CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 21875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16125-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 1211 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 784/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 103/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Verbania con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33/45 del 31 marzo 2011, per un importo di C 58.369,70, notificata ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", in ragione di violazioni emerse a seguito della riqualificazione di rapporti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo; la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con l'unico articolato motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 2697 c.c., 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole, da un lato, che il giudice di appello abbia accertato la subordinazione di tutti i collaboratori sulla base dei soli "elementi sussidiari" ("id.est.": l'osservanza di un orario di lavoro e il compenso variabile a seconda della presenza), senza valutare in concreto l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e senza attribuire rilievo alla iniziale volontà di ciascuna parte; lamenta, dall'altro, che la conversione ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 - ai sensi del quale "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza la necessaria prescritta individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" - opera con riguardo al tempo successivo a quello cui si riferiscono i rapporti di collaborazione in questione, essendo stata l'espressione "sono considerati" modificata solo dalla cd. legge "Fornero" del 2012, la quale ha precisato che la mancanza di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; censura, infine, la mancanza di un esame su singoli profili e singole posizioni, in violazione dell'art. 2967 c.c., spettando l'onere della prova all'Ufficio pubblico che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Ritenuto che: il motivo va disatteso, poiché, da un lato, il giudice del gravame ha correttamente individuato (ed interpretato) il parametro normativo di riferimento, ravvisando il requisito della subordinazione sulla base di vari indici - in una valutazione complessiva e globale - costituiti dalla continuità della prestazione sul piano temporale, dalla esistenza di precisi e predeterminati orari di lavoro, dal «carattere orario del "facere" e come tale retribuito comunque», dal pieno e stabile inserimento dei lavoratori nell'ambito dell'organizzazione di impresa e dal controllo esercitato dal datore di lavoro, inteso a verificare che i servizi fossero garantiti negli orari e con le modalità stabilite; gli indici in questione sono stati ritenuti idonei a rivelare l'effettivo assetto di interessi delle parti e, quindi, a prevalere sulla diversa volontà in origine espressa, con apprezzamento di fatto, a seguito di espletata istruttoria, che sfugge al sindacato di legittimità, anche sul versante del vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., stante la preclusione, nel caso, derivante dalla c.d. "doppia conforme", in difetto di dimostrazione, da fornirsi dal ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774);dall'altro, il ricorrente mira ad una sostanziale rivalutazione dei fatti storici già esaminati nel giudizio di merito, onde non vi è in radice violazione dell'art. 2697 c.c., che si configura «nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (così, tra le altre, Cass. 19/08/2020, n. 17313); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in