CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 4773/26 Graziani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le generiche censure di cui al primo motivo di ricorso (attinenti alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti la ritenuta sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico relativamente al reato di lesioni, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto, infine, che le generiche censure relative al trattamento sanzionatorio (terzo e quinto motivo) sono altresì manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, anche con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Ritenuto, infine, che la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva (quarto motivo) è eccentrica posto che l'aggravante speciale è stata esclusa già dalla pronuncia di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.M2 [OSCURATO:PERSONA] Sezione 1/7" 13 AG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] te