CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1950
Cassazione n. 16827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1950 avverso l'ordinanza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 cod. pen. tra le seguenti sentenze di condanna: a) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 10/5/2011, irrevocabile il 25/5/2017, per il reato di estorsione; b) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5/11/2015, irrevocabile il 14/3/2017, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione; c) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/8/1996, irrevocabile il 24/09/1997, per il reato di estorsione; d) sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 13/3/1999, irrevocabile il 03/07/2000, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso; e) sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 25/5/2012, irrevocabile il 21/3/2014, per il reato di omicidio in concorso con altri. Rilevato che la disciplina della continuazione tra le sentenze b), c) e d) era già stata riconosciuta dal giudice dell'esecuzione che, al contrario, aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso con riferimento al reato di cui alla lettera e). Rilevato che con il ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, evidenziando che il Giudice si sarebbe limitato ad adottare un provvedimento, avente la medesima motivazione posta a sostegno del rigetto di una precedente istanza, che non ha tenuto conto degli elementi nuovi addotti successivamente dalla difesa nella successiva istanza. Ritenuto che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di Appello ha motivatamente rigettato l'istanza del ricorrente, ritenendo non possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso tra l'estorsione di cui alla lettera a) e i reati di associazione di stampo mafioso - per la partecipazione al gruppo criminale denominato [OSCURATO:PERSONA] - e di estorsione, oggetto della sentenza di cui alla lettera b). Allo stesso modo, con adeguata motivazione, è stata esclusa dal Giudice l'unicità del disegno criminoso tra i due reati di estorsione di cui alle lettere a) e c), stante la rilevante distanza temporale di oltre dieci anni tra i due (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01). Quanto al reato di cui alla lettera a) e l'omicidio in concorso con altri di cui alla lettera e), essendo stata riconosciuta al Musacco, in relazione a quest'ultimo, l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. il giudice dell'esecuzione si è attenuto correttamente alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (Sez. 1, n. 25445 del 22/03/2024, Velluso, Rv. 286596 — 02) Ritenuto che deriva, da quanto fin qui esposto, la inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa