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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2025

ECLI:EU:T:2025:556
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0213(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑213/24) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Articoli 3 quinquies e 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Inclusione – Criteri di valutazione volti a constatare la presenza o meno di simili effetti (Art. 263 TFUE) (v. punti 33, 34)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Comunicazione della Commissione relativa al divieto per una compagnia aerea registrata in un paese terzo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione europea – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del contesto in cui è stato adottato, nonché dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto non inteso a produrre effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità (Art. 263, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, artt. 3 quinquies e sexies e 8, § 1, 2022/334 e 2022/428) (v. punti 35, 38‑44, 46‑50, 56‑57)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 45)

4. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione a determinate compagnie aeree o categorie di aeromobili – Obbligo degli Stati membri di attuare tale divieto (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, art. 3 quinquies, 2022/334 e 2022/428) (v. punto 51)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione a determinate compagnie aeree o categorie di aeromobili – Tentativi di elusione delle misure restrittive adottate – Obbligo di informazione reciproca tra la Commissione e gli Stati membri [Regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, art. 6, § 1, d), 2022/334 e 2022/428] (v. punti 53, 54) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulle domande d’intervento della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Polonia. 3) [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] AŞ si farà carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario. 4) La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle loro domande d’intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0213(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑213/24) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Articoli 3 quinquies e 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Inclusione – Criteri di valutazione volti a constatare la presenza o meno di simili effetti (Art. 263 TFUE) (v. punti 33, 34) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Comunicazione della Commissione relativa al divieto per una compagnia aerea registrata in un paese terzo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione europea – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del contesto in cui è stato adottato, nonché dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto non inteso a produrre effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità (Art. 263, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, artt. 3 quinquies e sexies e 8, § 1, 2022/334 e 2022/428) (v. punti 35, 38‑44, 46‑50, 56‑57) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 45) 4. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione a determinate compagnie aeree o categorie di aeromobili – Obbligo degli Stati membri di attuare tale divieto (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, art. 3 quinquies, 2022/334 e 2022/428) (v. punto 51) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’Unione a determinate compagnie aeree o categorie di aeromobili – Tentativi di elusione delle misure restrittive adottate – Obbligo di informazione reciproca tra la Commissione e gli Stati membri [Regolamenti del Consiglio nn. 833/2014, art. 6, § 1, d), 2022/334 e 2022/428] (v. punti 53, 54) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulle domande d’intervento della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Polonia. 3) [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] AŞ si farà carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario. 4) La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle loro domande d’intervento.