CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 27131 del 6 marzo 2019 aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I.fall., la rideterminava in anni quattro. 2. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per l'insufficienza del richiamo generico ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. a giustificare la valutazione discrezionale sulla durata delle pene accessorie e per l'omessa considerazione della condotta processuale tenuta dal ricorrente, che ha collaborato lealmente con il curatore e che è incensurato. 3. Non avendo le parti chiesto la trattazione orale del procedimento, si è proceduto a trattazione scritta ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Otio, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, mentre la difesa con la propria memoria di replica ha insistito per il suo accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici e manifestamente infondati. < 1.La vicenda processuale all'odierno esame viene devoluta a questa Corte limitatamente al punto riguardante la durata delle pene accessorie fallimentari, stabilita nei confronti del ricorrente in anni quattro in conseguenza della pronuncia di condanna per fatti di bancarotta fallimentare, già divenuta irrevocabile all'esito del precedente giudizio di legittimità. 1.1 In primo luogo, non ha fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di ottenere una risposta adeguatrice alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216 I. fall., contenuta nella sentenza della Consulta n. 222 del 2018, che preveda l'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale. Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, che si ritiene di recepire e ribadire nella piena condivisibilità dei relativi principi, il giudizio commisurativo delle pene accessorie che, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216 ult. parte I. fall., contengono la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, resta svincolato dall'obbligatoria replicazione della durata della pena principale detentiva. Spetta, invece, al giudice stabilirla in via discrezionale in modo da adeguare la risposta punitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del caso specifico. Al giudice è consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta. Né può costituire eccezione al principio dell'autonoma determinazione delle pene accessorie la situazione in cui la forbice tra minimo e massimo sia molto ampia, come nel caso in esame, richiedendo sempre e comunque la relativa commisurazione un'operazione delibativa discrezionale da giustificare in modo effettivo e congruo. 1.2 Nel caso di specie, la Corte distrettuale si è attenuta scrupolosamente ai principi enunciati dalla giurisprudenza e ha dato conto delle ragioni della commisurazione della durata delle pene accessorie. Ha valorizzato la capacità a delinquere dell'imputato, la gravità oggettiva dei plurimi fatti di bancarotta, l'entità dei pregiudizi arrecati, ma ha altresì tenuto conto degli stessi elementi richiamati in ricorso, ossia dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente nei confronti della curatela. Sulla scorta di tali premesse, è pervenuta ad individuare una durata che è inferiore alla misura media edittale. 1.3 Quella del provvedimento in verifica, per quanto sintetica, è dunque motivazione palesemente congrua ed immune da vizi logici poichè tiene conto dei plurimi fatti di reato ascritti all'imputato e delle valutazioni negative già espresse nei gradi precedenti sulla loro gravità, sulle complesse modalità di consumazione e sui pregiudizi arrecati ai creditori, sulle pregresse esperienze d'impresa del ricorrente, ossia dei criteri legali dettati ai nn. 2) e 3) del comma 1 dell'art. 133 cod. pen., per cui la doglianza difensiva risulta generica e palesemente infondata. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme