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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33152/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] emessa dal Tribunale di Palermo il 10/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; audita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. 2.

Ha proposto appello il difensore d'ufficio, nominato a seguito di rinuncia alla difesa del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l'assenza di presupposti per l'affermazione di responsabilità, stante l'assoluta indigenza dell'imputato, il quale non ha mai percepito redditi di sorta, né risulta titolare di beni immobili o mobili registrati, come è dato evincere dalle indagini patrimoniali eseguibili presso i pubblici registri ed è stato confermato dall'esame testimoniale della madre e del fratello della persona offesa.

3. Con ordinanza del 21 novembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha riqualificato in ricorso per cassazione l'appello, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 581, comma 1- quater , cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.

La Corte di merito ha ritenuto l'appello inammissibile perché proposto in mancanza dello specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai sensi dell'articolo 581, comma 1- quater, cod. proc. pen.

Ha, dunque, ritenuto che l'impugnazione fosse astrattamente ammissibile se qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 568, comma 5, cod. proc. pen., e ha demandato al Giudice di legittimità di verificarne la ammissibilità in concreto. 4 .

Nella requisitoria versata in atti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, rilevando che l'impossibilità assoluta di adempiere, con riferimento al reato di cui all'art. 570 cod. pen., è stata correttamente motivata dal Tribunale alla luce delle risultanze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2.In via preliminare va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata la causa di inammissibilità del gravame di cui all'art. 581, comma 1- quater , cod. proc. pen. per mancanza dello specifico mandato ad impugnare in favore del difensore appellante, che si è qualificato difensore d'ufficio.

Correttamente si è ritenuto che la disposizione sia applicabile nel caso di specie per essere stato dichiarato l'imputato assente nel primo grado di giudizio e trattandosi di appello depositato dal difensore di ufficio dopo il 30 dicembre 2022 - data di entrata in vigore della cd riforma Cartabia - e dopo il 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha disposto l'abrogazione del comma 1- ter dell'art. 581 cod.proc.pen. e la modifica del successivo comma 1- quater, limitando gli obblighi previsti da tale ultima disposizione ai casi di imputati per i quali si sia proceduto in assenza e l'atto di impugnazione sia stato presentato dal difensore privo di nomina fiduciaria.

3. Per gli stessi motivi l'impugnazione resta inammissibile pur all'esito della disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, sono da ritenersi applicabile al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1- quater, cod.proc.pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ciò perchè, sul piano sistematico, tale disposizione è collocata tra le norme generali relative alle impugnazioni.

Inoltre, non può ammettersi che l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente sia soggetta ad un regime meno rigoroso di quello valevole per l'appello, posto che esso è strettamente funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01; Sez. 6, n. 285353-01; N. 43718 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Consegue altresì lacondanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa a patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] emessa dal Tribunale di Palermo il 10/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; audita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. 2. Ha proposto appello il difensore d'ufficio, nominato a seguito di rinuncia alla difesa del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l'assenza di presupposti per l'affermazione di responsabilità, stante l'assoluta indigenza dell'imputato, il quale non ha mai percepito redditi di sorta, né risulta titolare di beni immobili o mobili registrati, come è dato evincere dalle indagini patrimoniali eseguibili presso i pubblici registri ed è stato confermato dall'esame testimoniale della madre e del fratello della persona offesa. 3. Con ordinanza del 21 novembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha riqualificato in ricorso per cassazione l'appello, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 581, comma 1- quater , cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione. La Corte di merito ha ritenuto l'appello inammissibile perché proposto in mancanza dello specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai sensi dell'articolo 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. Ha, dunque, ritenuto che l'impugnazione fosse astrattamente ammissibile se qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 568, comma 5, cod. proc. pen., e ha demandato al Giudice di legittimità di verificarne la ammissibilità in concreto. 4 . Nella requisitoria versata in atti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, rilevando che l'impossibilità assoluta di adempiere, con riferimento al reato di cui all'art. 570 cod. pen., è stata correttamente motivata dal Tribunale alla luce delle risultanze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2.In via preliminare va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata la causa di inammissibilità del gravame di cui all'art. 581, comma 1- quater , cod. proc. pen. per mancanza dello specifico mandato ad impugnare in favore del difensore appellante, che si è qualificato difensore d'ufficio. Correttamente si è ritenuto che la disposizione sia applicabile nel caso di specie per essere stato dichiarato l'imputato assente nel primo grado di giudizio e trattandosi di appello depositato dal difensore di ufficio dopo il 30 dicembre 2022 - data di entrata in vigore della cd riforma Cartabia - e dopo il 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha disposto l'abrogazione del comma 1- ter dell'art. 581 cod.proc.pen. e la modifica del successivo comma 1- quater, limitando gli obblighi previsti da tale ultima disposizione ai casi di imputati per i quali si sia proceduto in assenza e l'atto di impugnazione sia stato presentato dal difensore privo di nomina fiduciaria. 3. Per gli stessi motivi l'impugnazione resta inammissibile pur all'esito della disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, sono da ritenersi applicabile al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1- quater, cod.proc.pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ciò perchè, sul piano sistematico, tale disposizione è collocata tra le norme generali relative alle impugnazioni. Inoltre, non può ammettersi che l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente sia soggetta ad un regime meno rigoroso di quello valevole per l'appello, posto che esso è strettamente funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01; Sez. 6, n. 285353-01; N. 43718 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Consegue altresì lacondanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa a patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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