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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16577/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IA DELLE ENTRATEin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4173/2021depositata il 26/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 4173/2021, pubblicata il 26 novembre 2021, laCorte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Martino avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, cosìconfermando il rigetto delle originarie domande proposte dal Martinonei confronti dell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tali domande erano finalizzate all’accertamento della illegittimità deicontratti a tempo determinato conclusi ex art. 19, comma 6, del d.lgs.n. 165 del 2001 e ripetutamente prorogati, conclusi dal Martino conl’Agenzia del territorio, cui era poi succeduta l’Agenzia delle entrate,nonché alla conseguente condanna dell’Agenzia al risarcimento deldanno; all’accertamento della illegittimità della clausola di duratadell’ultimo contratto a termine, perché inferiore al triennio; allacondanna dell’Agenzia al pagamento dell’indennità sostitutiva delleferie non godute.2.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre [OSCURATO:PERSONA] conricorso affidato a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli 19, commi 2 e 6, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 4 e 5del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione alla abusiva reiterazione deicontratti a tempo determinato.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Nella giurisprudenza di questa Corte deve dirsi ormai consolidatal’affermazione per cui il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale siesprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configuracome forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, ilche ha «il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nelcontesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare lareiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare laprecarizzazione.

Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che ilrapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il dirittonazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione delladirettiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi diNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA]» (Cass.,Sez.

L, Sentenze nn. 27189 e 27192 del 10/10/2025, dando continuitàa quanto affermato da Cass., Sez.

L, Sentenza n. 13066 del26/04/2022).Ne scaturisce che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali equinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanchecomunque alla normale attività dell'ente (Cass., Sez.

L, Sentenze nn.27189 e 27192 del 10/10/2025; v. anche Sez.

L, Sentenza n. 27634del 16/10/2025).1.3.

Tali principi, incidentalmente ribaditi da Cass., Sez.

L, Sentenzenn. 4812 e 4813 del 03/03/2026, inducono a ritenere non conforme adiritto la sentenza impugnata, la quale ha negato in radice che ireiterati contratti dirigenziali a termine del Martino con l’Agenzia delleentrate possano dirsi illegittimi.Diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, anche ladisciplina dei contratti a termine conclusi a seguito del conferimento diincarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato rientraastrattamente nel raggio applicativo dell’accordo quadro allegato alladirettiva n. 1999/70/CE, in particolare della clausola 5.Ciò non equivale a escludere che l’utilizzo dei contratti a termine pergli incarichi dirigenziali conferiti nel singolo settore di volta in voltaconsiderato possa rappresentare una caratteristica dell’impiego, sì dagiustificare la loro conclusione e anche la loro reiterazione, secondo lagiurisprudenza della Corte di giustizia che la sentenza impugnatarichiama (v. anche Corte giust.

Ue 3 giugno 2021, causa C 326/19,EB).Quel che va escluso è che la natura dirigenziale dell’incarico costituiscacome tale una ragione obiettiva nel senso voluto dalla clausola 5,Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026occorrendo sempre verificare che la reiterazione degli incarichi, nelcontesto della normativa che li disciplina e in relazione allecaratteristiche dell’ente dove l’attività viene svolta, risponda a effettiveesigenze temporanee e non sia invece utilizzata per soddisfareesigenze permanenti e durevoli.Tale indagine non risulta compiuta nella sentenza impugnata, la quale,pur richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea che impone una valutazione caso per caso delle finalità delricorso alla contrattazione a termine, ha poi ritenuto di poter rigettarela domanda del Martino sulla base soltanto dello statuto speciale delrapporto di lavoro dirigenziale (peraltro privato, come sembra lasciarintendere il richiamo a Cass. n. 17010 del 2017), ossia dellecaratteristiche astratte di tale rapporto, che si connoterebbe per lanatura eminentemente fiduciaria dei compiti svolti, per il ruolo dipreminenza gerarchica e per la speciale disciplina legale e contrattuale.1.4.

Non vale nemmeno in senso contrario affermare, come fa lasentenza impugnata, che il rapporto di lavoro del Martino, come andatosviluppandosi nel tempo, «ha corrisposto innegabilmente a specificheesigenze del lavoratore, quali quelle di garantire (grazie al termine divolta apposto) un periodo di stabilità al rapporto medesimo» (pag. 4).Si tratta infatti di una stabilità comunque relativa, non potendosiescludere che, grazie alla reiterazione degli incarichi a termine, ildatore di lavoro, oltre ad assicurare tale stabilità, abbia di fattoutilizzato il dirigente per soddisfare proprie esigenze permanenti edurevoli, così realizzando quella strumentalizzazione del contratto atermine che la clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva n.1999/70/CE si prefigge di combattere.1.5.

Preme sottolineare come l’odierna vicenda differisca da quellaoggetto di altre pronunce di questa Corte, pur riguardanti anch’esseincarichi dirigenziali a termine presso l’Agenzia delle entrate (v.

Cass.,Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026Sez.

L n. 14814 del 10/07/2020, Sez.

L, Ordinanza n. 2397 del26/01/2023, Sez.

L, Ordinanza n. 9856 del 10/04/2024, Ordinanza n.12874 del 10/05/2024).In tali occasioni, questa Corte ha effettivamente escluso che il ripetutoconferimento di un incarico dirigenziale a termine da parte dell'Agenziadelle Entrate potesse configurare un’abusiva reiterazione nel sensovoluto dalla clausola 5, ma tale affermazione è stata fatta conriferimento a incarichi che l’Agenzia aveva conferito a funzionari diruolo della stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 24 del regolamento diorganizzazione dell'ente e poi dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012.In simili casi, l’incarico si innesta su un rapporto di lavoro subordinatogià esistente e, in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza odell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di unrapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti nonappartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, deld.lgs. n. 165 del 2001; il fatto che al termine dell’incarico, sia purreiterato, il funzionario possa tornare a svolgere la propria attività inbase al rapporto di servizio precedentemente instaurato con il datore dilavoro, determina l’insussistenza di quel rischio di precarizzazione chela direttiva n. 1999/70/Ce intende scongiurare e dunque l’inapplicabilitàdelle misure di protezione apprestate dall’ordinamento interno per dareeffettività alle finalità perseguite dalla direttiva e dall’accordo quadroallegato.Nel caso odierno, invece, il Martino risulta essere stato destinatario diplurimi incarichi ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 daparte dell’Agenzia del territorio (cui poi è succeduta l’Agenzia delleentrate), non in quanto funzionario di ruolo dell’Agenzia, ma in quantosoggetto esterno, che era in precedenza titolare di un rapportod’impiego con altro datore di lavoro pubblico, dal quale si era peròNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026dimesso prima di assumere il primo incarico presso l’Agenzia delterritorio.Per tale ragione, i ripetuti incarichi a termine con l’Agenzia delterritorio (dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2015, in forza didiversi contratti, di durata variabile) rientrano in astratto nel raggioapplicativo della clausola 5, essendovi il rischio che attraverso di essisia stata realizzata una forma di precarizzazione del lavoro, sia purdirigenziale.1.6.

Il primo motivo va dunque accolto, non essendosi la Corteterritoriale attenuta ai principi di diritto sin qui espressi e restandonecessario valutare in concreto se, per il tipo di incarico conferito e lemodalità del conferimento, la reiterazione sia stata o meno legittimaalla luce degli scopi della direttiva n. 1999/70/CE.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 19, commi 2, 6 e 12-bis del d.lgs. n. 165 del2001, in relazione alla durata minima dell’incarico dirigenziale.Sostiene il Martino che l’ultimo incarico dirigenziale ‒ a lui conferitodirettamente dall’Agenzia delle entrate (nel frattempo succedutaall’Agenzia del territorio) e svoltosi dal 1° settembre 2015 al 31dicembre 2015 ‒ ha avuto una durata inferiore a quella minima legale,fissata in tre anni dall’art. 19, comma 2, secondo il ricorrenteapplicabile anche agli incarichi attribuiti a soggetti esterni, ai sensidell’art. 19, comma 6.Ha chiesto dunque, previa dichiarazione di parziale nullità delcontratto, di essere reintegrato nel posto di dirigente fino alla scadenzalegale del contratto o, in subordine, di ottenere il risarcimento deldanno conseguente alla illegittima anticipata cessazione dell’incarico.2.1.

Il motivo deve essere disatteso.Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2.

Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazionedella sentenza impugnata, la quale, pur avendo incidentalmenteaffermato che lo stesso art. 19, comma 6, prevede una durata minimatriennale degli incarichi ivi disciplinati (pag. 5, secondo capoverso), hafondato la propria decisione non già su una presunta derogabilità di taletermine, ma su una diversa qualificazione dell’ultimo contratto delMartino.

Secondo la Corte territoriale, infatti, un esame della deliberadel Comitato di gestione dell’Agenzia con cui l’incarico è stato rinnovatodimostrerebbe essersi trattato «piuttosto di proroga contrattuale(certo, consentita v.

Cass. n. 478/2014, in motivazione) diretta proprioa consentire quel “completamento del programma annuale di attività incorso”» (pag. 5, secondo capoverso).Rispetto a tale qualificazione (proroga del vecchio contratto e nonnuovo contratto), il ricorrente non prende posizione, puntandoesclusivamente sulla inderogabilità della durata minima a suo direfissata dal combinato disposto dei commi 2, 6 e 12-bis dell’art. 19.L’inconferenza della censura è di per sé sufficiente a disattendere ilmotivo.2.3.

In ogni caso, occorre osservare come, nella giurisprudenza diquesta Corte, sia di recente maturato un orientamento in forza delquale il termine di durata minima triennale degli incarichi dirigenzialiprevisto dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non haportata generale e non si applica agli incarichi conferiti a soggettiesterni (v. già Cass., Sez.

L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez.L, Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025, Cass., Sez.

L, Sentenza n.27189 del 10/10/2025, Sez.

L, Sentenze nn. 4812 e 4813 del03/03/2026).Se infatti la predeterminazione della durata minima dell'incarico di cuial comma 2 è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ea consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempoNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per iquali l'incarico gli è stato affidato, ciò non vale per gli incarichi conferitia dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggettiesterni all'amministrazione.Vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19,comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per irapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2.Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logicosistematico.

Infatti, l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001,concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A.

Al contrario, ilsuccessivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo.

Ciò spiegaperché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art.19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguitoa pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno dellaP.A.

Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sonoesterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continuerannoad essere dirigenti.

Essi spesso si occupano di attività più specifiche ehanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hannocondotto alla loro assunzione.

Non a caso, in base all’art. 19, comma 2,con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione sono“individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, conriferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo divertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessiche intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico,che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”; diversamente, l’art.19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non visono analoghe esigenze correlate a un termine minimo.

Il riferimentospecifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché,“alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice neipropri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durataNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essereinferiore a tre anni.

D’altronde, se si accogliesse il ricorso, siverificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati aicommi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissapredeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo ilrapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo»(Cass. n. 31399 del 2024, confermata da Cass., Sez.

L, Sentenze nn.4812 e 4813 del 03/03/2026).A tali considerazioni Cass. nn. 4812 e 4813 del 2026 ne hannoaggiunta una ulteriore, che si salda con quanto osservato in relazioneal primo motivo dell’odierno ricorso: tali pronunce hanno affermato che«la fissazione di una durata legale minima triennale per gli incarichiconferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo deidirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfareesigenze temporanee dell’amministrazione, sia da considerareincompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria» (§ 15 di Cass.n. 4812 del 2026 e § 27 di Cass. n. 4813 del 2026).Anche dunque a voler ritenere che la sentenza impugnata abbiaconsiderato applicabile la durata minima triennale dell’art. 19, comma2 agli incarichi conferiti ex comma 6, sotto questo profilo il dispositivosarebbe conforme a diritto e la sentenza non potrebbe essere cassata(art. 384, u. co., c.p.c.).3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, inrelazione alla irrinunciabilità del diritto alle ferie.3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte,l’irrinunciabilità del diritto alle ferie ricavabile dagli artt. 36 Cost. e 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE implica che il potere del dirigenteNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferienon comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva allacessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri diavere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, informato e invitatoformalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo,assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto duranteil godimento del congedo (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 9982 del12/04/2024, Sez.

L, Sentenza n. 18140 del 06/06/2022, Sez.

L,Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020).La Corte di merito non si è attenuta a questi principi, avendo alcontrario ritenuto, in adesione a un orientamento ormai superato, che ildirigente «non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non proviche l’impedimento alla fruizione sia dipeso da necessità aziendaliassolutamente eccezionali e obiettive» (pag. 6).4.

In conclusione, il primo e il terzo motivo meritano accoglimento e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, disatteso ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATEin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4173/2021depositata il 26/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4173/2021, pubblicata il 26 novembre 2021, laCorte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Martino avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, cosìconfermando il rigetto delle originarie domande proposte dal Martinonei confronti dell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tali domande erano finalizzate all’accertamento della illegittimità deicontratti a tempo determinato conclusi ex art. 19, comma 6, del d.lgs.n. 165 del 2001 e ripetutamente prorogati, conclusi dal Martino conl’Agenzia del territorio, cui era poi succeduta l’Agenzia delle entrate,nonché alla conseguente condanna dell’Agenzia al risarcimento deldanno; all’accertamento della illegittimità della clausola di duratadell’ultimo contratto a termine, perché inferiore al triennio; allacondanna dell’Agenzia al pagamento dell’indennità sostitutiva delleferie non godute.2. Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre [OSCURATO:PERSONA] conricorso affidato a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli 19, commi 2 e 6, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 4 e 5del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione alla abusiva reiterazione deicontratti a tempo determinato.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte deve dirsi ormai consolidatal’affermazione per cui il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale siesprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configuracome forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, ilche ha «il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nelcontesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare lareiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare laprecarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che ilrapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il dirittonazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione delladirettiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi diNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA]» (Cass.,Sez. L, Sentenze nn. 27189 e 27192 del 10/10/2025, dando continuitàa quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del26/04/2022).Ne scaturisce che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali equinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanchecomunque alla normale attività dell'ente (Cass., Sez. L, Sentenze nn.27189 e 27192 del 10/10/2025; v. anche Sez. L, Sentenza n. 27634del 16/10/2025).1.3. Tali principi, incidentalmente ribaditi da Cass., Sez. L, Sentenzenn. 4812 e 4813 del 03/03/2026, inducono a ritenere non conforme adiritto la sentenza impugnata, la quale ha negato in radice che ireiterati contratti dirigenziali a termine del Martino con l’Agenzia delleentrate possano dirsi illegittimi.Diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, anche ladisciplina dei contratti a termine conclusi a seguito del conferimento diincarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato rientraastrattamente nel raggio applicativo dell’accordo quadro allegato alladirettiva n. 1999/70/CE, in particolare della clausola 5.Ciò non equivale a escludere che l’utilizzo dei contratti a termine pergli incarichi dirigenziali conferiti nel singolo settore di volta in voltaconsiderato possa rappresentare una caratteristica dell’impiego, sì dagiustificare la loro conclusione e anche la loro reiterazione, secondo lagiurisprudenza della Corte di giustizia che la sentenza impugnatarichiama (v. anche Corte giust. Ue 3 giugno 2021, causa C 326/19,EB).Quel che va escluso è che la natura dirigenziale dell’incarico costituiscacome tale una ragione obiettiva nel senso voluto dalla clausola 5,Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026occorrendo sempre verificare che la reiterazione degli incarichi, nelcontesto della normativa che li disciplina e in relazione allecaratteristiche dell’ente dove l’attività viene svolta, risponda a effettiveesigenze temporanee e non sia invece utilizzata per soddisfareesigenze permanenti e durevoli.Tale indagine non risulta compiuta nella sentenza impugnata, la quale,pur richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea che impone una valutazione caso per caso delle finalità delricorso alla contrattazione a termine, ha poi ritenuto di poter rigettarela domanda del Martino sulla base soltanto dello statuto speciale delrapporto di lavoro dirigenziale (peraltro privato, come sembra lasciarintendere il richiamo a Cass. n. 17010 del 2017), ossia dellecaratteristiche astratte di tale rapporto, che si connoterebbe per lanatura eminentemente fiduciaria dei compiti svolti, per il ruolo dipreminenza gerarchica e per la speciale disciplina legale e contrattuale.1.4. Non vale nemmeno in senso contrario affermare, come fa lasentenza impugnata, che il rapporto di lavoro del Martino, come andatosviluppandosi nel tempo, «ha corrisposto innegabilmente a specificheesigenze del lavoratore, quali quelle di garantire (grazie al termine divolta apposto) un periodo di stabilità al rapporto medesimo» (pag. 4).Si tratta infatti di una stabilità comunque relativa, non potendosiescludere che, grazie alla reiterazione degli incarichi a termine, ildatore di lavoro, oltre ad assicurare tale stabilità, abbia di fattoutilizzato il dirigente per soddisfare proprie esigenze permanenti edurevoli, così realizzando quella strumentalizzazione del contratto atermine che la clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva n.1999/70/CE si prefigge di combattere.1.5. Preme sottolineare come l’odierna vicenda differisca da quellaoggetto di altre pronunce di questa Corte, pur riguardanti anch’esseincarichi dirigenziali a termine presso l’Agenzia delle entrate (v. Cass.,Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026Sez. L n. 14814 del 10/07/2020, Sez. L, Ordinanza n. 2397 del26/01/2023, Sez. L, Ordinanza n. 9856 del 10/04/2024, Ordinanza n.12874 del 10/05/2024).In tali occasioni, questa Corte ha effettivamente escluso che il ripetutoconferimento di un incarico dirigenziale a termine da parte dell'Agenziadelle Entrate potesse configurare un’abusiva reiterazione nel sensovoluto dalla clausola 5, ma tale affermazione è stata fatta conriferimento a incarichi che l’Agenzia aveva conferito a funzionari diruolo della stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 24 del regolamento diorganizzazione dell'ente e poi dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012.In simili casi, l’incarico si innesta su un rapporto di lavoro subordinatogià esistente e, in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza odell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di unrapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti nonappartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, deld.lgs. n. 165 del 2001; il fatto che al termine dell’incarico, sia purreiterato, il funzionario possa tornare a svolgere la propria attività inbase al rapporto di servizio precedentemente instaurato con il datore dilavoro, determina l’insussistenza di quel rischio di precarizzazione chela direttiva n. 1999/70/Ce intende scongiurare e dunque l’inapplicabilitàdelle misure di protezione apprestate dall’ordinamento interno per dareeffettività alle finalità perseguite dalla direttiva e dall’accordo quadroallegato.Nel caso odierno, invece, il Martino risulta essere stato destinatario diplurimi incarichi ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 daparte dell’Agenzia del territorio (cui poi è succeduta l’Agenzia delleentrate), non in quanto funzionario di ruolo dell’Agenzia, ma in quantosoggetto esterno, che era in precedenza titolare di un rapportod’impiego con altro datore di lavoro pubblico, dal quale si era peròNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026dimesso prima di assumere il primo incarico presso l’Agenzia delterritorio.Per tale ragione, i ripetuti incarichi a termine con l’Agenzia delterritorio (dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2015, in forza didiversi contratti, di durata variabile) rientrano in astratto nel raggioapplicativo della clausola 5, essendovi il rischio che attraverso di essisia stata realizzata una forma di precarizzazione del lavoro, sia purdirigenziale.1.6. Il primo motivo va dunque accolto, non essendosi la Corteterritoriale attenuta ai principi di diritto sin qui espressi e restandonecessario valutare in concreto se, per il tipo di incarico conferito e lemodalità del conferimento, la reiterazione sia stata o meno legittimaalla luce degli scopi della direttiva n. 1999/70/CE.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 19, commi 2, 6 e 12-bis del d.lgs. n. 165 del2001, in relazione alla durata minima dell’incarico dirigenziale.Sostiene il Martino che l’ultimo incarico dirigenziale ‒ a lui conferitodirettamente dall’Agenzia delle entrate (nel frattempo succedutaall’Agenzia del territorio) e svoltosi dal 1° settembre 2015 al 31dicembre 2015 ‒ ha avuto una durata inferiore a quella minima legale,fissata in tre anni dall’art. 19, comma 2, secondo il ricorrenteapplicabile anche agli incarichi attribuiti a soggetti esterni, ai sensidell’art. 19, comma 6.Ha chiesto dunque, previa dichiarazione di parziale nullità delcontratto, di essere reintegrato nel posto di dirigente fino alla scadenzalegale del contratto o, in subordine, di ottenere il risarcimento deldanno conseguente alla illegittima anticipata cessazione dell’incarico.2.1. Il motivo deve essere disatteso.Numero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/20262.2. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazionedella sentenza impugnata, la quale, pur avendo incidentalmenteaffermato che lo stesso art. 19, comma 6, prevede una durata minimatriennale degli incarichi ivi disciplinati (pag. 5, secondo capoverso), hafondato la propria decisione non già su una presunta derogabilità di taletermine, ma su una diversa qualificazione dell’ultimo contratto delMartino. Secondo la Corte territoriale, infatti, un esame della deliberadel Comitato di gestione dell’Agenzia con cui l’incarico è stato rinnovatodimostrerebbe essersi trattato «piuttosto di proroga contrattuale(certo, consentita v. Cass. n. 478/2014, in motivazione) diretta proprioa consentire quel “completamento del programma annuale di attività incorso”» (pag. 5, secondo capoverso).Rispetto a tale qualificazione (proroga del vecchio contratto e nonnuovo contratto), il ricorrente non prende posizione, puntandoesclusivamente sulla inderogabilità della durata minima a suo direfissata dal combinato disposto dei commi 2, 6 e 12-bis dell’art. 19.L’inconferenza della censura è di per sé sufficiente a disattendere ilmotivo.2.3. In ogni caso, occorre osservare come, nella giurisprudenza diquesta Corte, sia di recente maturato un orientamento in forza delquale il termine di durata minima triennale degli incarichi dirigenzialiprevisto dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non haportata generale e non si applica agli incarichi conferiti a soggettiesterni (v. già Cass., Sez. L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez.L, Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025, Cass., Sez. L, Sentenza n.27189 del 10/10/2025, Sez. L, Sentenze nn. 4812 e 4813 del03/03/2026).Se infatti la predeterminazione della durata minima dell'incarico di cuial comma 2 è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ea consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempoNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per iquali l'incarico gli è stato affidato, ciò non vale per gli incarichi conferitia dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggettiesterni all'amministrazione.Vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19,comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per irapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2.Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logicosistematico. Infatti, l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001,concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, ilsuccessivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiegaperché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art.19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguitoa pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno dellaP.A. Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sonoesterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continuerannoad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche ehanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hannocondotto alla loro assunzione. Non a caso, in base all’art. 19, comma 2,con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione sono“individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, conriferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo divertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessiche intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico,che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”; diversamente, l’art.19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non visono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimentospecifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché,“alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice neipropri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durataNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essereinferiore a tre anni. D’altronde, se si accogliesse il ricorso, siverificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati aicommi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissapredeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo ilrapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo»(Cass. n. 31399 del 2024, confermata da Cass., Sez. L, Sentenze nn.4812 e 4813 del 03/03/2026).A tali considerazioni Cass. nn. 4812 e 4813 del 2026 ne hannoaggiunta una ulteriore, che si salda con quanto osservato in relazioneal primo motivo dell’odierno ricorso: tali pronunce hanno affermato che«la fissazione di una durata legale minima triennale per gli incarichiconferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo deidirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfareesigenze temporanee dell’amministrazione, sia da considerareincompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria» (§ 15 di Cass.n. 4812 del 2026 e § 27 di Cass. n. 4813 del 2026).Anche dunque a voler ritenere che la sentenza impugnata abbiaconsiderato applicabile la durata minima triennale dell’art. 19, comma2 agli incarichi conferiti ex comma 6, sotto questo profilo il dispositivosarebbe conforme a diritto e la sentenza non potrebbe essere cassata(art. 384, u. co., c.p.c.).3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, inrelazione alla irrinunciabilità del diritto alle ferie.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte,l’irrinunciabilità del diritto alle ferie ricavabile dagli artt. 36 Cost. e 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE implica che il potere del dirigenteNumero registro generale 14734/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 16577/2026Data pubblicazione 27/05/2026pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferienon comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva allacessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri diavere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, informato e invitatoformalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo,assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto duranteil godimento del congedo (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 9982 del12/04/2024, Sez. L, Sentenza n. 18140 del 06/06/2022, Sez. L,Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020).La Corte di merito non si è attenuta a questi principi, avendo alcontrario ritenuto, in adesione a un orientamento ormai superato, che ildirigente «non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non proviche l’impedimento alla fruizione sia dipeso da necessità aziendaliassolutamente eccezionali e obiettive» (pag. 6).4. In conclusione, il primo e il terzo motivo meritano accoglimento e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, disatteso ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 16577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris