CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 18823/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24673-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; - resistenti - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24673/2021 Numero sezionale 3731/2022 Numero di raccolta generale 18823/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 avverso l'ordinanza n. 27221/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza depositata il 7.10.21, nella parte in cui le spese giudiziali non sono state liquidate a favore dello stesso istante quale procuratore anticipatario. Non si sono costituite le parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è fondata, emergendo dagli atti difensivi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese giudiziali, dichiarando di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver riscosso i compensi. Pertanto, occorre correggere l’errore materiale in questione. P.Q.M. La corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- n. 27221, RGN 9168/2016- nel senso che ove leggesi “condannando i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6000,00..”, deve leggersi ed intendersi “condannando i ricorrenti al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore distrattario, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6000,00..” Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24673 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #