CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10179/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, sezione del riesame, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto del GIP del Tribunale di Cuneo, ha applicato, per quanto qui interessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di furto tentato ai danni dell'officina "8/ma rov" (capo A) e di furto consumato del furgone utilizzato per commettere il tentativo di furto (capo B). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato, unitamente ad altri due soggetti, in flagranza di reato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non aveva convalidato l'arresto di Gaspri (né di uno dei correi) e aveva respinto la richiesta di custodia cautelare, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. 1.2. Il provvedimento di applicazione della misura da parte del Tribunale del riesame riposa su una più completa piattaforma indiziaria, arricchita dal deposito di nuovi atti di indagine, concernenti soprattutto la trascrizione delle conversazioni intercettate. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando otto motivi (seppure rubricati da I a VII), di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con i primi due denuncia vizio di travisamento della prova circa l'individuazione fotografica da parte della persona offesa e il valore da attribuire a una telefonata del 8 agosto 2023, ore 23:46. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria sulla sua partecipazione al furto del furgone di cui al capo B). 2.3. Con il quarto eccepisce la mancanza di querela in ordine al reato di cui al capo A), in quanto la persona offesa avrebbe chiesto la punizione soltanto di due soggetti. 2.4. Con il quinto e il sesto (indicati rispettivamente come IV e V) il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e della adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare. 2.5. Con il settimo motivo sostiene (VI) che dagli atti risulterebbe la propria residenza, ove avrebbe potuto essere collocato in regime di arresti domiciliari. Con l'ottavo (VII) si duole del fatto che nel prevedere l'applicabilità di una pena superiore ai tre anni di reclusione, il Tribunale non abbia tenuto conto della eventualità di ricorrere alle pene sostitutive. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità. 2. I primi due motivi esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen.Nonostante sia formalmente denunciato il vizio di travisamento della prova, le doglianze si risolvono nella richiesta di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazìone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Il terzo motivo è inammissibile. Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che — contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova — non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono di fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nella specie il giudice di merito ha dato specifico conto, con una motivazione immune da cadute logiche, di tutti gli elementi (arricchitisi di quelli compendiati nella annotazione di PG del 17 agosto 2023 di cui il GIP non disponeva) che, valutati nel loro complesso (anche alla luce dei risultati delle intercettazioni telefoniche che forniscono una chiave aggiuntiva di interpretazione dei fatti), disegnano un quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente alla commissione dei reati di cui ai capi A e B della incolpazione provvisoria (pagg. 7 -11 ordinanza impugnata). Peraltro il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza richiede di procedere a un esame coordinato dei diversi elementi valorizzati dai giudici cautelari, mentre il ricorso svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica degli stessi, e cadendo, non di rado, in inammissibili doglianze in fatto. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Per espressa previsione normativa (art. 123 cod. pen.), la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. 5. Il quinto e il sesto (indicati rispettivamente come IV e V) sono infondati. Nessuna caduta logica presenta il tessuto argomentativo della ordinanza impugnata, laddove: - evidenzia le esigenze cautelari, valorizzando la gravità dei fatti per cui si procede, commessi il 9 agosto 2023, nonché i numerosi reati di furto e di delitti contro il patrimonio commessi in precedenza dall'imputato, sottoposto al regime di detenzione domiciliare sino al 2020, senza alcun effetto deterrente (pag. 11); - valuta l'impossibilità di applicazione di misure meno gravose alla luce della pericolosità del soggetto e della assenza di capacità autocustodiali (pagg. 11 e 12). 6. Il settimo motivo (VI) è aspecifico, poiché non si confronta con la principale ragione decisoria: l'indagato ha dimostrato di non avere capacità autocustodiali. Peraltro la circostanza che risulti una residenza formale, nulla dice della effettiva idoneità del domicilio, che il Tribunale nega e che il ricorrente afferma in modo apodittico, senza indicare concrete ragioni a sostegno. 7. L'ottavo motivo (VII) è generico, in quanto si limita a richiamare in astratto le pene sostitutive, senza spiegare perché la relativa disciplina dovrebbe incidere, nel caso concreto, sulla applicazione della misura custodiale. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria