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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 1954

Cassazione n. 43335/2021

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iato la seguente SENTENZA ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1954 avverso la sentenza del 20/07/2020 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20/07/2020, il Tribunale di Crotone dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di mantenimento senza autorizzazione di un edificio destinato a civile abitazione - manufatto in muratura di mq 55- all'interno della zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo e lo condannava alla pena di euro 516,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., lamentando che né nel capo di imputazione né dall'istruttoria era emerso con precisione quale opera fosse oggetto del procedimento e che dall'istruttoria emergeva la sussistenza di una concessione demaniale e, comunque, la proprietà dell'area in capo al Lamanna e non al demanio, era stato dato, erroneamente, rilievo alla collocazione fisica della fascia di rispetto dei trenta metri della battigia, soggetta a mutamento, e non ai dati cartografici; pertanto, emergeva l'insussistenza del fatto.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen., lamentando che la confusione e contraddittorietà del procedimento si rifletteva sulla motivazione della sentenza, che risultava carente ed illogica.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie e con argomentazioni congrue e logiche, ha ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod.nav. evidenziando che il manufatto di cui all'imputazione era stato realizzato all'interno della fascia demaniale di rispetto, zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo, in assenza della prescritta autorizzazione.

3. La decisione è corretta in punto di diritto.

Va ricordato che questa Corte ha già affermato che, anche dopo la modifica dell'art. 1161 cod. nav., effettuata dall'art. 19 del d.lgs. n. 96 del 2005, e consistita nella sostituzione del richiamo dell'art. 55 stesso codice con il più generale riferimento a "i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti", costituisce reato il mantenimento senza autorizzazione di un edificio destinato a civile abitazione all'interno della zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo (Sez.3, n.5120 del 10/10/2013, dep.03/02/2014, Rv.258972 - 01; Sez.3, n.3901 del 12/11/2013, dep.29/01/2014, Rv.258830 - 01).

4. Le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono, in sostanza, in censure in fatto, afferenti al merito della decisione; si espongono, infatti, censure le quali propone una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e si richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1954 avverso la sentenza del 20/07/2020 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20/07/2020, il Tribunale di Crotone dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di mantenimento senza autorizzazione di un edificio destinato a civile abitazione - manufatto in muratura di mq 55- all'interno della zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo e lo condannava alla pena di euro 516,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., lamentando che né nel capo di imputazione né dall'istruttoria era emerso con precisione quale opera fosse oggetto del procedimento e che dall'istruttoria emergeva la sussistenza di una concessione demaniale e, comunque, la proprietà dell'area in capo al Lamanna e non al demanio, era stato dato, erroneamente, rilievo alla collocazione fisica della fascia di rispetto dei trenta metri della battigia, soggetta a mutamento, e non ai dati cartografici; pertanto, emergeva l'insussistenza del fatto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen., lamentando che la confusione e contraddittorietà del procedimento si rifletteva sulla motivazione della sentenza, che risultava carente ed illogica. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie e con argomentazioni congrue e logiche, ha ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod.nav. evidenziando che il manufatto di cui all'imputazione era stato realizzato all'interno della fascia demaniale di rispetto, zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo, in assenza della prescritta autorizzazione. 3. La decisione è corretta in punto di diritto. Va ricordato che questa Corte ha già affermato che, anche dopo la modifica dell'art. 1161 cod. nav., effettuata dall'art. 19 del d.lgs. n. 96 del 2005, e consistita nella sostituzione del richiamo dell'art. 55 stesso codice con il più generale riferimento a "i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti", costituisce reato il mantenimento senza autorizzazione di un edificio destinato a civile abitazione all'interno della zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo (Sez.3, n.5120 del 10/10/2013, dep.03/02/2014, Rv.258972 - 01; Sez.3, n.3901 del 12/11/2013, dep.29/01/2014, Rv.258830 - 01). 4. Le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono, in sostanza, in censure in fatto, afferenti al merito della decisione; si espongono, infatti, censure le quali propone una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e si richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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