CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 luglio 1966
Cassazione n. 08703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1966 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena per aver ridotto la durata della sospensione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (in Carpi, il 15/04/2018). In data 18/10/2023, è pervenuta, a mezzo pec, memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione degli artt. 186, commi 2- bis e 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per inutilizzabilità del risultato del prelievo ematico cui l'imputato ha prestato consenso sul falso presupposto che fosse obbligatorio; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ad 186, comma 5, medesimo decreto, in considerazione dell'assenza, nel caso di specie, di cure mediche e del vizio del consenso prestato dall'interessato) non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una sentenza che ha correttamente ritenuto utilizzabile il risultato dell'accertamento alcolemico ottenuto mediante prelievo ematico: e ciò in quanto è emerso che gli operanti, conformemente a quanto previsto dall'ad. 114 disp. att. cod. proc. pen., hanno rappresentato al Bassoli le conseguenze che sarebbero derivate in caso di rifiuto; che questi acconsentiva al trasferimento al [OSCURATO:PERSONA], ove si sottoponeva al prelievo in coscienza e volontà, come dimostra la richiesta della polizia giudiziaria inoltrata all'ospedale che risulta firmata dall'interessato, in quale, in tal modo, ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze legali derivanti dall'eventuale positività risultante dall'accertamento condotto, nonché delle conseguenze in caso di rifiuto di sottoporsi all'esecuzione di simili accertamenti (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ti ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensor