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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2026

Cassazione n. 24361/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiCencio- controricorrente -avverso la sentenza n. 2240/2025 della Corte d’Appello diRoma, depositata il 9.4.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., agendo in persona del liquidatore giudizialedel concordato preventivo omologato, convenne in giudizioBanco [OSCURATO:SOCIETA]., per chiederne la condanna al pagamentodella somma di € 1.991.912,78, in linea capitale, che la bancaNumero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026aveva trattenuto, sulla maggior somma versata dal [OSCURATO:PERSONA] n. 10 Siracusa a estinzione di un debito da questomaturato, in esecuzione di un contratto d’appalto, nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] trattenuto era stato incassato dallabanca in forza del mandato irrevocabile all’incasso, con patto dicompensazione, contenuto nel contratto di anticipazione inconto corrente stipulato tra le parti (in realtà tra le rispettivedanti causa, alle quali le attuali parti in lite erano entrambe nelfrattempo subentrate).A sostegno della domanda, [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziò chel’incasso era avvenuto dopo la pubblicazione della sua domandadi ammissione al concordato preventivo e che il contratto dianticipazione in conto corrente non poteva ritenersi in quelmomento ancora pendente, essendo stata la linea di credito giàinteramente utilizzata (ed avendo la banca anche già chiuso ilconto corrente di servizio al rapporto di credito).

Pertanto,secondo l’attrice, [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potutocompensare il credito concorsuale derivante dalla anticipazionea suo tempo effettuata con il proprio obbligo, sorto invece inpendenza della procedura di concordato, di riversare allacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]. la somma pagata dal Consorzio adestinzione del debito generato dal contratto d’appalto.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma rigettòla domanda, con sentenza che venne appellata da [OSCURATO:SOCIETA].,ma confermata dalla Corte d’appello della capitale.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero dott.

G.B.

Nardecchia ha depositatoNumero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso ed entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia«Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 55 legge fall., inrelazione all’art. 184 legge fall., nonché dell’art. 56 legge fall.,come richiamati dall’art. 169 legge fall.».Viene ribadita in questa sede la tesi secondo cui la pretesacompensazione delle reciproche poste di credito e debito tra laricorrente e la banca sarebbe impedita dalla cristallizzazione delpassivo al momento della pubblicazione della domanda diammissione al concordato preventivo e sarebbe quindi contrariaal principio della par condicio tra i creditori concorsuali.Secondo la ricorrente, gli argomenti portati a sostegnodella propria tesi non troverebbero una pertinente confutazionenella motivazione della sentenza impugnata.2.

Il motivo è infondato.Risulta, in effetti, decisivo lo stretto collegamentonegoziale esistente tra il contratto di anticipazione e il mandatoall’incasso con patto di compensazione, che – come osserva ilpubblico ministero – è stato accertato in fatto dalla corted’appello e, a ben vedere, non viene nemmeno contestato nelricorso per cassazione.Secondo un ripetuto e ormai consolidato orientamento diquesta Corte, «Un siffatto collegamento negoziale e funzionaletra il contratto di anticipazione e il patto di compensazioneprevisto all’interno del contratto di conto corrente [comporta]che i rispettivi debiti e crediti delle parti [traggono] origine daun unico, ancorché complesso, rapporto negoziale e che [sia]Numero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026così configurabile una c.d. compensazione impropria, e nonquindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 ess. cod. civ. (disciplinata nella procedura fallimentare dall’art.56 l. fall.), la quale presuppone l’autonomia dei rapporti cui siriferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza» (Cass. n. 27219/2025, che cita leconformi Cass. nn. 28232/2023 e Cass. n. 11524/2020).Da ciò «discende che la valutazione delle reciprochepretese delle parti [implica] soltanto un semplice accertamentocontabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivicrediti fino alla reciproca concorrenza, accertamento a cui ilgiudice [può] procedere senza incontrare ostacolo nellelimitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico» (ancora Cass. n. 27219/2025, che cita a sua voltaCass. n. 30220/2019 e Cass. n. 4825/2019).In tale contesto, risultano irrilevanti, ai fini della criticaalla decisione assunta dai giudici del merito, sia il richiamo dellaricorrente ai limiti posti alla compensazione dall’art. 56 leggefall. (richiamato, per il concordato preventivo, dall’art. 169legge fall.), sia le considerazioni sulla nozione di rapportopendente al momento della domanda di ammissione alconcordato, che presuppone che il contratto non sia statocompiutamente eseguito da entrambe le parti.

Rimane, infatti,intatta la ratio decidendi fondata sull’unitarietà negoziale efunzionale dell’anticipazione di credito in conto corrente e delmandato all’incasso con patto di compensazione che necostituisce parte integrante.Numero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026A fronte di tale accertata unità funzionale tra anticipazionefinanziaria regolata in conto corrente e mandato all’incasso conpatto di compensazione, sarebbe riduttivo ravvisare lacessazione del complesso rapporto contrattuale bilaterale nellasola già avvenuta utilizzazione, da parte della beneficiaria,dell’intero credito concesso.

Rimane, infatti, la pendenza delrapporto accessorio di mandato, irrevocabile perché conferitoanche nell’interesse della mandataria (art. 1723, comma 2,c.c.), che pone obblighi in capo a quest’ultima (artt. 1710 e ss.c.c.), tra i quali quello di rendere il conto e rimettere almandante «tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato» (art.1713, comma 1, c.c.).

Obbligo che [OSCURATO:SOCIETA]. ha ineffetti adempiuto, rimettendo a [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo residuoincassato, al netto della pattuita compensazione con il propriocredito.Il collegamento funzionale tra contratto di finanziamentoe mandato all’incasso giustifica, dunque, sia la qualificazionedella compensazione quale impropria, cui non si applica l’art. 56legge fall., sia la individuazione del complesso rapportooriginato dall’operazione di finanziamento come rapportoancora pendente al momento della domanda di ammissione alconcordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]3.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come meglio indispositivo.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 15.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del19.6.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiCencio- controricorrente -avverso la sentenza n. 2240/2025 della Corte d’Appello diRoma, depositata il 9.4.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., agendo in persona del liquidatore giudizialedel concordato preventivo omologato, convenne in giudizioBanco [OSCURATO:SOCIETA]., per chiederne la condanna al pagamentodella somma di € 1.991.912,78, in linea capitale, che la bancaNumero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026aveva trattenuto, sulla maggior somma versata dal [OSCURATO:PERSONA] n. 10 Siracusa a estinzione di un debito da questomaturato, in esecuzione di un contratto d’appalto, nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] trattenuto era stato incassato dallabanca in forza del mandato irrevocabile all’incasso, con patto dicompensazione, contenuto nel contratto di anticipazione inconto corrente stipulato tra le parti (in realtà tra le rispettivedanti causa, alle quali le attuali parti in lite erano entrambe nelfrattempo subentrate).A sostegno della domanda, [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziò chel’incasso era avvenuto dopo la pubblicazione della sua domandadi ammissione al concordato preventivo e che il contratto dianticipazione in conto corrente non poteva ritenersi in quelmomento ancora pendente, essendo stata la linea di credito giàinteramente utilizzata (ed avendo la banca anche già chiuso ilconto corrente di servizio al rapporto di credito). Pertanto,secondo l’attrice, [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potutocompensare il credito concorsuale derivante dalla anticipazionea suo tempo effettuata con il proprio obbligo, sorto invece inpendenza della procedura di concordato, di riversare allacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]. la somma pagata dal Consorzio adestinzione del debito generato dal contratto d’appalto.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma rigettòla domanda, con sentenza che venne appellata da [OSCURATO:SOCIETA].,ma confermata dalla Corte d’appello della capitale.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero dott. G.B. Nardecchia ha depositatoNumero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso ed entrambele parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia«Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 55 legge fall., inrelazione all’art. 184 legge fall., nonché dell’art. 56 legge fall.,come richiamati dall’art. 169 legge fall.».Viene ribadita in questa sede la tesi secondo cui la pretesacompensazione delle reciproche poste di credito e debito tra laricorrente e la banca sarebbe impedita dalla cristallizzazione delpassivo al momento della pubblicazione della domanda diammissione al concordato preventivo e sarebbe quindi contrariaal principio della par condicio tra i creditori concorsuali.Secondo la ricorrente, gli argomenti portati a sostegnodella propria tesi non troverebbero una pertinente confutazionenella motivazione della sentenza impugnata.2. Il motivo è infondato.Risulta, in effetti, decisivo lo stretto collegamentonegoziale esistente tra il contratto di anticipazione e il mandatoall’incasso con patto di compensazione, che – come osserva ilpubblico ministero – è stato accertato in fatto dalla corted’appello e, a ben vedere, non viene nemmeno contestato nelricorso per cassazione.Secondo un ripetuto e ormai consolidato orientamento diquesta Corte, «Un siffatto collegamento negoziale e funzionaletra il contratto di anticipazione e il patto di compensazioneprevisto all’interno del contratto di conto corrente [comporta]che i rispettivi debiti e crediti delle parti [traggono] origine daun unico, ancorché complesso, rapporto negoziale e che [sia]Numero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026così configurabile una c.d. compensazione impropria, e nonquindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 ess. cod. civ. (disciplinata nella procedura fallimentare dall’art.56 l. fall.), la quale presuppone l’autonomia dei rapporti cui siriferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza» (Cass. n. 27219/2025, che cita leconformi Cass. nn. 28232/2023 e Cass. n. 11524/2020).Da ciò «discende che la valutazione delle reciprochepretese delle parti [implica] soltanto un semplice accertamentocontabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivicrediti fino alla reciproca concorrenza, accertamento a cui ilgiudice [può] procedere senza incontrare ostacolo nellelimitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico» (ancora Cass. n. 27219/2025, che cita a sua voltaCass. n. 30220/2019 e Cass. n. 4825/2019).In tale contesto, risultano irrilevanti, ai fini della criticaalla decisione assunta dai giudici del merito, sia il richiamo dellaricorrente ai limiti posti alla compensazione dall’art. 56 leggefall. (richiamato, per il concordato preventivo, dall’art. 169legge fall.), sia le considerazioni sulla nozione di rapportopendente al momento della domanda di ammissione alconcordato, che presuppone che il contratto non sia statocompiutamente eseguito da entrambe le parti. Rimane, infatti,intatta la ratio decidendi fondata sull’unitarietà negoziale efunzionale dell’anticipazione di credito in conto corrente e delmandato all’incasso con patto di compensazione che necostituisce parte integrante.Numero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026A fronte di tale accertata unità funzionale tra anticipazionefinanziaria regolata in conto corrente e mandato all’incasso conpatto di compensazione, sarebbe riduttivo ravvisare lacessazione del complesso rapporto contrattuale bilaterale nellasola già avvenuta utilizzazione, da parte della beneficiaria,dell’intero credito concesso. Rimane, infatti, la pendenza delrapporto accessorio di mandato, irrevocabile perché conferitoanche nell’interesse della mandataria (art. 1723, comma 2,c.c.), che pone obblighi in capo a quest’ultima (artt. 1710 e ss.c.c.), tra i quali quello di rendere il conto e rimettere almandante «tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato» (art.1713, comma 1, c.c.). Obbligo che [OSCURATO:SOCIETA]. ha ineffetti adempiuto, rimettendo a [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo residuoincassato, al netto della pattuita compensazione con il propriocredito.Il collegamento funzionale tra contratto di finanziamentoe mandato all’incasso giustifica, dunque, sia la qualificazionedella compensazione quale impropria, cui non si applica l’art. 56legge fall., sia la individuazione del complesso rapportooriginato dall’operazione di finanziamento come rapportoancora pendente al momento della domanda di ammissione alconcordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]3. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come meglio indispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 22757/2025Numero sezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24361/2026Data pubblicazione 01/08/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 15.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del19.6.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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