CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato ascritto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esauriente e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle enunciate genericamente nell'atto di impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n