Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1962

Cassazione n. 14365/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, 4, 6, D.P.R. 309/1990 (capo a) escludendo l'aggravante di cui al comma sesto nonché la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625„ comma 1, n. 2, 5, 7, cod. pen. escludendo la circostanza di cui al n. 5 (capo b), confermando invece la condanna per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. (capo c) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo profilo di censura evidenziato dall'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa - afferente alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione dell'art. 95 cod. pen. - non risulta deducibile in quanto non previamente devoluto, con apposito motivo, al giudice di appello; Considerato poi che il secondo profilo di censura, con cui si deduce il vizio della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, 4, 6, D.P.R. 309/1990 (capo a) escludendo l'aggravante di cui al comma sesto nonché la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625„ comma 1, n. 2, 5, 7, cod. pen. escludendo la circostanza di cui al n. 5 (capo b), confermando invece la condanna per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. (capo c) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo profilo di censura evidenziato dall'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa - afferente alla mancata riduzione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione dell'art. 95 cod. pen. - non risulta deducibile in quanto non previamente devoluto, con apposito motivo, al giudice di appello; Considerato poi che il secondo profilo di censura, con cui si deduce il vizio della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 14365/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris