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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04850/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1980 avverso la sentenza n. 1484/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 25 maggio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa il 30 novembre 2017 dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essersi la Corte territoriale limitata ad emendare l'errore in cui era caduto il primo giudice (che non aveva operato la riduzione della pena per effetto del rito), senza ridurre però la pena, pur avendola ritenuto eccessiva, tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La doglianza del ricorrente è priva di specificità, perché non si confronta adeguatamente con quanto rilevato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che era eccessiva la pena inflitta ma solo perché non era stata effettuata la riduzione dovuta alla scelta del rito.

Ciò emerge con tutta evidenza laddove il Collegio d'appello, preso atto che il giudice di primo grado non aveva operato la riduzione per la scelta del rito, ha affermato che "proprio tale decurtazione appare consona a riportare la pena nella congruità, tenuto conto della personalità dell'imputato".

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1980 avverso la sentenza n. 1484/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 25 maggio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa il 30 novembre 2017 dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essersi la Corte territoriale limitata ad emendare l'errore in cui era caduto il primo giudice (che non aveva operato la riduzione della pena per effetto del rito), senza ridurre però la pena, pur avendola ritenuto eccessiva, tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La doglianza del ricorrente è priva di specificità, perché non si confronta adeguatamente con quanto rilevato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che era eccessiva la pena inflitta ma solo perché non era stata effettuata la riduzione dovuta alla scelta del rito. Ciò emerge con tutta evidenza laddove il Collegio d'appello, preso atto che il giudice di primo grado non aveva operato la riduzione per la scelta del rito, ha affermato che "proprio tale decurtazione appare consona a riportare la pena nella congruità, tenuto conto della personalità dell'imputato". 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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