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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 30797/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6389-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA G. GALATI n. 100/C , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ALISE, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 320, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2110/2018della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.7.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Azzurra, Davide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Lucera, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del suo fondo ed a favore di quello dei convenuti.

Questi ultimi si costituivano, eccependo la comproprietà del cortile sul quale il passaggio era in concreto esercitato ed invocando in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione.

Sempre in via riconvenzionale, invocavano la condanna dell’attrice ad eliminare alcune opere mediante le quali il tetto di un manufatto era stato modificato in terrazza agibile, con conseguente costituzione illecita di una servitù di veduta prima inesistente.

L’attrice spiegava quindi reconventio reconventionis, chiedendo l’eliminazione di alcune opere e manufatti eseguiti dai convenuti su area di sua proprietà esclusiva.

Con sentenza n. 2313/2016 il Tribunale dichiarava inammissibile, per tardività, la reconventio reconventionis; accertava la proprietà esclusiva della corte oggetto di causa in capo alla Ciliberti ed accoglieva la domanda di negatoria servitutisda quest’ultima proposta; rigettava le domande riconvenzionali, ritenendo non conseguita la prova tanto della violazione delle distanze che del decorso del termine utile per usucapire il diritto reale di passaggio oggetto di causa.Con la sentenza impugnata, n. 2110/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, interposte rispettivamente, la prima, dagli odierni ricorrenti, e la seconda, dalla originaria attrice, avverso la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], Azzurra, Davide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nel seguente unicomotivo : 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, non ritenendo costituita per contratto la servitù di passaggio oggetto di causa.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di negatoria servitutis in relazione ad una servitù di passaggio ( doppia conforme).

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare del contenuto del rogito per notar Giardino del 27.10.1945, con il quale l’originario proprietario dell’unico immobile comprendente quelli oggi di proprietà delle parti in causa ne aveva ceduto parte a [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti.

Secondo la Corte territoriale, con il predetto contratto era stata concessa alla Scamacco il permesso di passare dall’accesso di via Verdi, ma non era stata costituita alcuna servitù di passaggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

A tale interpretazione i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del dato negoziale, senza confrontarsi tuttavia con il principio secondo cui la censura del procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito non può “…risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv.646649; conf.

Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez.3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 , Rv. 610944 e Cass. Sez.

L , Sentenza n. 25728del 15/11/2013 , Rv. 628585) ” . [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., aggiungendo che la puntuale e minuziosa interpretazione dei titoli fornita dal giudice di merito è esente da errori di diritto.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ell a parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6389-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA G. GALATI n. 100/C , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ALISE, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 320, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2110/2018della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.7.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Azzurra, Davide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Lucera, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del suo fondo ed a favore di quello dei convenuti. Questi ultimi si costituivano, eccependo la comproprietà del cortile sul quale il passaggio era in concreto esercitato ed invocando in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione. Sempre in via riconvenzionale, invocavano la condanna dell’attrice ad eliminare alcune opere mediante le quali il tetto di un manufatto era stato modificato in terrazza agibile, con conseguente costituzione illecita di una servitù di veduta prima inesistente. L’attrice spiegava quindi reconventio reconventionis, chiedendo l’eliminazione di alcune opere e manufatti eseguiti dai convenuti su area di sua proprietà esclusiva. Con sentenza n. 2313/2016 il Tribunale dichiarava inammissibile, per tardività, la reconventio reconventionis; accertava la proprietà esclusiva della corte oggetto di causa in capo alla Ciliberti ed accoglieva la domanda di negatoria servitutisda quest’ultima proposta; rigettava le domande riconvenzionali, ritenendo non conseguita la prova tanto della violazione delle distanze che del decorso del termine utile per usucapire il diritto reale di passaggio oggetto di causa.Con la sentenza impugnata, n. 2110/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, interposte rispettivamente, la prima, dagli odierni ricorrenti, e la seconda, dalla originaria attrice, avverso la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], Azzurra, Davide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nel seguente unicomotivo : 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, non ritenendo costituita per contratto la servitù di passaggio oggetto di causa. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di negatoria servitutis in relazione ad una servitù di passaggio ( doppia conforme). Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare del contenuto del rogito per notar Giardino del 27.10.1945, con il quale l’originario proprietario dell’unico immobile comprendente quelli oggi di proprietà delle parti in causa ne aveva ceduto parte a [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti. Secondo la Corte territoriale, con il predetto contratto era stata concessa alla Scamacco il permesso di passare dall’accesso di via Verdi, ma non era stata costituita alcuna servitù di passaggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). A tale interpretazione i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del dato negoziale, senza confrontarsi tuttavia con il principio secondo cui la censura del procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito non può “…risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv.646649; conf. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez.3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 , Rv. 610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728del 15/11/2013 , Rv. 628585) ” . [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., aggiungendo che la puntuale e minuziosa interpretazione dei titoli fornita dal giudice di merito è esente da errori di diritto. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ell a parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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