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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47006/2021

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a seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 e mesi 5 di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, confermandone la condanna, resa all'esito del giudizio abbreviato, per i reati, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81, 110, 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (coltivazione di 85 piante di marijuana all'interno di un'abitazione, alimentata da apposito sistema di illuminazione ed areazione, nonché detenzione di grammi 20 sulla propria persona e 43 su quella di [OSCURATO:PERSONA] e di grammi 2000 nel proprio veicolo) e artt. 624, 625 n. 2 cod.pen. (furto di energia elettrica per alimentare il sistema di illuminazione ed areazione destinato all'appartamento ed alla coltivazione della droga), in data 13 giugno 2016.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il solo imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova: 1) in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che nella motivazione manca la valutazione complessiva degli indici indicati nella disposizione (in particolare dell'assenza di legami con la criminalità, di contatti con la clientela, di disponibilità di danaro, di forme insidiose di penetrazione del mercato o di sottrazione all'attività repressiva), essendosi fatto riferimento, in modo lacunoso, esclusivamente alle modalità tecniche della condotta, e 2) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il sincero ravvedimento del ricorrente, erroneamente qualificato come "chiara volontà di esautorare il padre da responsabilità".

3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure proposte non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e risultano del tutto a-specifiche, essendo formulate in modo generico ed astratto.

Deve, dunque, ribadirsi che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

2. In ordine alla prima censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017 Ud. - dep. 15/01/2018, Rv. 271959), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa - così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013 Cc. - dep. 26/09/2013, Rv. 256610).

Tale orientamento non risulta superato da Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01 e 02, che ha chiarito, da un lato, che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Le Sezioni Unite hanno precisato, nella recente pronuncia, che rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Tuttavia, definitivamente superando alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo (Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991„ Rv. 188577; Sez. 6, n. 9528 del 09/05/1991, Rv. 188192; Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Rv. 213321), si è ribadito che gli indici qualificanti necessitano una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie (ad esempio, quella di eccezionale rilevanza penale di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove il singolo parametro ponderale è stato ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore disvalore del fatto).

Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge.

Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73.

E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992„ Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).

Akesito della valutazione globale di tutti gli indici, può accadere che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto degli altri.

In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Alla luce di tali premesse, il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che la lieve entità del fatto è stata esclusa proprio alla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in particolare in considerazione delle caratteristiche della produzione impiantarael quantitativo significativo di sostanza stupefacente ricavabile, all'esito del fisiologico sviluppo delle piante, delle risorse economiche affatto modeste verosimilmente impiegate per l'acquisto di strumenti capaci di assicurare la migliore crescita delle piante e l'estrazione del prodotto drogante, il cui valore negativo è stato ritenuto ragionevolmente assorbente e prevalente rispetto agli elementi positivi indicati dalla difesa (sostanzialmente la sola assenza di legami con circuiti della criminalità organizzata).

3. In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve ricordarsi che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come nel caso di specie, l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986).

La decisione dei giudici di merito risulta, dunque, corretta ed adeguatamente motivata, in considerazione della precisata assenza di situazioni positive, del rinvio ai precedenti anche gravi dell'imputato e del ridimensionamento del valore della confessione, consistita nel mero riconoscimento dell'evidenza dei fatti.

Su tale ultimo aspetto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01). 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 e mesi 5 di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, confermandone la condanna, resa all'esito del giudizio abbreviato, per i reati, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81, 110, 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (coltivazione di 85 piante di marijuana all'interno di un'abitazione, alimentata da apposito sistema di illuminazione ed areazione, nonché detenzione di grammi 20 sulla propria persona e 43 su quella di [OSCURATO:PERSONA] e di grammi 2000 nel proprio veicolo) e artt. 624, 625 n. 2 cod.pen. (furto di energia elettrica per alimentare il sistema di illuminazione ed areazione destinato all'appartamento ed alla coltivazione della droga), in data 13 giugno 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il solo imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova: 1) in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che nella motivazione manca la valutazione complessiva degli indici indicati nella disposizione (in particolare dell'assenza di legami con la criminalità, di contatti con la clientela, di disponibilità di danaro, di forme insidiose di penetrazione del mercato o di sottrazione all'attività repressiva), essendosi fatto riferimento, in modo lacunoso, esclusivamente alle modalità tecniche della condotta, e 2) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il sincero ravvedimento del ricorrente, erroneamente qualificato come "chiara volontà di esautorare il padre da responsabilità". 3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure proposte non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e risultano del tutto a-specifiche, essendo formulate in modo generico ed astratto. Deve, dunque, ribadirsi che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 2. In ordine alla prima censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017 Ud. - dep. 15/01/2018, Rv. 271959), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa - così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013 Cc. - dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Tale orientamento non risulta superato da Sez. U n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01 e 02, che ha chiarito, da un lato, che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Le Sezioni Unite hanno precisato, nella recente pronuncia, che rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tuttavia, definitivamente superando alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo (Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991„ Rv. 188577; Sez. 6, n. 9528 del 09/05/1991, Rv. 188192; Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Rv. 213321), si è ribadito che gli indici qualificanti necessitano una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie (ad esempio, quella di eccezionale rilevanza penale di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove il singolo parametro ponderale è stato ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore disvalore del fatto). Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge. Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73. E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992„ Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). Akesito della valutazione globale di tutti gli indici, può accadere che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto degli altri. In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Alla luce di tali premesse, il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che la lieve entità del fatto è stata esclusa proprio alla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in particolare in considerazione delle caratteristiche della produzione impiantarael quantitativo significativo di sostanza stupefacente ricavabile, all'esito del fisiologico sviluppo delle piante, delle risorse economiche affatto modeste verosimilmente impiegate per l'acquisto di strumenti capaci di assicurare la migliore crescita delle piante e l'estrazione del prodotto drogante, il cui valore negativo è stato ritenuto ragionevolmente assorbente e prevalente rispetto agli elementi positivi indicati dalla difesa (sostanzialmente la sola assenza di legami con circuiti della criminalità organizzata). 3. In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve ricordarsi che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come nel caso di specie, l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986). La decisione dei giudici di merito risulta, dunque, corretta ed adeguatamente motivata, in considerazione della precisata assenza di situazioni positive, del rinvio ai precedenti anche gravi dell'imputato e del ridimensionamento del valore della confessione, consistita nel mero riconoscimento dell'evidenza dei fatti. Su tale ultimo aspetto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01). 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas