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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 09924/2022

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso 21854/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n.701/2006 della [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del curatore avv.

D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via P.L. da Palestrina n.47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2851/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 29/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 21854/16 Rilevato che: Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] (all'epoca in liquidazione) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato delle 00.PP. per la Lombardia, per sentire accertare e dichiarare che il contratto di appalto a forfait intercorrente tra le parti era risolto di diritto, ai sensi del 3 0 comma dell'art. 1354 c.c. ovvero fosse accertato e dichiarato il grave inadempimento del Ministero alle obbligazioni assunte con il predetto contratto di appalto e per l'effetto lo stesso fosse risolto, con conseguente condanna a carico della stazione appaltante a risarcire all'impresa attrice i danni nella misura di € 675.006,98, dichiarando tempestive e fondate le riserve iscritte ed esplicate nel corso del rapporto.

Il tribunale di Milano respingeva la domanda dell'attrice (nelle more dichiarata fallita, con sentenza del tribunale di Roma) per difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta e per infondatezza del diritto vantato.

Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proponeva appello che veniva rigettato, previa dichiarazione di legittimazione del Ministero convenuto e ciò, perché ad avviso della Corte territoriale non si era perfezionata la consegna dei lavori, essendo tali lavori stati sospesi lo stesso giorno nel quale risultava la predetta consegna, pertanto, l'appaltatore non poteva risolvere il rapporto e avanzare pretese risarcitorie ma aveva solo la facoltà di recedere dal contratto, con il diritto al rimborso delle spese, ex art. 129 comma 8 del DPR n. 554/99.

Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre in cassazione, affidando l'impugnazione a due motivi di ricorso, illustrati da memoria, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce la violazione degli artt. 130 e 133 del Regolamento approvato con DPR 21.12.1999 n. 554 e degli artt. 24 e 25 del DM (Lavori pubblici) n. 145/2000, in combinato disposto con l'art. 1454 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che la disposta sospensione dei lavori, lo stesso giorno della loro consegna, implicasse mancata consegna dei lavori stessi, mentre invece, la fase di esecuzione del contratto doveva considerarsi iniziata con l'avvenuta consegna; per cui, una volta affermata la legittimità e la effettività della consegna dei lavori, la Corte del merito avrebbe dovuto dare atto, alla luce del tempo trascorso dalla consegna, della intervenuta risoluzione del contratto di appalto, per grave inadempimento della stazione appaltante.Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nella omessa valutazione di tutti i fatti narrati che si erano succeduti nel corso dello svolgimento del rapporto fino alla notifica dell'intimazione ad adempiere del 25.7.2005 di talché, se il giudice del merito avesse esaminato tutta la documentazione correlata con le vicende succedutesi nel corso del rapporto, dopo la sottoscrizione del verbale di sospensione, avrebbe — ad avviso del fallimento ricorrente - accertato che le prestazioni svolte dall'impresa appaltatrice erano correlate ad una consegna dei lavori da considerarsi valida ed efficace.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati, in quanto apodittica è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non vi sarebbe stata consegna dei lavori perché lo stesso giorno della consegna di tali lavori, questi sarebbero stati sospesi, in quanto la consegna dei lavori risulta da un verbale sottoscritto dalle parti ed è fatto pacifico (alla luce anche dell'ordine di ripresa degli stessi del Direttore dei lavori del 17.7.02): pertanto, l'effettiva consegna dei lavori ha segnato, da un punto di vista giuridico, il passaggio alla fase di esecuzione del contratto e la società appaltatrice era legittimata ad avanzare pretese risarcitorie, che andranno esaminate, in sede di rinvio, sia per verificare l'effettiva sussistenza di un danno economico, in capo all'odierna ricorrente sia per la sua eventuale quantificazione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE2 Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] l'unzionnrioCbudìiai1tì tetrd Cam anil Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 21854/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n.701/2006 della [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del curatore avv. D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via P.L. da Palestrina n.47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2851/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 29/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21854/16 Rilevato che: Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] (all'epoca in liquidazione) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato delle 00.PP. per la Lombardia, per sentire accertare e dichiarare che il contratto di appalto a forfait intercorrente tra le parti era risolto di diritto, ai sensi del 3 0 comma dell'art. 1354 c.c. ovvero fosse accertato e dichiarato il grave inadempimento del Ministero alle obbligazioni assunte con il predetto contratto di appalto e per l'effetto lo stesso fosse risolto, con conseguente condanna a carico della stazione appaltante a risarcire all'impresa attrice i danni nella misura di € 675.006,98, dichiarando tempestive e fondate le riserve iscritte ed esplicate nel corso del rapporto. Il tribunale di Milano respingeva la domanda dell'attrice (nelle more dichiarata fallita, con sentenza del tribunale di Roma) per difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta e per infondatezza del diritto vantato. Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proponeva appello che veniva rigettato, previa dichiarazione di legittimazione del Ministero convenuto e ciò, perché ad avviso della Corte territoriale non si era perfezionata la consegna dei lavori, essendo tali lavori stati sospesi lo stesso giorno nel quale risultava la predetta consegna, pertanto, l'appaltatore non poteva risolvere il rapporto e avanzare pretese risarcitorie ma aveva solo la facoltà di recedere dal contratto, con il diritto al rimborso delle spese, ex art. 129 comma 8 del DPR n. 554/99. Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre in cassazione, affidando l'impugnazione a due motivi di ricorso, illustrati da memoria, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce la violazione degli artt. 130 e 133 del Regolamento approvato con DPR 21.12.1999 n. 554 e degli artt. 24 e 25 del DM (Lavori pubblici) n. 145/2000, in combinato disposto con l'art. 1454 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che la disposta sospensione dei lavori, lo stesso giorno della loro consegna, implicasse mancata consegna dei lavori stessi, mentre invece, la fase di esecuzione del contratto doveva considerarsi iniziata con l'avvenuta consegna; per cui, una volta affermata la legittimità e la effettività della consegna dei lavori, la Corte del merito avrebbe dovuto dare atto, alla luce del tempo trascorso dalla consegna, della intervenuta risoluzione del contratto di appalto, per grave inadempimento della stazione appaltante.Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nella omessa valutazione di tutti i fatti narrati che si erano succeduti nel corso dello svolgimento del rapporto fino alla notifica dell'intimazione ad adempiere del 25.7.2005 di talché, se il giudice del merito avesse esaminato tutta la documentazione correlata con le vicende succedutesi nel corso del rapporto, dopo la sottoscrizione del verbale di sospensione, avrebbe — ad avviso del fallimento ricorrente - accertato che le prestazioni svolte dall'impresa appaltatrice erano correlate ad una consegna dei lavori da considerarsi valida ed efficace. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati, in quanto apodittica è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non vi sarebbe stata consegna dei lavori perché lo stesso giorno della consegna di tali lavori, questi sarebbero stati sospesi, in quanto la consegna dei lavori risulta da un verbale sottoscritto dalle parti ed è fatto pacifico (alla luce anche dell'ordine di ripresa degli stessi del Direttore dei lavori del 17.7.02): pertanto, l'effettiva consegna dei lavori ha segnato, da un punto di vista giuridico, il passaggio alla fase di esecuzione del contratto e la società appaltatrice era legittimata ad avanzare pretese risarcitorie, che andranno esaminate, in sede di rinvio, sia per verificare l'effettiva sussistenza di un danno economico, in capo all'odierna ricorrente sia per la sua eventuale quantificazione. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE2 Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] l'unzionnrioCbudìiai1tì tetrd Cam anil Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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