CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1989
Cassazione n. 35552/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: lanniello Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1989 avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il ottobre 2024, che aveva dichiarato lanniello Vincenzo responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 624, 625, nn. 2) e 7) cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione. 2. Avverso tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; con l'unico motivo, deduce nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione, richiamando i principi in materia di obbligo motivazionale e affermando che le modalità del fatto sarebbero di lieve entità. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto generico, privo di confronto con la decisione impugnata e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Va preliminarmente rilevato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto d'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e specifica esposizione delle ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda, non essendo sufficiente una mera elencazione di doglianze o il richiamo a principi di carattere generale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a richiamare astratti principi in tema di motivazione, senza confrontarsi minimamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. In particolare, la generica affermazione secondo cui "le modalità del fatto sono di lieve entità" appare priva di qualsiasi specificazione concreta: non viene indicato quali sarebbero gli elementi che deporrebbero per la lieve entità, né vengono segnalati specifici travisamenti o vizi logici nella motivazione della Corte territoriale. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto si sottrae a quel necessario confronto dialettico con le argomentazioni dei giudici di merito che costituisce presupposto indefettibile di ammissibilità del ricorso per cassazione, prefigurando una inammissibile rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte territoriale ha infatti fornito adeguata e logica motivazione, dando conto delle modalità della condotta (uso di violenza sulle cose mediante colpi inferti al cambiamonete fino a procurarne la rottura, in orario notturno, all'interno di un esercizio commerciale), del contesto dell'azione (locale dotato di videosorveglianza che ha consentito la documentazione delle fasi salienti dell'azione delittuosa) e del riconoscimento dell'autore da parte della P.G. che ben conosceva il soggetto per i suoi pregressi, elementi che nel loro complesso denotano il pieno accertamento della condotta e la sua connotazione, tutt'altro che di lieve entità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P)._suee_ k,", [OSCURATO:PERSONA]