CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 febbraio 2021, ha confermato la del Tribunale di Noia che aveva condannato, con la diminuente del rito, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e 120.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 291 bis D.p.r. 42 del 1973 per avere detenuto TLE per Kg 51,160, in [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2019; che il ricorrente ha presentato ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per omessa declaratoria della sospensione condizionale della pena, come richiesta dal difensore; Considerato che il motivo proposto risulta generico e manifestamente infondato atteso che ripropone la censura già presentata con il gravame di appello nel medesimo contenuto, alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta; che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato la valutazione relativa al mancato riconoscimento del beneficio, già espressa dal giudice di prime cure, fornendo compiuta risposta al motivo di appello richiamando i profili negativi ostativi, consistenti in alcuni precedenti a carico (anche se taluni depenalizzati), nelle connotazioni della condotta, indicative del collegamento con ambienti criminali, elementi tutti che inducono ad una prognosi negativa, profili con i quali il ricorrente non si confronta; che il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2021 Il cons