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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 09826/2025

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NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13225/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 236/2021 depositata il 26/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, vista la richiesta di differimento in pendenza di serie trattative tra le parti, avanzata dalla difesa della ricorrente, a cui ha prestato adesione la difesa dei controricorrenti, P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 09/04/2025.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13225/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 236/2021 depositata il 26/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, vista la richiesta di differimento in pendenza di serie trattative tra le parti, avanzata dalla difesa della ricorrente, a cui ha prestato adesione la difesa dei controricorrenti, P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 09/04/2025. La
Sentenza Cassazione n. 09826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris