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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41913/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el9e-ha-etweltiscrainitro Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso uctit-er-H-efifensen [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 24 novembre 2015 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 23 novembre 2015, senza giustificato motivo, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento di espulsione del Tribunale di sorveglianza di Bari del 18 novembre 2008.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 13, comma 13-bis, T.U. imm., perché la Corte di appello, nonostante specifica richiesta di trattazione orale della causa, avevano celebrato il procedimento nella forma della trattazione scritta.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 81, 133 cod. pen., 13, comma 13-bis, T.U. imm., perché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura del fascicolo, infatti, si evince che l'udienza del 10 dicembre 2021 è stata celebrata dinanzi alla Corte di appello in presenza delle parti.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la pena irrogata è pari al minimo edittale e il giudizio di equivalenza delle circostanze è stato imposto dall'art. 69 cod. pen., attesa la ritenuta circostanza aggravante della recidiva/ iTp ec m/T ffin 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el9e-ha-etweltiscrainitro Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso uctit-er-H-efifensen [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 24 novembre 2015 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 23 novembre 2015, senza giustificato motivo, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento di espulsione del Tribunale di sorveglianza di Bari del 18 novembre 2008. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 13, comma 13-bis, T.U. imm., perché la Corte di appello, nonostante specifica richiesta di trattazione orale della causa, avevano celebrato il procedimento nella forma della trattazione scritta. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 81, 133 cod. pen., 13, comma 13-bis, T.U. imm., perché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura del fascicolo, infatti, si evince che l'udienza del 10 dicembre 2021 è stata celebrata dinanzi alla Corte di appello in presenza delle parti. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la pena irrogata è pari al minimo edittale e il giudizio di equivalenza delle circostanze è stato imposto dall'art. 69 cod. pen., attesa la ritenuta circostanza aggravante della recidiva/ iTp ec m/T ffin 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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