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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13605/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio diviolazione di legge in ordine alla riqualificazione del fatto formulata dalla Corte d’appello, ègenerico per indeterminatezza perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnatalogicamente corretta (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata con riferimento allariqualificazione del fatto, incapace di determinare, nel caso in esame, alcunacompromissione del diritto di difesa), non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossied esercitare il proprio sindacato; considerato quanto alla riqualificazione del fatto operata dal giudice, da furto in rapinaimpropria aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che «il giudice di appello, anchein presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più gravequalificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art.6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporreuna rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che siasufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che ilcondannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizionegiuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazionedell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in tentata rapina impropria aggravatadal numero di persone)» (tra molte, Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 - 01Sez.2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922 – 01).

Rilevato che nel caso in esame v’èstato un contraddittorio aperto dalla requisitoria del procuratore generale, che ha chiesto insede di conclusione la riqualificazione del fatto);rilevato che, peraltro,il relativo motivo d’impugnazione è generico anche per mancanzadi specificità, stante l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto che il motivo di ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio diviolazione di legge per erronea applicazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., è nonconsentito perché reiterativo di doglianze già presentate in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda, inparticolare, pag. 8 della sentenza impugnata con riferimento al nesso tra il reato incontestazione e i precedenti penali, descritto nei termini di “progressione criminaledimostrativa di spiccata e rinnovata capacità criminale” così da denotare, congiuntamente,una maggior colpevolezza e una più accentuata capacità a delinquere) e anchemanifestamente infondato, perché censura vizi che non emergono dal testo della sentenza,la quale anzi motiva in modo completo e senza incorrere in vizi censurabili in questa sede;ritenuto che il terzo motivo nell’interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce il vizio dimancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio dibilanciamento delle circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge alsindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare lasoluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 dellasentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio diviolazione di legge in ordine alla riqualificazione del fatto formulata dalla Corte d’appello, ègenerico per indeterminatezza perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnatalogicamente corretta (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata con riferimento allariqualificazione del fatto, incapace di determinare, nel caso in esame, alcunacompromissione del diritto di difesa), non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossied esercitare il proprio sindacato; considerato quanto alla riqualificazione del fatto operata dal giudice, da furto in rapinaimpropria aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che «il giudice di appello, anchein presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più gravequalificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art.6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporreuna rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che siasufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che ilcondannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizionegiuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazionedell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in tentata rapina impropria aggravatadal numero di persone)» (tra molte, Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 - 01Sez.2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922 – 01). Rilevato che nel caso in esame v’èstato un contraddittorio aperto dalla requisitoria del procuratore generale, che ha chiesto insede di conclusione la riqualificazione del fatto);rilevato che, peraltro,il relativo motivo d’impugnazione è generico anche per mancanzadi specificità, stante l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto che il motivo di ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio diviolazione di legge per erronea applicazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., è nonconsentito perché reiterativo di doglianze già presentate in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda, inparticolare, pag. 8 della sentenza impugnata con riferimento al nesso tra il reato incontestazione e i precedenti penali, descritto nei termini di “progressione criminaledimostrativa di spiccata e rinnovata capacità criminale” così da denotare, congiuntamente,una maggior colpevolezza e una più accentuata capacità a delinquere) e anchemanifestamente infondato, perché censura vizi che non emergono dal testo della sentenza,la quale anzi motiva in modo completo e senza incorrere in vizi censurabili in questa sede;ritenuto che il terzo motivo nell’interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce il vizio dimancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio dibilanciamento delle circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge alsindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare lasoluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 dellasentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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