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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 33139/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9479-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dornicIata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] lg, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'TTORIAf [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché contro AGENZIA N. 1 [OSCURATO:PERSONA], in sigla [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 6144/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2019; Ric. 2020 n. 09479 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 09479 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -3- RG 9479/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 12232 del 2015, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] junior e dei suoi litisconsorti, nei confronti della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] e di Equitalia, diretta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la prima, con conseguente condanna al ripristino del rapporto nonché al risarcimento dei danni, perché il contenuto del progetto, inserito nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati per lo svolgimento dell'attività di messi notificatori per conto di [OSCURATO:PERSONA], agente del servizio di riscossione tributi, che aveva appaltato il servizio alla [OSCURATO:SOCIETA], difettava di specificità.

2. Il primo giudice, pur riscontrando il difetto di specificità dei progetti, ha ritenuto che, dall'esito dell'istruttoria, non erano emersi elementi significativi dell'esistenza di un vincolo di subordinazione.

3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6144/2019, in riforma della pronuncia impugnata, ha invece dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori e [OSCURATO:PERSONA] srl (poi in amministrazione straordinaria), a decorrere dalla data di instaurazione del primo contratto ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto; ha condannato, infine, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni -già [OSCURATO:PERSONA] spa- al pagamento, a titolo risarcitorio della somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

4. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, avendo riguardo alle disposizioni ratione temporis vigenti ed emergendo l'assoluta genericità del progetto, si verteva in un caso di conversione del rapporto ope legis, ove non veniva in rilievo l'asserita natura autonoma dei rapporti; quanto alle conseguenze, oltre al ripristino del rapporto, il pagamento della indennità ex art. 32 legge n. 183 del 2010 doveva gravare unicamente sull'Agenzia delle Entrate -Riscossione- atteso lo stato di amministrazione straordinaria dell'obbligato in solido.

5. L'Agenzia delle Entrate Riscossione -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito i RG 9479/2020 lavoratori, nonché gli eredi di due originari ricorrenti deceduti, in epigrafe indicati.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

7. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

8. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 41, 101 e 104 della Costituzione, degli artt. 62 e ss. del D.Igs. n. 276/2003, dell'art. 1 co. 23, 24 e 25 della legge n. 92 del 2012, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, perché, a differenza di quanto precisato dalla Corte territoriale, il testo delle disposizioni di cui agli artt. 62 e 69 D.Igs. n. 276/2003, nel testo previgente la novella del 2012, era chiarissimo nella individuazione dell'effetto della conversione solo nel caso in ci, in linea di fatto, ricorrevano gli estremi del lavoro dipendente.

2. Il motivo non è fondato.

3. La pronuncia della Corte territoriale è conforme agli orientamenti di legittimità (Cass. n. 17707/2020; Cass. n. 24100/2019; Cass. n. 9471/2019) secondo cui, in tema di lavoro a progetto, l'art. 69 co. 1 del D.Igs. n. 276/2003 (ratione temporis applicabile nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1 co. 23 lett. f) della legge n. 92/2012) va interpretato nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si deve fare luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicitato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma si deve procedere ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 co. 2 del D.Igs. n. 276/2003, dell'art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.

Si sostiene che la Corte territoriale aveva qualificato di natura risarcitoria la indennità di cui all'art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, però, poi, aveva ravvisato una 2 q, RG 9479/2020 responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.Igs. n. 276/2003 che, invece, è limitata solo per i trattamenti esclusivamente retributivi.

5. Anche tale motivo è infondato.

6. In sede di legittimità (Cass. n. 5953/2018; Cass. n. 26234/2018) è stato affermato che l'indennità predetta, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro ex art. 429 co. 3 cpc, nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, di talché correttamente è stata ravvisata la solidarietà dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione- quale committente dei servizi, proprio per la caratterizzante ed inscindibile componente anche strettamente retributiva di tale indennità.

7. Invero, sulla suddetta indennità vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria al pari di tutti i crediti di lavoro e, in ordine alla stessa, opera, pertanto, la responsabilità solidale di cui all'art. 29 co. 2 D.Igs. n. 276/2003 che concerne tutto il credito retributivo a differenza di quanto invece regolato dall'art. 1676 cod. civ.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari; nulla per quelle relative al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] srl in amministrazione straordinaria.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di RG 9479/2020 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9479-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dornicIata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] lg, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'TTORIAf [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché contro AGENZIA N. 1 [OSCURATO:PERSONA], in sigla [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 6144/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2019; Ric. 2020 n. 09479 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09479 sez. ML - ud. 08-06-2021 -3- RG 9479/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 12232 del 2015, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] junior e dei suoi litisconsorti, nei confronti della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] e di Equitalia, diretta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la prima, con conseguente condanna al ripristino del rapporto nonché al risarcimento dei danni, perché il contenuto del progetto, inserito nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati per lo svolgimento dell'attività di messi notificatori per conto di [OSCURATO:PERSONA], agente del servizio di riscossione tributi, che aveva appaltato il servizio alla [OSCURATO:SOCIETA], difettava di specificità. 2. Il primo giudice, pur riscontrando il difetto di specificità dei progetti, ha ritenuto che, dall'esito dell'istruttoria, non erano emersi elementi significativi dell'esistenza di un vincolo di subordinazione. 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6144/2019, in riforma della pronuncia impugnata, ha invece dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori e [OSCURATO:PERSONA] srl (poi in amministrazione straordinaria), a decorrere dalla data di instaurazione del primo contratto ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto; ha condannato, infine, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni -già [OSCURATO:PERSONA] spa- al pagamento, a titolo risarcitorio della somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. 4. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, avendo riguardo alle disposizioni ratione temporis vigenti ed emergendo l'assoluta genericità del progetto, si verteva in un caso di conversione del rapporto ope legis, ove non veniva in rilievo l'asserita natura autonoma dei rapporti; quanto alle conseguenze, oltre al ripristino del rapporto, il pagamento della indennità ex art. 32 legge n. 183 del 2010 doveva gravare unicamente sull'Agenzia delle Entrate -Riscossione- atteso lo stato di amministrazione straordinaria dell'obbligato in solido. 5. L'Agenzia delle Entrate Riscossione -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito i RG 9479/2020 lavoratori, nonché gli eredi di due originari ricorrenti deceduti, in epigrafe indicati. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 7. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 8. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 41, 101 e 104 della Costituzione, degli artt. 62 e ss. del D.Igs. n. 276/2003, dell'art. 1 co. 23, 24 e 25 della legge n. 92 del 2012, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, perché, a differenza di quanto precisato dalla Corte territoriale, il testo delle disposizioni di cui agli artt. 62 e 69 D.Igs. n. 276/2003, nel testo previgente la novella del 2012, era chiarissimo nella individuazione dell'effetto della conversione solo nel caso in ci, in linea di fatto, ricorrevano gli estremi del lavoro dipendente. 2. Il motivo non è fondato. 3. La pronuncia della Corte territoriale è conforme agli orientamenti di legittimità (Cass. n. 17707/2020; Cass. n. 24100/2019; Cass. n. 9471/2019) secondo cui, in tema di lavoro a progetto, l'art. 69 co. 1 del D.Igs. n. 276/2003 (ratione temporis applicabile nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1 co. 23 lett. f) della legge n. 92/2012) va interpretato nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si deve fare luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicitato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma si deve procedere ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. 4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 co. 2 del D.Igs. n. 276/2003, dell'art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Si sostiene che la Corte territoriale aveva qualificato di natura risarcitoria la indennità di cui all'art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, però, poi, aveva ravvisato una 2 q, RG 9479/2020 responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.Igs. n. 276/2003 che, invece, è limitata solo per i trattamenti esclusivamente retributivi. 5. Anche tale motivo è infondato. 6. In sede di legittimità (Cass. n. 5953/2018; Cass. n. 26234/2018) è stato affermato che l'indennità predetta, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro ex art. 429 co. 3 cpc, nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, di talché correttamente è stata ravvisata la solidarietà dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione- quale committente dei servizi, proprio per la caratterizzante ed inscindibile componente anche strettamente retributiva di tale indennità. 7. Invero, sulla suddetta indennità vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria al pari di tutti i crediti di lavoro e, in ordine alla stessa, opera, pertanto, la responsabilità solidale di cui all'art. 29 co. 2 D.Igs. n. 276/2003 che concerne tutto il credito retributivo a differenza di quanto invece regolato dall'art. 1676 cod. civ. 8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari; nulla per quelle relative al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] srl in amministrazione straordinaria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di RG 9479/2020 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu