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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19019/2026

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AGNOLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oi135/RG. 36385 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso (mancata esclusione della recidiva) inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. P.Q.MsuNfis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGNOLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oi135/RG. 36385 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso (mancata esclusione della recidiva) inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MsuNfis
Sentenza Cassazione n. 19019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris