CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - C.u.i. 06pqbh6 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto del 10 settembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 337 cod pen. (capo 2), unificati dal vincolo dellacontinuazione, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) nel reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 e, conseguentemente, ha rideterminato la pena inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e revocato le pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen. e mancanza di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata ha omesso completamente di esaminare il quarto motivo di appello concernente la contestazione della responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; che era stato rappresentato che la condotta del ricorrente, consistita unicamente nel tentativo di sottrarsi all'intervento degli operanti mediante la chiusura della porta d'ingresso e il successivo posizionamento sul davanzale della finestra, non potesse in alcun modo integrare gli estremi della resistenza a pubblico ufficiale, difettando qualsivoglia comportamento attivo di opposizione o violenza nei confronti degli agenti; che dalla sentenza non emerge alcuna valutazione né confutazione circa il fatto che la condotta ascritta al ricorrente avrebbe potuto, al più, integrare una forma di resistenza meramente passiva; che la Corte di appello ha ritenuto che i motivi di appello presentati fossero quattro anziché cinque; che non può ritenersi che nelle motivazioni vi sia una risposta implicita alle censure contenute nell'atto di gravame; che il comportamento dell'imputato doveva ritenersi espressione di impulso istintivo di fuga; che la regolarità e tempestività dell'intervento non poteva ritenersi compromessa attesa la pronta forzatura della porta di accesso e la successiva effettuazione della perquisizione e dell'arresto; che parimenti irrilevante è l'escoriazione riportata dall'[OSCURATO:PERSONA]; che sotto il profilo soggettivo doveva verificarsi se egli si fosse limitato a una reazione impulsiva e "difensiva" finalizzata a eludere il controllo degli agenti e non a porre in essere una opposizione consapevole all'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale. Deduce, inoltre, che secondo questa Corte devono escludersi dall'alveo applicativo dell'art. 337 cod. pen. le condotte che si esauriscono in una mera resistenza passiva e che tale reato non è configurabile qualora l'agente si limiti a tenere condotte espressive di un impulso spontaneo. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. f proc. pen. violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. épen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, l'illogicità della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti 2generiche; che la motivazione si risolve in una formula di stile; che non sono state considerate le circostanze favorevoli; che l'esercizio del potere di concedere o negare le circostanze in argomento deve essere motivato e non arbitrario e che il riconoscimento delle attenuanti deve dipendere da una valutazione concreta e individualizzata fondata su elementi specifici e non su presunzioni astratte. Deduce, inoltre, che la sentenza non ha formulato alcuna motivazione in merito all'individuazione della pena prossima al massimo edittale; che la Corte si è limitata a un mero calcolo matematico e che l'assenza della motivazione si traduce in lacuna che non permette di comprendere le ragioni poste alla base della sanzione inflitta al ricorrente per entrambi i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è infondato. È vero che la Corte di appello nell'elencare i motivi di appello proposti ha dato atto della presentazione di quattro motivi di appello in luogo dei cinque presenti nel gravame e che la Corte non ha proceduto, almeno formalmente, all'esame del quarto motivo di appello che riguardava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Tuttavia, deve rammentarsi che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Esposito, Rv. 284096 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, nell'esaminare il primo motivo di appello riguardante il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, ha osservato, tra l'altro, quanto segue: «Nello stesso senso depone la condotta tenuta dall'imputato il quale, affacciatosi alla tromba delle scale mentre gli agenti salivano al piano, immediatamente chiudeva la porta a chiave dall'interno, costringendoli a sfondarla, quindi opponeva una resistenza attiva cercando di saltare dalla finestra e, mentre un agente lo teneva per il polso per circa 15 minuti, tentava di morderlo perché mollasse la presa: la condotta, particolarmente ostinata, si spiega solo con la consapevolezza della presenza nell'abitazione delle sostanze stupefacenti, mentre deve certamente respingersi la giustificazione fornita dall'appellante della sua presenza all'interno dell'appartamento della Guido - che trattavasi di un mero consumatore il quale, per tutelare il proprio onore, consumava nell'appartamento - considerato che, invece, ne possedeva le chiavi». Pertanto, la Corte territoriale ha fornito 3sostanziale risposta alle doglianze della difesa e, in particolare, ha espressamente confutato, con motivazione non illogica, definendola quale resistenza attiva, la condotta dell'imputato consistita, non solo nel chiudere la porta di ingresso, ma, soprattutto, nel tentativo di mordere l'operante, e avente la finalità di sottrarsi alla presa dello stesso per darsi alla fuga. Ogni ulteriore argomentazione del ricorrente in punto di ricostruzione del fatto non è consentita nel giudizio di legittimità. 2. Il secondo motivo è fondato limitatamente all'omessa motivazione in merito all'entità del trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte territoriale ha richiamato la ricostruzione complessiva del fatto e ha ritenuto che non vi fossero elementi positivi da valutare e che l'assenza di precedenti penali non fosse rilevante. Pertanto, non ricorre il dedotto vizio di mancanza motivazione e sono inammissibili le ulteriori doglianze. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha ritenuto che il terzo motivo di gravame, relativo a tale profilo, fosse assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello, riguardante il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Inoltre, la Corte di appello, a seguito della riqualificazione del reato di cui al capo 1), ha determinato la pena base in anni quattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e la pena per il reato satellite in mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa e ha, poi, ridotto di un terzo la pena complessiva di anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. La pena per il reato più grave è stata rideterminata in misura assai superiore alla media edittale e nessuna motivazione, pur in presenza di un motivo di appello riguardante il trattamento sanzionatorio, è stata fornita in merito a tale statuizione né risulta motivata l'entità della pena inflitta per il reato satellite. Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso sul punto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra ( 4Sezione della Corte di appello di Firenze affinché sia colmata l'evidenziata lacuna motivazionale e venga ridetermina, se del caso, la pena inflitta. P.Q.M