CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SAVIGLIANO Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA]'ARMELLINA che, nell'interesse del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.A.S [OSCURATO:PERSONA] & C. e di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugnano la sentenza in data 08/11/2021 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato estinto il reato per la morte dell'imputato. 2. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato ai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va osservato che "la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa'' (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci„ Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 1.2. Nonostante la rinuncia al ricorso, i ricorrenti devono essere comunque condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile, costituitosi nel giudizio di Cassazione. Tanto perché essi hanno rinunciato a un ricorso radicalmente inammissibile, perché proposto avverso una sentenza che dichiarava l'estinzione del reato per morte dell'imputato. Va ricordato, infatti, che "la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale" (Sez. 3, Sentenza n. 5870 del 02/12/2011 Ud. (dep. 15/02/2012 ) Rv. 251981 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 11073 del 17/02/2009 Ud. (dep. 12/03/2009 ) Rv. 243865 — 01). Da qui la radicale inammissibilità delle censure esposte con il ricorso, con il quale i ricorrenti lamentavano la mancata pronuncia sull'appello delle parti civili avente ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria promossa nei confronti del responsabile civile della Isotermic car s.a.s e del suo socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]; omessa pronuncia che -secondo i ricorrenti- configurava una violazione degli artt. 75,76, 573 e 576 c.p.p.. Censura che -comunque- costringeva i responsabili civili a costituirsi nel giudizio di cassazione per resistere al ricorso. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti e tenendo conto della rinuncia. 4. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dai responsabili civili, così come costituitisi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.000,00, ol