CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 9/1/2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art.73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 688,00 di multa - con confisca del denaro e dello stupefacente sequestrato - così quantificata previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato. La Corte territoriale ha rilevato come l'imputato avesse proposto appello richiedendo, in via principale, l'assoluzione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen.; in via subordinata una riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in via ulteriormente subordinata, la conversione della pena detentiva ai sensi dell'art.53 della I. n.689/1981; ha quindi rilevato come, in relazione ai primi due motivi, la valutazione operata dal Tribunale adito fosse condivisibile sulla base dell'esame dei precedenti dell'imputato e della conseguente esclusione del requisito della non abitualità; elementi che, uniti alla non modesta gravità del fatto, erano tali da giustificare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta di conversione della pena detentiva. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione con i quali ha dedotto: - violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.131-bis cod.pen., nonché violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per mancanza di motivazione; ha dedotto che sussistevano nel caso di specie gli elementi per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, stante la modesta quantità di sostanza stupefacente oggetto della condotta e la mancanza di precedenti penali specifici nonché l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato e la ritenuta occasionalità della condotta; ha dedotto come non potesse ravvisarsi alcuna incompatibilità tra la specifica ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; - violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 53 e ss. della I. n.689/1981 e violazione dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione; ha dedotto che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in punto di insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non si giustificava né sulla base dei precedenti dell'imputato, tutti risalenti nel tempo e nemmeno sulla base delle condizioni economiche dello stesso, peraltro non oggetto di alcuno specifico accertamento. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire una memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.. 2.1 Va a tale proposito premesso - in ordine ad argomentazione contenuta nella sentenza impugnata - in relazione ai rapporti tra la predetta causa di non punibilità e la specifica fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., che si verte in fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della seconda il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez.4, 15/7/2016, n.48758, Giustolisi, RV. 268258), non sussistendo quindi contraddittorietà tra il riconoscimento delle fattispecie di lieve entità con il mancato riconoscimento della causa di non punibilità. 2.2 Ciò posto, come argomentato da Sez.un., 25/2/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, deve rilevarsi che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen.; si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore stesso. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 2 cod. pen.). Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 2.3 In relazione specifica al presupposto ostativo ritenuto dalla Corte territoriale - rappresentato dalla presenza di precedenti per estorsione, furto, ricettazione e delitti in materia di armi - va quindi rilevato che il riferimento al comportamento che deve risultare "non abituale" va posto in relazione con quanto indicato nell'art.131, comma 3, cod. pen., a mente del quale «Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Secondo la Relazione illustrativa del d.lgs. 16 marzo 2015, n.28, tale comma descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di abitualità entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità. La motivazione deve quindi essere valutata sulla scorta dei criteri espressi dal suddetto arresto delle Sezioni Unite, sulla base del quale occorre ritenere che le precedenti condanne configurino l'abitualità del comportamento che esclude l'applicazione del nuovo istituto qualora la condizione ostativa possa essere individuata nella reiterazione di condotte della medesima indole in senso sostanziale per come delineata dall'art.101 cod. pen. Tale norma individua diversi parametri, tra loro alternativi, che attengono alla natura dei fatti (ad esempio il bene giuridico protetto), ovvero ai motivi ed alle finalità della condotta (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869; Sez. 1, n. 44255, del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800; Sez.1, n. 27906 del 15/04/20/14, Stocco, Rv. 260500). Nella giurisprudenza di legittimità, per spiegare il criterio che assimila l'indole di due o più reati, si è fatto riferimento a vari parametri: alle circostanze oggettive, alle condizioni di ambiente e di persona nelle quali le azioni sono state compiute, ad aspetti che in qualche guisa rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, a modalità di esecuzione che rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa o comunque caratteri fondamentali comuni (su tali aspetti, Sez.4, 4/5/2017, n.27323, Garbocci, RV. 270107; Sez.5, 30/5/2018, n.53401, M., RV. 274186). 2.4 Da quanto sin qui riferito deriva, per il caso che ci occupa, che, se è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ammette l'assimilazione per indole tra il furto (o la ricettazione) e la detenzione di stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800) in ragione dell'omogeneità dello scopo di lucro - tanto anche in relazione all'arresto espresso da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, in punto di applicabilità dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., anche ai reati in materia di stupefacenti - tuttavia il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa non può essere esteso sino al punto da qualificare automaticamente come della stessa indole tutti i delitti che siano connotati dalla natura economica della spinta a delinquere, posto che questa costituisce, pur sempre, una delle principali e, anzi, la più frequente motivazione dei comportamenti criminali 2.5 Se quindi, alla luce dei citati criteri interpretativi, in linea di principio non possa escludersi che i reati di estorsione, ricettazione, furto (ovvero quelli valutati nel caso di specie) condividano il fine di lucro con i reati in materia di stupefacenti, la lettera dell'art.101 cod. pen. impone, tuttavia, all'interprete di verificare se, nel caso concreto, i reati da valutare presentino caratteri fondamentali comuni; verifica che risulta del tutto omessa dal giudice di merito, che ha qualificato come ostativi all'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. precedenti reati contro il patrimonio senza confrontarsi con la condotta in concreto contestata all'imputato, rappresentata dalla detenzione di hashish in modesta quantità, determinata in complessive tre "stecchette" dal peso di g 4,07, 3,94 e 3,95. Deve quindi ritenersi che il provvedimento impugnato denoti una carente motivazione riferita alla fattispecie concreta in esame, in ordine alla effettiva ravvisabilità di caratteri fondamentali comuni tra i reati oggetto delle precedenti condanne definitive e quello contestato, al fine di verificare il presupposto dell'abitualità e la conseguente sussistenza di una causa ostativa all'applicazione dell'art.131-bis cod.pen. 3. Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che il reato oggetto dell'imputazione, sia stato commessi a scopo di lucro e abbia conseguenti caratteri comuni rispetto a quelli indicati dal certificato penale in atti.