Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19628/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore Generale e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2130 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 9057/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2025 R.G.N. 15550/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHECon ordinanza n.9057/25, questa Corte di cassazione harespinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza d’appello che aveva rigettato la sua originariadomanda volta a far dichiarare legittima la proprianomina a direttore sanitario del distretto diCosenza/Savuto e l’illegittimità degli atti successivi concui l’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Cosenzaaveva revocato la sua nomina, conferendo l’incarico aPasquale [OSCURATO:PERSONA].Riteneva questa Corte, come già il collegio d’appello, chel’originaria nomina fosse nulla, poiché mancava l’attoaziendale di approvazione e difettava altresì ilprovvedimento di autorizzazione della Regione Calabria.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motividi revocazione, illustrati da memoria, adducendo erroridi fatto compiuti dalla sentenza impugnata.L’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Cosenza resistecon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso si deduce errore di fatto,per avere la Corte di cassazione ritenuto inesistentel’atto di approvazione aziendale della nomina, quandoinvece esso risultava dai documenti prodotti.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., l’errore deve cadere su unfatto incontroverso, ossia non oggetto di contestazionetra le parti (v. ad es.

Cass.3289/99).Nel caso di specie, il fatto della sussistenza o meno di unaffatto incontroverso, tant’è che – come risulta dallasentenza qui impugnata – già la Corte d’appello avevarespinto l’appello motivando sulla insussistenza delpredetto atto aziendale.Il motivo è altresì inammissibile poiché la revocazionedella pronuncia di cassazione per errore di fattopresuppone che l’errore cada su atti interni del giudiziodi legittimità che la Corte può esaminare direttamente;non invece su atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati nei gradi di merito(Cass.n26643/18).Nel caso di specie, il preteso errore di fatto deriverebbedall’omessa considerazione di documenti prodotti già dalprimo grado e oggetto di doverosa valutazione da partedei giudici di merito, sicché si fuoriesce dall’errore difatto revocatorio, nella sostanza proponendo il motivo unvizio di omesso esame di fatti decisivi ex art.360, co1.,n.5 c.p.c.Con il secondo motivo si deduce errore di fatto per averela Corte di cassazione ritenuto l’assenza delprovvedimento regionale di autorizzazione alla nomina,quando invece la documentazione prodotta, obliteratadalla Corte, dimostrava la non necessità diautorizzazione regionale.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Esso deduce in realtà un errore non di fatto, ma di diritto,Data pubblicazione 13/06/2026ovvero il presunto errore di diritto consistito nel ritenerenecessaria l’autorizzazione regionale alla nomina,laddove essa non era necessaria.

La mancataconsiderazione del documento prodotto determinerebbeuna valutazione giuridica errata.Non si tratta allora di errore percettivo, bensì di omessaconsiderazione di un documento da cui – secondo la tesidel ricorrente – inferire un fatto decisivo, e omesso exart.360, co.1, n.5 c.p.c., ai fini della non necessità delprovvedimento regionale.All’inammissibilità del ricorso segue condanna alle spesesecondo soccombenza verso l’ASP, mentre nulla devestatuirsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato.P.q.m.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a pagare le spese di lite delpresente giudizio di cassazione all’Azienda SanitariaProvinciale di Cosenza, liquidate in €2000 per compensi,€200 per esborsi, oltre 15% per spese generali eaccessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis;Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Data pubblicazione 13/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore Generale e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2130 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 9057/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2025 R.G.N. 15550/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHECon ordinanza n.9057/25, questa Corte di cassazione harespinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza d’appello che aveva rigettato la sua originariadomanda volta a far dichiarare legittima la proprianomina a direttore sanitario del distretto diCosenza/Savuto e l’illegittimità degli atti successivi concui l’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Cosenzaaveva revocato la sua nomina, conferendo l’incarico aPasquale [OSCURATO:PERSONA].Riteneva questa Corte, come già il collegio d’appello, chel’originaria nomina fosse nulla, poiché mancava l’attoaziendale di approvazione e difettava altresì ilprovvedimento di autorizzazione della Regione Calabria.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motividi revocazione, illustrati da memoria, adducendo erroridi fatto compiuti dalla sentenza impugnata.L’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Cosenza resistecon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso si deduce errore di fatto,per avere la Corte di cassazione ritenuto inesistentel’atto di approvazione aziendale della nomina, quandoinvece esso risultava dai documenti prodotti.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., l’errore deve cadere su unfatto incontroverso, ossia non oggetto di contestazionetra le parti (v. ad es. Cass.3289/99).Nel caso di specie, il fatto della sussistenza o meno di unaffatto incontroverso, tant’è che – come risulta dallasentenza qui impugnata – già la Corte d’appello avevarespinto l’appello motivando sulla insussistenza delpredetto atto aziendale.Il motivo è altresì inammissibile poiché la revocazionedella pronuncia di cassazione per errore di fattopresuppone che l’errore cada su atti interni del giudiziodi legittimità che la Corte può esaminare direttamente;non invece su atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati nei gradi di merito(Cass.n26643/18).Nel caso di specie, il preteso errore di fatto deriverebbedall’omessa considerazione di documenti prodotti già dalprimo grado e oggetto di doverosa valutazione da partedei giudici di merito, sicché si fuoriesce dall’errore difatto revocatorio, nella sostanza proponendo il motivo unvizio di omesso esame di fatti decisivi ex art.360, co1.,n.5 c.p.c.Con il secondo motivo si deduce errore di fatto per averela Corte di cassazione ritenuto l’assenza delprovvedimento regionale di autorizzazione alla nomina,quando invece la documentazione prodotta, obliteratadalla Corte, dimostrava la non necessità diautorizzazione regionale.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Esso deduce in realtà un errore non di fatto, ma di diritto,Data pubblicazione 13/06/2026ovvero il presunto errore di diritto consistito nel ritenerenecessaria l’autorizzazione regionale alla nomina,laddove essa non era necessaria. La mancataconsiderazione del documento prodotto determinerebbeuna valutazione giuridica errata.Non si tratta allora di errore percettivo, bensì di omessaconsiderazione di un documento da cui – secondo la tesidel ricorrente – inferire un fatto decisivo, e omesso exart.360, co.1, n.5 c.p.c., ai fini della non necessità delprovvedimento regionale.All’inammissibilità del ricorso segue condanna alle spesesecondo soccombenza verso l’ASP, mentre nulla devestatuirsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato.P.q.m.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a pagare le spese di lite delpresente giudizio di cassazione all’Azienda SanitariaProvinciale di Cosenza, liquidate in €2000 per compensi,€200 per esborsi, oltre 15% per spese generali eaccessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis;Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19183/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 19628/2026Data pubblicazione 13/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris