CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1948
Cassazione n. 40683/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/01/1948 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 24 novembre 2017, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale e ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza riqualifi- cazione del reato in quello previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati o non proponibili in sede di legittimità. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di eb- brezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produ- zione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Nella sentenza impugnata, inoltre, si è correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla pre- visione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). Nella fattispecie, le due prove dell'alcoltest erano state espletate alla distanza temporale rispettivamente di quarantasette e di cinquantadue minuti dalla data del fatto e non sono emersi né la ricorrente ha fornito indici di inattendibilità del testo (vedi, per riferimenti, Sez. 7, Ord. n. 8875 del 12/02/2020, Crivaro, Rv. 279091). 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. Lia Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la particolare pericolosità della stessa, che avrebbe potuto cagionare danni a terzi nonché la gravità del fatto (v'è infatti ampia descrizione in ordine alle modalità della vicenda e al considerevole tasso alcolernico riscontrato). Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative e rilevanti in relazione ai profili oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 133 cod. pen.. 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i