CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 01604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5048-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L' AVIAZIONE CIVILE, in persona del Presidente legale rappresentante pro 2021 tempore, rappresentato e difeso ope legis 1917 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8528/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 7427/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 5048/2015 Premesso che con sentenza n. 8528/2014, pubblicata il 25 novembre 2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso il diritto di [OSCURATO:PERSONA] - già dipendente delle Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA], successivamente transitato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, all'[OSCURATO:PERSONA] (E.N.A.C.) - a vedersi computata la voce "eventuali economie di esercizio", di cui all'Accordo 4 luglio 1991, nell'assegno personale previsto dall'Accordo del 22 aprile 1997 con la finalità di assicurare la copertura della differenza fra il trattamento economico precedentemente fruito e quello corrispondente alla qualifica attribuita presso l'Ente di destinazione, fino a riassorbimento con i futuri miglioramenti stipendiali; - che la Corte ha rilevato come l'assegno istituito con l'Accordo 22 aprile 1997 dovesse intendersi comprensivo delle "sole voci continuative, tendenzialmente fisse e non occasionali": carattere, questo, che invece era assente nell'elemento retributivo oggetto di causa, per il quale "era prevista una ripartizione annuale tra i dipendenti, secondo criteri fissati, però, periodicamente dall'Ente in base alla sussistenza e alla consistenza di eventuali economie di esercizio"; e come "proprio la stretta connessione con eventi incerti, quanto ad esistenza ed entità" rendesse "di per sé non tendenzialmente fissa e continuativa, ma per definizione occasionale, la voce in questione", che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, doveva essere esclusa dal calcolo dell'assegno ad personam; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con unico motivo, assistito da memoria; - che l'E.N.A.C. ha resistito con controricorso; rilevato che con l'unico motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., il ricorrente si duole dell'interpretazione dell'Accordo 22 aprile 1997 data dal giudice di appello, il quale non aveva valutato che tale Accordo, prevedendo la conservazione del "trattamento economico in godimento" per i lavoratori ricollocati, non poneva alcuna distinzione fra voci retributive fisse e continuative e voci retributive variabili;osservato che il ricorso è infondato; - che, stabilendo l'accordo del 1997 il diritto dei lavoratori transitati ad altro Ente a conservare il "trattamento economico in godimento", la clausola in parola non può che essere interpretata in relazione a quelle voci che possono ritenersi, secondo i criteri generali, come rientranti nella "retribuzione", cioè che non siano occasionali ed abbiano carattere continuativo e tendenzialmente fisso, come ritenuto dalla Corte di appello; - che una interpretazione diversa, del resto, porterebbe alla conseguenza irrazionale del diritto alla conservazione (sino al riassorbimento) di un compenso eccezionalmente percepito nell'ultimo anno in relazione a prestazioni di natura straordinaria; - che l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale è, pertanto, coerente con i canoni generali di ermeneutica dei negozi giuridici e, soprattutto, con i principi di correttezza e buona fede; - che non rileva in senso contrario la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] avesse attestato che l'emolumento "Verbale di riunione 4/7/1991" faceva parte della retribuzione mensile; - che invero la Corte di appello ha dato, come necessario, un rilievo decisivo alla fonte istitutiva della voce in parola e cioè alla fonte documentale che esprime la volontà contrattuale delle parti sociali; - che il fatto che, al momento del passaggio del ricorrente ad altro ente, il datore di lavoro abbia incluso in un documento la voce nella retribuzione mensile, appare - vista la chiara volontà delle parti - circostanza non determinante, che può essere ascritta ad errore o anche all'intento di favorire il dipendente che, comunque, transitava verso altra amministrazione; - che la natura della voce è stata, quindi, correttamente ricostruita in base alla sua funzione ed alle modalità prescelte dalle parti sociali, elementi che escludono che presenti quelle caratteristiche di fissità e continuità richieste per poterla includere nella ordinaria retribuzione (cfr. già Cass. n. 22870/2013); ritenuto che conseguentemente il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a 'tebito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] tiùri .xcia E Firzierx:,o ciudiziario Deposit7:4,3 in Cancelleria