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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02149/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19277/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA],in Roma, piazza Cavour - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AIELLO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour C.C. 17.11.2022 n.

R.G. 19277/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi - resistente - avverso la sentenza n. 2295 /20 19 del la Corte d ’a ppello di Bari , depositata il4.11.2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI.

Fatti di causa

1. La Corte d ’a ppello di Bari , in parziale accoglimento del gravame proposto dalla cooperativa SAMAN,ha dichiarato l’applicabilità dell’art.310 c.p.c.,confermando il giudizio di prime cure in merito all’estinzione del giudizio esecutivo e dispo nendo la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

Per quanto ancora qui rileva, la cooperativa Saman aveva proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso le pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA]; era stata accolta l’opposizione con termine per l’introduzione del giudizio di merito; il provvedimento di sospensione non era stato reclamato nei termini , nessuna delle parti aveva provveduto a instaurare il giudizio di merito, solo la parte opponente aveva proposto istanza per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, con richiesta di rifusione delle spese ed onorari di giudizio.

Il giudice dell’esecuzione aveva di chiarato l’estinzione della procedur a esecutiv a , liquidando le spese e competenze in favore della società ricorrente per la sola fase cautelare.

Era seguito reclamo avverso il già menzionato provvedimento limitatamente alle spese liquidate, con accogliment o e revoca dell’ordinanza nella parte in cui l’opponente era statacondannata alle spese della fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. propone ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello, articolato in un unico complesso motivoe con atto notificato il 6 luglio 2020.

C.C. 17.11.2022 n.

R.G. 19277/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Parte resistenteha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la cooperativa Saman lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 624, 632, 310, 669 septies, 669 octies, 669 quaterdecies c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c”; in particolare sostiene l’erroneità di quanto affermato dalla Corte di appello in relazione a tre distinti profili: - l’ aver ritenuto applicabile al processo esecutivo estinto ex art. 624 c.p.c.,quanto alla regolamentazione delle spese, il combinato disposto degli artt. 632 e 310 c.p.c.; -l’ aver sostenuto che il debito r e opponente per ottenere la refusione dellespese processuali avrebbe avuto l’onere di introdurre ex art. 616 c.p.c. il merito al fine di ottenere la pronuncia giudiziale che stabilisse la fondatezza delle censure mosse; - l’aver affermato che la regolamentazione delle spese della fase cautelare avrebbe dovuto essere contenuta nel provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione a norma dell’art. 624, comma 1, c.p.c., da ritenersi equiparabile ad un provvedimento cautelare ante causam, unico provvedimento da impugnare al fine di ottenere una diversa regolamentazione delle spese,ragione per cui ha considerato inammissibile il reclamo proposto avverso la successiva ordinanza di estinzione che abbia “erroneamente” disposto in merito alle spese medesime.

2. Deve preliminarmente valutarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto privo della capacità processuale, sollevata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

C.C. 17.11.2022 n.

R.G. 19277/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi depositata telematicamente, con cui il controricorrente ha dedotto che il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto lo scioglimento della società cooperativa odierna ricorrente, conseguentemente ponendola in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 2545 terdecies cod. civ.. 2.1.L’eccezione è fondata.

Giova in via generale ribadire che il giudizio di cassaz ione ha struttura officiosa, e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, compreso l'eventuale assoggettamento a procedura concorsuale; ciò è tanto vero che non trovano applicazione le disposizioni intema di interruzione del processo (v. da ultimo e tra tante, Cass. Sez. 1, 12/02/2021 n. 3630).

Detto principio - che può dirsi di indifferenza e che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. - è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione(Cass. Sez. 3, 09/06/1999 n. 5695 ; Cass. Sez.

L, 22/05/2014 n. 11382).

Nel caso in esame, però, il difetto di legittimazione att iva era preesistente alla introduzione del ricorso per cassazione; difatti è pacifico che il ricorso sia stato notificato il 6/07/2020, ben dopo il provvedimento dell’Autorità pubblica che ha disposto lo scioglimento della cooperativa Samancon decreto 25/02/2020, con la conseguenza che daquel momento la persona fisica che rappresentava l’ente posto in liquidazione coattaera ormai priva della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto C.C. 17.11.2022 n.

R.G. 19277/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi patrimoniale (pertutte v.

Cass. Sez. 5 10/02/2004, n. 2527): sicché il ricorso per cassazione, proposto da soggetto diverso dal legale rappresentante della società in liquidazione coatta amministrativa, è inammissibile perché il rapporto processuale non è stato validamente instaurato.

3. L’accoglimento della eccezione preliminare esonera il Collegio dall’esame del merito del ricorso, peraltro avendo questa Corte deciso una controversia assolutamente analoga con sentenza 12977 del 2022, su ricorso proposto dal legale rappresentante della stessa Saman, ma prima della messa in liquidazione coatta amministrativa. 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Quanto alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, il Collegio ritiene che assumano rilevanza i documenti depositati con la memoria della controricorrente, che manifestano inequivocabilmente l’intenzione di rinunciare a tutte le controversie pendenti, a condizione che un’eguale rinuncia sia formulata dal legale rappresentante della Saman s.c.: dai quali si evince la volontà di tutte le parti di desistere da ogni iniziativa processuale senza ulteriori condizioni, evidentemente quale manifestazione di volontà di sistemazione complessiva del contenzioso tra le parti; sicché, tanto essendo incompatibile con espresse ulteriori statuizioni sulle spese, potenzialmente idonee a complicare la fase liquidativa della procedura concorsuale in corso, è di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi C.C. 17.11.2022 n.

R.G. 19277/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza de i presupposti per il versamento, da parte della ricorren te , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19277/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA],in Roma, piazza Cavour - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AIELLO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal controricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19277/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - resistente - avverso la sentenza n. 2295 /20 19 del la Corte d ’a ppello di Bari , depositata il4.11.2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. Fatti di causa 1. La Corte d ’a ppello di Bari , in parziale accoglimento del gravame proposto dalla cooperativa SAMAN,ha dichiarato l’applicabilità dell’art.310 c.p.c.,confermando il giudizio di prime cure in merito all’estinzione del giudizio esecutivo e dispo nendo la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti. Per quanto ancora qui rileva, la cooperativa Saman aveva proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso le pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA]; era stata accolta l’opposizione con termine per l’introduzione del giudizio di merito; il provvedimento di sospensione non era stato reclamato nei termini , nessuna delle parti aveva provveduto a instaurare il giudizio di merito, solo la parte opponente aveva proposto istanza per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, con richiesta di rifusione delle spese ed onorari di giudizio. Il giudice dell’esecuzione aveva di chiarato l’estinzione della procedur a esecutiv a , liquidando le spese e competenze in favore della società ricorrente per la sola fase cautelare. Era seguito reclamo avverso il già menzionato provvedimento limitatamente alle spese liquidate, con accogliment o e revoca dell’ordinanza nella parte in cui l’opponente era statacondannata alle spese della fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. propone ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello, articolato in un unico complesso motivoe con atto notificato il 6 luglio 2020. C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19277/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Parte resistenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso la cooperativa Saman lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 624, 632, 310, 669 septies, 669 octies, 669 quaterdecies c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c”; in particolare sostiene l’erroneità di quanto affermato dalla Corte di appello in relazione a tre distinti profili: - l’ aver ritenuto applicabile al processo esecutivo estinto ex art. 624 c.p.c.,quanto alla regolamentazione delle spese, il combinato disposto degli artt. 632 e 310 c.p.c.; -l’ aver sostenuto che il debito r e opponente per ottenere la refusione dellespese processuali avrebbe avuto l’onere di introdurre ex art. 616 c.p.c. il merito al fine di ottenere la pronuncia giudiziale che stabilisse la fondatezza delle censure mosse; - l’aver affermato che la regolamentazione delle spese della fase cautelare avrebbe dovuto essere contenuta nel provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione a norma dell’art. 624, comma 1, c.p.c., da ritenersi equiparabile ad un provvedimento cautelare ante causam, unico provvedimento da impugnare al fine di ottenere una diversa regolamentazione delle spese,ragione per cui ha considerato inammissibile il reclamo proposto avverso la successiva ordinanza di estinzione che abbia “erroneamente” disposto in merito alle spese medesime. 2. Deve preliminarmente valutarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto privo della capacità processuale, sollevata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19277/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi depositata telematicamente, con cui il controricorrente ha dedotto che il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto lo scioglimento della società cooperativa odierna ricorrente, conseguentemente ponendola in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 2545 terdecies cod. civ.. 2.1.L’eccezione è fondata. Giova in via generale ribadire che il giudizio di cassaz ione ha struttura officiosa, e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, compreso l'eventuale assoggettamento a procedura concorsuale; ciò è tanto vero che non trovano applicazione le disposizioni intema di interruzione del processo (v. da ultimo e tra tante, Cass. Sez. 1, 12/02/2021 n. 3630). Detto principio - che può dirsi di indifferenza e che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. - è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione(Cass. Sez. 3, 09/06/1999 n. 5695 ; Cass. Sez. L, 22/05/2014 n. 11382). Nel caso in esame, però, il difetto di legittimazione att iva era preesistente alla introduzione del ricorso per cassazione; difatti è pacifico che il ricorso sia stato notificato il 6/07/2020, ben dopo il provvedimento dell’Autorità pubblica che ha disposto lo scioglimento della cooperativa Samancon decreto 25/02/2020, con la conseguenza che daquel momento la persona fisica che rappresentava l’ente posto in liquidazione coattaera ormai priva della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19277/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi patrimoniale (pertutte v. Cass. Sez. 5 10/02/2004, n. 2527): sicché il ricorso per cassazione, proposto da soggetto diverso dal legale rappresentante della società in liquidazione coatta amministrativa, è inammissibile perché il rapporto processuale non è stato validamente instaurato. 3. L’accoglimento della eccezione preliminare esonera il Collegio dall’esame del merito del ricorso, peraltro avendo questa Corte deciso una controversia assolutamente analoga con sentenza 12977 del 2022, su ricorso proposto dal legale rappresentante della stessa Saman, ma prima della messa in liquidazione coatta amministrativa. 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Quanto alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, il Collegio ritiene che assumano rilevanza i documenti depositati con la memoria della controricorrente, che manifestano inequivocabilmente l’intenzione di rinunciare a tutte le controversie pendenti, a condizione che un’eguale rinuncia sia formulata dal legale rappresentante della Saman s.c.: dai quali si evince la volontà di tutte le parti di desistere da ogni iniziativa processuale senza ulteriori condizioni, evidentemente quale manifestazione di volontà di sistemazione complessiva del contenzioso tra le parti; sicché, tanto essendo incompatibile con espresse ulteriori statuizioni sulle spese, potenzialmente idonee a complicare la fase liquidativa della procedura concorsuale in corso, è di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19277/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza de i presupposti per il versamento, da parte della ricorren te , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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