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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14504/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso avanzato dall'imputato e la condanna dello stesso alle spese e competenze legali; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 15 marzo 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di tentata violenza privata, lesioni ed appropriazione indebita. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo il motivo di appello relativo al reato di tentata violenza privata ed osservando che era stata contestata la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere le persone offese a restare in loco, visto che le stesse ben avrebbero potuto allontanarsi: la circostanza che vicino all'autovettura delle persone offese vi fosse il trattore di [OSCURATO:PERSONA] era assolutamente inconferente, visto che non vi era alcun impedimento al passaggio, per cui poteva sussistere solo il reato di lesioni. 1.2 Quanto al reato di appropriazione indebita, premesso anche in questo caso il motivo di appello, il difensore rileva che era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto della società S. Anacleto, proprietaria fittizia dei beni della cui appropriazione si controverteva. 1.3 Relativamente al reato di lesioni, era stata contestata la sussistenza del delitto e, in subordine, si era chiesta la derubricazione nel delitto di percosse, ma la Corte di appello non aveva rilevato che le persone offese avevano subìto lievi escoriazioni di breve durata, per cui non erano state vittima del delitto di lesioni, ma semmai di quello di percosse. 1.4 Il difensore lamenta l'erroneità della motivazione della Corte di appello relativamente alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo 1,1 Il capo di imputazione sub a) individuava la condotta costitutiva della tentata violenza privata nell'avere afferrato per il collo [OSCURATO:PERSONA] e nell'avere preso per i capelli [OSCURATO:PERSONA], condotte che sono già ricomprese nel reato di lesioni; nessuna rilevanza ha pertanto il fatto, evidenziato nella sentenza della Corte di appello, che [OSCURATO:PERSONA] si fosse fermato con il trattore "vicino alla macchina" sulla quale vi erano le persone offese, sia perché si tratta di una condotta non compresa nel capo di imputazione, sia perché non emerge che il trattore fosse stato posizionato in modo tale da impedire alle persone offese di allontanarsi con la macchina: è vero che tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 2 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati (la libertà morale nel primo reato, l'integrità fisica nel secondo), ma nel caso in esame non vi è stata una limitazione coattiva della libertà di azione delle persone offese; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al reato di tentata violenza privata perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena di mesi uno di reclusione inflitta per la continuazione con i rimanenti reati (vedi penultima pagina della sentenza di appello). 1.1 Relativamente alle rimanenti censure di cui al ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso ripropone le medesime questioni già sollevate in appello, per cui non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte territoriale, che ha risposto a tutte le censure, evidenziando in particolare che non si poteva ricondurre la condotta dell'imputato al reato di percosse, visto che le persone offese avevano riportato alterazioni anatomiche, refertate; sul punto si deve ribadire che "i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la nnera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche" (Sez.2, n. 22534 del 21/02/2019, Arredondo, Rv. 275422). 1.2 Quanto al reato di appropriazione indebita, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato pretendesse di continuare ad operare uti dominus nella società proprietaria dei beni; sul punto, il motivo di ricorso pretende di fornire una inammissibile valutazione del merito della vicenda contraria a quella della Corte di appello. 1.4 Quanto alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'alt 131 bis cod pen la Corte di appello ha evidenziato che le condotte incriminate afferivano ad un contesto di rapporti avvolgente interessi economici considerevoli e che la pluralità delle condotte non denotava l'occasionalità del comportamento illecito dell'imputato

2. Il ricorso deve, pertanto, deve essere accolto limitatamente al primo motivo e rigettato nel resto; vista la conferma della condanna per i reati di cui ai capi b) e c), il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sub a) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso avanzato dall'imputato e la condanna dello stesso alle spese e competenze legali; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 15 marzo 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di tentata violenza privata, lesioni ed appropriazione indebita. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo il motivo di appello relativo al reato di tentata violenza privata ed osservando che era stata contestata la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere le persone offese a restare in loco, visto che le stesse ben avrebbero potuto allontanarsi: la circostanza che vicino all'autovettura delle persone offese vi fosse il trattore di [OSCURATO:PERSONA] era assolutamente inconferente, visto che non vi era alcun impedimento al passaggio, per cui poteva sussistere solo il reato di lesioni. 1.2 Quanto al reato di appropriazione indebita, premesso anche in questo caso il motivo di appello, il difensore rileva che era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto della società S. Anacleto, proprietaria fittizia dei beni della cui appropriazione si controverteva. 1.3 Relativamente al reato di lesioni, era stata contestata la sussistenza del delitto e, in subordine, si era chiesta la derubricazione nel delitto di percosse, ma la Corte di appello non aveva rilevato che le persone offese avevano subìto lievi escoriazioni di breve durata, per cui non erano state vittima del delitto di lesioni, ma semmai di quello di percosse. 1.4 Il difensore lamenta l'erroneità della motivazione della Corte di appello relativamente alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo 1,1 Il capo di imputazione sub a) individuava la condotta costitutiva della tentata violenza privata nell'avere afferrato per il collo [OSCURATO:PERSONA] e nell'avere preso per i capelli [OSCURATO:PERSONA], condotte che sono già ricomprese nel reato di lesioni; nessuna rilevanza ha pertanto il fatto, evidenziato nella sentenza della Corte di appello, che [OSCURATO:PERSONA] si fosse fermato con il trattore "vicino alla macchina" sulla quale vi erano le persone offese, sia perché si tratta di una condotta non compresa nel capo di imputazione, sia perché non emerge che il trattore fosse stato posizionato in modo tale da impedire alle persone offese di allontanarsi con la macchina: è vero che tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 2 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati (la libertà morale nel primo reato, l'integrità fisica nel secondo), ma nel caso in esame non vi è stata una limitazione coattiva della libertà di azione delle persone offese; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al reato di tentata violenza privata perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena di mesi uno di reclusione inflitta per la continuazione con i rimanenti reati (vedi penultima pagina della sentenza di appello). 1.1 Relativamente alle rimanenti censure di cui al ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso ripropone le medesime questioni già sollevate in appello, per cui non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte territoriale, che ha risposto a tutte le censure, evidenziando in particolare che non si poteva ricondurre la condotta dell'imputato al reato di percosse, visto che le persone offese avevano riportato alterazioni anatomiche, refertate; sul punto si deve ribadire che "i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la nnera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche" (Sez.2, n. 22534 del 21/02/2019, Arredondo, Rv. 275422). 1.2 Quanto al reato di appropriazione indebita, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato pretendesse di continuare ad operare uti dominus nella società proprietaria dei beni; sul punto, il motivo di ricorso pretende di fornire una inammissibile valutazione del merito della vicenda contraria a quella della Corte di appello. 1.4 Quanto alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'alt 131 bis cod pen la Corte di appello ha evidenziato che le condotte incriminate afferivano ad un contesto di rapporti avvolgente interessi economici considerevoli e che la pluralità delle condotte non denotava l'occasionalità del comportamento illecito dell'imputato 2. Il ricorso deve, pertanto, deve essere accolto limitatamente al primo motivo e rigettato nel resto; vista la conferma della condanna per i reati di cui ai capi b) e c), il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sub a) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che l
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