CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso n. 25874/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell'Interno e [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso l'ordinanza n. 214/2020 del Giudice di Pace di Verona, depositata il 27/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25874/2020 Numero sezionale 604/2022 Numero di raccolta generale 19492/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Verona, con provvedimento del 26 marzo 2020, decretava l’espulsione dal territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Verona, a seguito dell'impugnazione del decreto di espulsione presentata dallo Zullumi, registrava che questi conviveva con la sorella, ma riteneva che una simile circostanza non ostasse all’espulsione, avendo rilevanza preponderante nel bilanciamento fra contrapposti interessi la spiccata pericolosità sociale del ricorrente, il quale aveva riportato numerose condanne per gravi delitti. 3. Per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 27 luglio 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno e Prefetto di Verona non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 19 d. lgs. 286/1998, in quanto il Giudice di pace, in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ha ritenuto di dover valutare la pericolosità sociale dello Zullumi malgrado un simile accertamento esulasse dal petitum e dalla causa petendi dedotti in giudizio. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la violazione degli artt. 13 e 19 d. lgs. 286/1998, assume che il solo organo deputato a valutare la pericolosità per l’ordine pubblico dello straniero F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25874/2020 Numero sezionale 604/2022 Numero di raccolta generale 19492/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 destinatario di un provvedimento di espulsione sia il Ministro dell’Interno. Di conseguenza, il compimento di una simile valutazione rimaneva precluso al Giudice di pace. 5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono ambedue inammissibili. Le censure in esame muovono dal presupposto che la sorella con cui l’odierno ricorrente conviveva fosse cittadina italiana. L’assunto, tuttavia, non corrisponde all’accertamento compiuto dal Giudice di pace, il quale ha ripetutamente registrato la convivenza dello Zullumi con la sorella, ma non ha affatto acclarato che la stessa fosse cittadina italiana. L’ordinanza impugnata non fa menzione neppure del disposto della lettera c) dell’art. 19, comma 2, d. lgs. 286/1998, rimanendo così escluso che un simile accertamento sia stato indirettamente compiuto tramite la constatazione del ricorrere dei presupposti previsti da tale norma. Il giudice di merito non ha quindi effettuato alcun accertamento in ordine al fatto che la sorella dell’odierno ricorrente fosse cittadina italiana. Ne discende l’inammissibilità dei mezzi in esame, i quali sollevano censure prive di alcuna decisività, in mancanza del presupposto della convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana richiesto dall’art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. per negare l’ammissibilità dell’espulsione. 6. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25874/2020 Numero sezionale 604/2022 Numero di raccolta generale 19492/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. 150/2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. 286/1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma in data 22 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P