CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERCELLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 703 cod. pen. e 7, comma 2, I. n. 895/1967 (sostituito dall'art. 14 I. 497/1974) e, conseguentemente, lo condannava, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di C. 135,00 di ammenda. A ragione della decisione, il suddetto Giudice - dopo avere rilevato che l'imputato nel corso dell'esame aveva ammesso di avere esploso nove colpi cal. 308 con il proprio fucile, regolarmente denunciato, nel luogo oggetto della contestazione, al fine di tarare l'arma in vista dell'imminente apertura della stagione di caccia - evidenziava che detto luogo era una zona aperta al pubblico, non di proprietà del Donnianni, priva di recinzione e che appena nove metri dietro il tronco dell'albero, ove era stato apposto il bersaglio di cartone, vi era un sentiero pubblico n. 737, regolarmente segnalato anche dal C.A.I.; riteneva quindi che - pur considerate le tAssicurazioni fornite dall'imputato di avere - adoperato tutte le cautele per evitare di nuocere a qualcuno, (l'uso del cavalletto, che consentiva una certa stabilità al tiro; l'avere esploso i colpi dalla sua autovettura, circostanza questa che aveva consentito di sparare dall'alto verso il basso; essersi mantenuto in contatto con l'amico Sorge, che aveva il compito di segnalare se eventualmente qualcuno si fosse avvicinato nella zona) - sparare in direzione di un sentiero fuori dal periodo di caccia fosse attività pericolosa, considerato che i sentieri in zone montane e boschive devono essere considerate "pubbliche vie". 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; insussistenza del reato ex artt.703 cod. pen. e 7, comma 2, della legge 895/1967 (sostituito dall'art. 14 della I. 497/1974)". Ha, al riguardo, evidenziato che l'imputato aveva posto in essere la condotta contestatagli in luoghi dove normalmente si può cacciare, in quanto idonei all'attività di sparo; che il predetto aveva adottato molteplici cautele e aveva rispettato quanto prevede la legge n. 157 del 1992 in materia venatoria, in particolare, le distanze da case e da centri abitati. Ha, quindi, censurato la sentenza impugnata per non avere valutato la consulenza del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rilevato, analizzando la conformazione geomorfologica e urbanistica dei luoghi dove erano stati esplosi i colpi di fucile, che gli stessi non si configuravano come luoghi pubblici o, comunque, asserviti a una qualche funzione pubblica, essendo costituiti da proprietà private non protette da recinzioni o cartelli, incolte e abbandonate e aveva aggiunto che nelle adiacenze di detti luoghi non risultava identificabile alcuna "via pubblica", tantomeno non era stata rilevata la presenza di possibili vie non regolamentate e indicate in cartografia ufficiale che potessero costituire passaggio preferenziale di fruitori del bosco per assenza di qualsiasi segno di calpestio. Ha, altresì, osservato che, stante la localizzazione, la modalità sopraelevata di tiro e la geormorfologia del sito, non sarebbe stato possibile indirizzare esplosioni verso vie pubbliche o luoghi abitati; che il sentiero n. 737, peraltro impraticabile perché coperto di arbusti e in stato di abbandono come riferito dallo stesso imputato e dal teste Sorge, nonché evincibile dalle fotografie in atti, non sarebbe una strada pubblica né tanto meno vicinale; che erronei sarebbero i riferimenti giurisprudenziali effettuati in sentenza, perché non si attaglierebbero al caso concreto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza del principio di stretta legalità sancito dagli artt. 1 cod. pen. e 25 della Costituzione", atteso che non esisterebbe una norma che vieta di sparare nel bosco nel periodo di chiusura della caccia e che l'unica normativa di riferimento, la già citata legge n. 137 del 1992, sarebbe stata attentamente rispettata dall'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione del principio del favor rei e dell'ignoranza inevitabile della legge penale". L'imputato avrebbe agito - secondo la difesa - senza alcuna coscienza dell'illiceità della sua condotta avendo attuato tutte le cautele necessarie per impedire l'evento di pericolo e ritenuto, in buona fede e in base alla situazione di fatto, che la strada non fosse di uso pubblico. 2.4. Con il quarto motivo (indicato con il n. III°), il ricorrente ha dedotto "erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche", applicabili in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato, del suo corretto comportamento processuale e della natura contravvenzionale del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per non avere preso in esame le specifiche deduzioni difensive, veicolate attraverso la relazione del geom. [OSCURATO:PERSONA], corredata anche da documentazione urbanistica e catastale, oltre che fotografica.A fronte dei puntuali rilievi critici svolti dal consulente di parte - dettagliatamente evidenziati nell'atto di ricorso e riportati in precedenza nel "ritenuto in fatto" e ai quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni - sarebbe stato doveroso da parte del giudicante un maggiore sforzo motivazionale e un adeguato confronto con le opposte conclusioni su un profilo fondamentale quale è la natura dei luoghi dove sono stati esplosi i colpi di fucile. 2. La mancata valutazione del contenuto dell'elaborato del geom. [OSCURATO:PERSONA] ha determinato un evidente vulnus e comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, in diversa persona fisica, perché proceda a colmare il rilevato vizio motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Vercelli in diversa persona fisica. Così deciso,