CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 26340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 15/06/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, in data 04/03/2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale doveva, di conseguenza, emettere sentenza di assoluzione perché il ricorrente non ha commesso il fatto. 3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di affermazioni apodittiche del tutto prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato. Il difensore, infatti, si è limitato ad invocare l'assoluzione del suo assistito senza specificare per quali motivi e senza una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2)22 1 Il onsi liere etensore