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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40592/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Prato il 09.03.2016 che !o aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.

Di una nove confezioni di parmiggiano reggiano del valore complessivo di euro 111,84, così come modificata l'originaria imputazione di furto consumato, e, con la recidiva come contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine al punto della sentenza riguardante la sussistenza della recidiva, è generico e manifestamente infondato; la corte, invero, ha specificato come la condotta incriminata esprima la pericolosità del soggetto, il quale non ha mutato il suo stile di vita, nonostante i suoi precedenti, ricorrendo al delitto non per sfamarsi, bensì per ottenere un bene che avrebbe potuto cedere in cambio di altri; laddove il ricorso per altro verso insiste proprio sulla giustificazione del delitto da ravvisare, nell'ottica difensiva, quanto meno nella marginalità sociale e nello stato di indigenza in cui viveva l'imputato ovvero su fattori di per sé non idonei a confutare le ragioni del decisum, che ha peraltro già argomentato al riguardo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; laddove nel caso di specie sono stati evidentemente ritenuti non degni di nota quelli indicati dal ricorrente, a fronte peraltro della affermata congruità della pena inflitta, avendo i giudici di merito piuttosto evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso; con ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente neppure il solo stato di incensuratezza dell'imputato, (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/201 7, Rv. 270986); imputato che nel caso di specie risulta gravato da precedenti penali specifici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Prato il 09.03.2016 che !o aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Di una nove confezioni di parmiggiano reggiano del valore complessivo di euro 111,84, così come modificata l'originaria imputazione di furto consumato, e, con la recidiva come contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine al punto della sentenza riguardante la sussistenza della recidiva, è generico e manifestamente infondato; la corte, invero, ha specificato come la condotta incriminata esprima la pericolosità del soggetto, il quale non ha mutato il suo stile di vita, nonostante i suoi precedenti, ricorrendo al delitto non per sfamarsi, bensì per ottenere un bene che avrebbe potuto cedere in cambio di altri; laddove il ricorso per altro verso insiste proprio sulla giustificazione del delitto da ravvisare, nell'ottica difensiva, quanto meno nella marginalità sociale e nello stato di indigenza in cui viveva l'imputato ovvero su fattori di per sé non idonei a confutare le ragioni del decisum, che ha peraltro già argomentato al riguardo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; laddove nel caso di specie sono stati evidentemente ritenuti non degni di nota quelli indicati dal ricorrente, a fronte peraltro della affermata congruità della pena inflitta, avendo i giudici di merito piuttosto evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso; con ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente neppure il solo stato di incensuratezza dell'imputato, (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/201 7, Rv. 270986); imputato che nel caso di specie risulta gravato da precedenti penali specifici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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