CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 06486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso iscritto al n. 14917/2023 R.G.d i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat e e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo , rappresentata e difesa dall’avv.Barbara de Muro e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 5536/2023 , pubblicata in data 22.2.2023; Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.1.2026 dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propongono, sulla base di un unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e di [OSCURATO:SOCIETA] de [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l’ordinanza di questa Suprema Corte n. 5536/2023. [OSCURATO:SOCIETA] d e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA] d e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinticontroricorsi. 2.La relativa vicenda processuale si è snodata come segue. 2.1. [OSCURATO:SOCIETA]. , poi [OSCURATO:SOCIETA]., gest or e del [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (Casa da Gioco) fino al 29 giugno 1994 su concessione regionale, aveva concluso in data 29 giugno 1994 con [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:PERSONA] (GS) - istituita con legge regionale n. 88 del 1993 per l’esercizio della Casa da Gioco limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della medesima Casa da Gioco -, al fine del subentro senza soluzione di continuità di GS nella gestione, il seguente accordo, sulla base della premessa che la [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta aveva dichiarato l’intenzione di acquistare i beni di SITAV strumentali rispetto all’attività della Casa da Gioco e che per tale acquisizione era indispensabile per la formulazione dell’offerta una complessivavalutazione di tali beni richiedente un periodo di sei mesi, nel corso del quale Sitav avrebbe dovuto mettere a disposizione i suoi beni per consentire la continuazione dell’attività della Casa da Gioco: 1) Sitav metteva a disposizione di GS per il periodo 1° luglio 1994 – 31 dicembre 1994 logo, hardwaree software, compresa la banca dati, relativi alla Casa da Gioco in licenza d’uso non esclusiva con obbligo di GS a far sì che l’utilizzo di tali beni, previo gradimento di Sitav, fosse trasferito al nuovo concessionario; 2) Sitav metteva inoltre a disposizione di GS per il medesimo periodo, salvo proroga mensile per un massimo di sei mesi, dei beni immobili, ed in particolare parcheggi e tunnel di collegamento con il [OSCURATO:PERSONA], il parcheggio clienti e dipendenti adiacente la Casa da Gioco e un capannone per manutenzione e deposito, dandosi reciprocamente atto le parti della transitorietà del rapporto attinente ai beni immobili, stipulato solo in funzione della necessità temporale per la valutazione di tali beni e di altri di interesse regionale, sicché la durata del rapporto non poteva essere superiore a quanto previsto, salvo la proroga di cui sopra, ai sensi dell’art. 27, comma 5, legge n. 392 del 1978, con previsione inoltre per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di corresponsione di 100 milionidi lire e divieto di trasferimento a terzi del rapporto e dei singoli diritti d’uso; 3) il corrispettivo per quanto sopra previsto era di 6 miliardi di lire per il periodo 1° luglio 1994 – 31 dicembre 1994 (con pagamento di rate mensili) ed in caso di proroga il corrispettivo era di 1 miliardo di lire al mese. Prorogata di sei mesi la durata del contratto, e prorogata poi ulteriormente la durata fino al 30 settembre 1995, Sitavaveva conseguito il rilascio dei beni immobili a seguito di intimazione di sfratto per morosità e finita locazione, con riconsegna in data 1° dicembre 1996 del parcheggio, in data 2 dicembre 1996 del capannone ed in data 27 gennaio 1997 del tunnel di collegamento e degli altri beni immobili. Con atto di cessione di ramo di azienda di data 1 gennaio 2003 GS aveva ceduto l’azienda Casa da gioco a [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA]). Infine, era stato raggiunto il giudicato mediante la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 663/2007 con cui, in relazione all’inadempimento dell’obbligazione di restituzione dei beni di cui al punto 1) dell’accordo, GS era stata condannata al risarcimento nella misura di euro3.615.200. Mentre si svolgeva il giudizio sfociato poi nel giudicato, vennero instaurate innanzi al Tribunale di Aosta sei cause; riunit e, il Tribunale rigettò le domande reputando la sussistenza della preclusione derivante dal detto giudicato. Gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei diritti di [OSCURATO:SOCIETA], previa riunione, vennero rigettati. 2.2. Con sentenza n. 1261 / 2018 quest a Suprema Corte cassò la sentenza di appello. In particolare, dopo avere disatteso gli altri motivi di ricorso, osservò quanto segue: «discorso diverso deve farsi in relazione ai canoni e alle penali previsti per l'utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA], ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha accertato restituiti il 27.1.1997; va infatti considerato -per un verso- che la sentenza n. 663/2007 dichiarò (a pag. 41) l'inammissibilità della relativa domanda, ex art. 345 cod. proc. civ., e -per altro verso- che non si rinvengono, in tale sentenza, statuizioni incompatibili con la possibilità di avanzare successive pretese per canoni o ritardi in relazione agli immobili, giacché -per quanto sopra evidenziato-la liquidazione effettuata nel 2007 ha avuto ad oggetto esclusivamente la banca dati ed è stata parametrata al valore della stessa e delle informazioni trasferite nel nuovo sistema informatico, senza prendere in considerazione i beni immobili e la loro ritardata restituzione; va escluso, pertanto, che sussista una preclusione ex iudicato in relazione alle domande riproposte nel presente giudizio, per la parte in cui si riferiscono a beni diversi dalla banca dati: in tali termini, il terzo motivo risulta dunque fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza -nei limiti anzidetti- e rinvio alla Corte di merito per l'esame delle domande concernenti i beni immobili». 2.3. Riassunto il giudizio, in sede di rinvio la Corte d’appello di Torino , con sentenza di data 16 novembre 2020, condannò [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 215.500 oltre interessi, disattendendo le altre domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], e condannò [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese per i gradi di merito ed il giudizio di Cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del valore riconosciuto di Euro 215.500, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in solido fra di loro al rimborso delle spese per i gradi di merito ed il giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del valore delle domande non accolte (euro 43.606.102,99). Osservò il giudice di rinvio che, come risultava dagli atti dei precedenti gradi nei quali la domanda di pagamento del compenso e della penale era riferita alla complessità dei beni oggetto dell’accordo ed il pregiudizio economico era stato collegato in modo preminente alla banca dati, mentre solo nell’atto di riassunzione vi erano le nuove allegazioni sulla centralità della restituzione degli immobili, il ritardo nella restituzione di questi ultimi beni era assolutamente marginale, mentre l’interesse economico si concentrava sulla banca dati, come risultava peraltro nell’unico atto in cui il corrispettivo mensile (pattuito in modo unitario) era stato imputato alle diverse componenti - la delibera regionale n. 6249 del 1995 autorizzativa della stipula del nuovo contratto da parte di G.S. (poi non concluso: n.d.r.) e la redditività dei beni immobili era stata riferita al solo parcheggio clienti, incidendo in misura minimale rispetto al canone complessivo (20 milioni di lire rispetto al canone di 880 milioni, ossia per poco più del 2%). Definì i nsostene n i bile che l’interesse di Sitav alla restituzione degli immobili fosse finalizzato alla loro cessione alla Regione, perché non solo la compravendita era stata stipulata circa dieci anni dopo la restituzione dei beni, ma era anche impossibile solo ipotizzare che la mancata tempestiva riconsegna di parcheggi e tunnel fosse stata causa del ritardo nella vendita dell’intero complesso immobiliare. Aggiunse ancora che, a parte il reddito derivante dallo sfruttamento del parcheggio clienti, per gli altri beni immobili (concessi in uso solo perché strumentali all’esercizio dell’attività della sala da gioco) non era neppure allegato l’interesse che sarebbe stato frustrato dalla tardiva restituzione. Osservò quindi con riferimento ai parcheggi, per i quali vi era il concreto interesse del creditore a ritornare in possesso al fine di trarne un reddito almeno fino al definitivo trasferimento del complesso della Casa da Gioco, che - una volta considerato che il tunnel di passaggio e il capannone non avevano alcuna concreta rilevanza autonoma per Sitav e che l’interesse alla riconsegna tempestiva del parcheggio clienti (unico bene immobile produttivo di reddito) era assolutamente marginale rispetto al complesso degli accordi e dunque alla penale prevista dall’accordo del 1994 - , la penale stessa andava liquidata nella misura di e uro 500 al giorno (pari all’1% circa della penale giornaliera, pattuita in 100 milioni di lire corrispondenti ad euro 51.645,69, ossia in misura di oltre il triplo del corrispettivo mensile), importo che moltiplicato per 425 giorni conduceva alla somma di euro 212.500. Osservò ancora - avuto riguardo alla domanda di cumulo di penale e canone per il godimento degli immobili, secondo la quale il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. corrisponderebbe alla penale - che, una volta riconosciuto il risarcimento del danno da ritardata consegna, doveva escludersi ogni ulteriore condanna a titolo di corrispettivo, anche tenendo conto che la penale era determinata in misura superiore al triplo del canone mensile, né poteva invocarsi l’art. 1591 perché il presente giudizio non riguardava la tardiva restituzione di un immobile oggetto di un contratto di locazione con previsione di penale per il tardivo adempimento, ma un più ampio accordo nell’ambito del quale tanto il termine di restituzione quanto la penale erano riferiti ad un complesso di beni nell’ambito del quale il parcheggio clienti e gli altri immobili avevano una rilevanza assolutamente marginale rispetto alla banca dati ed al sistema informatico. Rilevò infine quanto all’evocazione di [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. quale legittimato passivo - grazie alla prospettazione attorea che l’accordo del 1994 non aveva mai cessato di produrre effetti continuando ad essere utilizzato il programma della banca dati, riconsegnata solo parzialmente il 31 agosto 1996, sulla base quindi del subentro nel rapporto negoziale non esaurito ai sensi dell’art. 2558 c.c. - che in relazione ai beni oggetto del giudizio di rinvio la permanente vigenza dell’accordo del 1994 non poteva essere predicata, essendo stati essi restituiti tardivamente ma nella loro completezza entro gennaio 1997 e quindi senza che fosse ipotizzabile in relazione agli stessi alcun subentro ai sensi dell’art. 2558. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] , quale cessionaria dei diritti di [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ancora ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, al quale resisteva [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso , proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi. Con distinti controricorsi proposti sia nei confronti del ricorso principale, sia del ricorso incidentale, resistevano [OSCURATO:SOCIETA] de [OSCURATO:PERSONA], che proponeva a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo, e [OSCURATO:SOCIETA] de [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo. 4. Con l’ ordinanza n. 5536/2023 ora impugnata, quest a Suprema Corte ha accolto per quanto di ragione il primo e il secondo motivo sia del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sia del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , dichiarando assorbito il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. e rigettando per il resto tali ricorsi, assorbito, altresì, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt.2558 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. La parte ricorrente osservava “ che vi è giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva della società subentrante [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il Tribunale, disattendendo la domanda del [OSCURATO:SOCIETA] nella parte relativa alla legittimazione passiva, affermato, senza che poi fosse proposto appello incidentale da [OSCURATO:SOCIETA], che nel caso di trasferimento di azienda la regola dell’art. 2558 cod. civ. sul subentro del cessionario in tutti i rapporticontrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai contratti in relazione a posizioni contrattuali non ancora definite «anche se in fase contenziosa al tempo della cessione di azienda». Aggiunge che in ogni caso ai fini dell’applicazione dell’art. 2558 la successione nei contratti può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa conseguente ad una domanda di esatto adempimento”. Su questomotivo nell’ordinanza impugnata si rinviene quanto segue : “Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono infondati. Va premesso che l’accertamento del Tribunale relativo alla cessionaria del ramo d’azienda, sul punto non oggetto di impugnazione in sede di appello, è stato svolto, come risulta dall’accesso del Collegio al relativo documento (sentenza del Tribunale di Aosta n. 119/2021 documento sub 8 degli allegati al ricorso principale, pagine 33 e 34), sulla base dell’allegazione di [OSCURATO:SOCIETA] della perdurante vigenza del rapporto contrattuale con riferimento alla banca dati solo parzialmente restituita senza corresponsione dei relativi canoni. Con riferimento a tale allegazione il Tribunale ha affermato che nel caso di trasferimento di azienda la regola dell’art. 2558 cod. civ. sul subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai contratti in relazione a posizioni contrattuali non ancora definite «anche se in fase contenziosa al tempo della cessione di azienda». La portata del giudicato interno è dunque relativa al non esaurimento del rapporto contrattuale quanto alla banca dati e all’applicabilità della norma di cui all’art. 2558 in relazione ad un rapporto contrattuale (quello relativo alla banca dati) non ancora (integralmente) eseguito anche se al momento della cessione in ordine a tale rapporto fosse insorta controversia giudiziaria. Non vi è dunque alcun vincolo di giudicato rispetto al rapporto relativo ai beni immobili rispetto al quale la stessa ricorrente principale assume, nel primo motivo di ricorso, l’esistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di licenza d’uso di beni materiali e immateriali (logo, hardware e software, compresa la banca dati) e la locazione dei beni immobili, il che significa un grado di relativa reciproca autonomia dei due rapporti contrattuali, tale che l’uno può avere avuto esecuzione e l’altro essere ancora in tutto o in parte ineseguito. Il giudice del merito ha accertato che in relazione alla locazione immobiliare il rapporto contrattuale, con l’ultima riconsegna nel gennaio 1997, si era già esaurito al tempo della cessione (2003) per cui non era configurabile alcuna successione nel contratto. Alla stregua del giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, conforme a diritto è la conclusione che ne ha tratto il giudice del merito. Esclusa l’applicabilità dell’art. 2558 avrebbe potuto venire eventualmente in rilievo il secondo comma dell’art. 2560 cod. civ. (opponibilità dei debiti al cessionario se risultanti dai libri contabili obbligatori), ma trattasi di fattispecie estranea all’accertamento del giudice di appello, né risulta altrimenti una ragione di censura in tal senso”. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380- bis .1. c.p.c. Le ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’impugnare l’ordinanza suddetta le ricorrenti denunciano , ai fini della revocazione,che l’affermazione secondo cui “non vi è, dunque, alcun vincolo di giudicato rispetto al rapporto relativo ai beni immobili” è frutto di un errore di fatto, sottintendendo tale affermazione “la inesistenza del contenzioso al momento della cessione d’azienda”. Nell’ordinanza , pertanto, sarebbe stato omesso l’esame di due giudicati (quello del Tribunale di Aosta n. 119/2011 , nel quale si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. per gli immobili, e quello della Corte d’appello di Torinon. 663/2007) sul fatto oggettivo del contenzioso avviato sin dal 1995 relativo anche agli immobili, sicché il rapporto al momento della cessione nel 2003 non era esauritoma in fase contenziosa. Si sostiene che rispetto allo stesso «fatto» (contenzioso) l ’ ordinanza impugnata conterrebbe due rappresentazioni contrastanti: a) quanto alla banca dati il rapporto contrattuale non era esauritoperché il contenzioso era in corso; b) rispetto agli immobili il rapporto era esaurito poiché al momento della cessione “c’era il contenzioso”. L’ errore di fatto revocatorio - e non errore di valutazione - in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte riguarda g li atti interni (giudicato del Tribunale di Aosta 119/2011 e giudicato della Corte d’appello di Torino 663/2007)che sono stati esaminati direttamente per effetto della censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. Tale errore, ai fini della richiesta revocazione, rileverebbe in quanto non costituente un punto controverso sul quale l’ordinanza ebbe a pronunciare, poiché “in ordine all’esistenza ed alla portata del contenzioso sugli immobili come presupposto del non esaurimento del rapporto”, non vi sarebbe stato “dibattito”, essendo l’interesse della controricorrente proteso a ribadire la marginalità economica nel contesto contrattuale degli immobili. 2. Il ricorso deve essere disatteso . 2.1. Il motivo di revocazione, per come è rappresentato nell ’illustrazione il presunto errore ascrivibile all’ordinanza oggi impugnata, non è idoneo a integrare l’errore di fatto di cui all’art. 395,comma primo, n. 4, c.p.c. dato che ciò che con la sua prospettazione si imputa al giudice di legittimitàche ha deciso il ricorso ordinario è in realtà un preteso errore di diritto nell’individuazione dell’esistenza del giudicato interno. Varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. Come tale giurisprudenza ha reiteratamente affermato, in tema di revocazione delle sentenze del giudice supremo la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare,e non anche quando, come nella specie, si assume che la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29 marzo 2022 n. 10040; Cass. 14 agosto 2020 n.17179; Cass. 31 agosto 2017 n. 20635; Cass. 22 giugno 2007 n. 14608; Cass. 28giugno 2005, n. 13915; Cass. 15 maggio 2002, n. 7064). L’errore,pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi in tal caso nella ipotesi dell’errore di giudizio. Basti, in ogni modo e al riguardo, l’integrale richiamo alla puntualizzazione degli approdi della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sul punto, come operata da Cass. Sez. Un. 19luglio 2024 n. 20013: “[i]n tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte”. 2.2. Le ricorrenti censurano l’impugnata ordinanza dolendosi del fatto che sarebbe stata esclusa l’esistenza di due giudicati risultanti dagli atti di causa, allacui lettura quest a Suprema Corte ha avuto un accesso diretto per effetto dell’impugnazione svolta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. In particolare, l’affermazione che “non vi è, dunque, alcun vincolo di giudicato rispetto al rapporto relativo ai beni immobili” sarebbe frutto di un errore di fatto, poiché è sottinte sa l’ affermazione della “inesistenza del contenzioso al momento della cessione d’azienda”. Nell’ordinanza impugnata, pertanto, sarebbe stato omesso l’esame di due giudicati (quello del Tribunale di Aosta n. 119/2011, nel quale si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. per gli immobili, e quello della Corte d’appello di Torino n. 663/2007) sul «fatto» oggettivo del contenzioso avviato sin dal 1995 relativo anche agli immobili, onde il rapporto al momento della cessione nel 2003 non era esaurito ma in fase contenziosa. 3. Risulta evidentemente , invero, che si è in presenza di una mera doglianza circa il corretto intendimento nella impugnata ordinanza della portata delle pronunce – e in particolare quella del Tribunale di Aosta n. 119/2011-; pertanto, ricorrerebbe semmai errore di interpretazione e valutazione degli atti, ma non il denunciato vizio revocatorio di percezione exart. 395 n.4 c.p.c. E’ben noto che l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, il quale si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, e non quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (Cass., Sez. Un. 19 luglio 2024 n. 20013 , cit. ; Cass. S ez. Un. 11 aprile 2018 n. 8984; Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30994), idonea a integrare , semmai,errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 14 agosto 2020 n. 17179; Cass. 26 settembre 2013 n. 22080; Cass. 6 novembre 2012 n. 19071; Cass. 22 giugno 2007 n. 14608; Cass. 28 giugno 2005 n. 13915; Cass. 30marzo 1998 n. 3317). A tale stregua, non può ritenersi in particolare sussistente l’errore revocatorio allorquando la parte abbia, come nella specie, denunciato l’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato - nel caso, interno - (Cass. 13 gennaio 2015 n. 321; Cass . 25 giugno 2008 n. 17443; Cass. Sez. Un. 17 novembre 2005 n. 23242). Essendo destinato a fissare la «regola»del caso concreto, esso partecipa infatti della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, sicché l’erronea valutazione in ordine alla relativa esistenza - equivalendo a ignoranza della regula iuris -rileva non quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo consistente nel ricondurre la fattispecie auna norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, e quindi a una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. 21 marzo 2025 n. 7584; Cass. 29 marzo 2019 n. 8768; Cass. 29 novembre 2018 n. 30838; Cass. Sez. Un.9 maggio 2008 n. 11501; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356). Da tanto deriva che, quand’anche si potesse condividere la lettura degli atti processuali espressa dai ricorrenti, quello che si addebita non sarebbe comunque un errore di fatto, bensì solo un error in iure in ordine all’apprezzamento di un giudicato interno, come tale non deducibile ex art. 395, primo comma, n. 4,c.p.c. in relazione all’art. 391 - bis c.p.c. Le ricorrentichiedono in fatto di riesaminare la questione dell’esaurimen to del rapporto contrattuale relativo ai beni immobili ( l’intento risulta viepiù dalla lettura della memoria illustrativa): tema in relazione al quale il giudice del merito si è già pronunciato con “ giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità” (v. ordinanza impugnata, pag. 17, riga 14), onde il preteso errore di fatto finisce per essere privo del necessario carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamentesull’ordinanza della Corte ( ex multis , Cass. 20 aprile 2005 n. 8295; Cass . 3 settembre 2005 n. 17745; Cass. 22 novembre 2006 n. 24860; Cass. 18febbraio 2014 n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018 n. 26643 ). 3. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delleparti ricorrent i , ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti alla rifusione delle spese alle controricorrenti, liquida te in 18.00 0 per compensi e euro 200 per esborsi per [OSCURATO:SOCIETA] d e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo , e in 14.000 per compensi e euro 200 per esborsi per [OSCURATO:SOCIETA] d e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, oltre a rimborso forfe t tario del 15%e accessori di legge per entrambe. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto d