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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1972

Cassazione n. 02344/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria per il ricorrente depositata il 26 luglio 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nei reati di rapina pluriaggravata e lesioni pluriaggravate, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura aspecifici, perché già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 10 - 12 della impugnata sentenza), il ricorrente ha prospettato un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, attraverso un diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in particolare, con specifico riguardo alla censura relativa all'asserita erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa - tenuto conto che già in appello ne è stata dichiarata la non deducibilità perché proposta con un nuovo motivo di gravame non conferente rispetto all'appello principale - deve ribadirsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni sia precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della Legge n. 110 del 1975, riproponendo una censura già ritenuta motivatamente del tutto priva di fondamento dalla Corte territoriale, è teso, in termini alquanto generici, a prospettare una inammissibile alternativa valutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; osservato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base dell'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del reato di rapina, è manifestamente infondato, poiché, premesso che ai fini dell'applicazione suddetta diminuente, secondo quanto stabilito dalla pronuncia del 13 maggio 2024, n. 86, il giudice di merito è tenuto a considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», nel caso in esame, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia congruamente esplicitato le non illogiche ragioni che depongono per la non qualificazione del fatto come "lieve" (si veda pag. 13 della sentenza impugnata), con una valutazione che, dunque, risulta incensurabile in questa sede; considerato che la memoria depositata il 26 luglio 2025 appare meramente ripetitiva delle argomentazioni già illustrate con il ricorso, argomentazioni che, come già osservato, risultano inammissibili in quanto aspecifiche e inoltre tese a una non consentita rilettura nel merito degli elementi di prova assunti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che va disposto - ai sensi dell'art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria per il ricorrente depositata il 26 luglio 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nei reati di rapina pluriaggravata e lesioni pluriaggravate, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura aspecifici, perché già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 10 - 12 della impugnata sentenza), il ricorrente ha prospettato un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, attraverso un diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in particolare, con specifico riguardo alla censura relativa all'asserita erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa - tenuto conto che già in appello ne è stata dichiarata la non deducibilità perché proposta con un nuovo motivo di gravame non conferente rispetto all'appello principale - deve ribadirsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni sia precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della Legge n. 110 del 1975, riproponendo una censura già ritenuta motivatamente del tutto priva di fondamento dalla Corte territoriale, è teso, in termini alquanto generici, a prospettare una inammissibile alternativa valutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; osservato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base dell'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del reato di rapina, è manifestamente infondato, poiché, premesso che ai fini dell'applicazione suddetta diminuente, secondo quanto stabilito dalla pronuncia del 13 maggio 2024, n. 86, il giudice di merito è tenuto a considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», nel caso in esame, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia congruamente esplicitato le non illogiche ragioni che depongono per la non qualificazione del fatto come "lieve" (si veda pag. 13 della sentenza impugnata), con una valutazione che, dunque, risulta incensurabile in questa sede; considerato che la memoria depositata il 26 luglio 2025 appare meramente ripetitiva delle argomentazioni già illustrate con il ricorso, argomentazioni che, come già osservato, risultano inammissibili in quanto aspecifiche e inoltre tese a una non consentita rilettura nel merito degli elementi di prova assunti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che va disposto - ai sensi dell'art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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