CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 02558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro il 27 maggio 2021, con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per i semestri compresi tra il 31 gennaio 2010 e il 10 febbraio 2011 e tra il 14 maggio 2015 e il 15 maggio 2017. Il provvedimento impugnato veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sull'assunto che, nella pendenza dei periodi controversi, l'istante era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 9 luglio 2018. Questi fatti di reato assumevano un elevato valore sintomatico, riguardando comportamenti criminosi di elevato disvalore, che coprivano un arco temporale particolarmente ampio, tale da escludere l'adesione al trattamento rieducativo dell'istante. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sulla base di un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le risultanze processuali. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro non aveva tenuto conto della "contestazione aperta" relativa alla condanna riportata da Chieffallo il 9 luglio 2018, attestata dal fatto che non era indicata la data di cessazione della condotta illecita per cui il ricorrente era stato condannato, facendo assumere una connotazione di neutralità alla pronuncia in questione. Non si era, pertanto, considerato che la regola per cui nel caso di "contestazione aperta" la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale ed è irrilevante ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata richiesto dal detenuto, che appaiono vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in conformità del dettato normativo dell'art. 54 Ord. Pen. e nel rispetto delle emergenze processuali. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che l'assunto difensivo - secondo cui la sentenza di condanna sulla base della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato associativo compreso nel titolo esecutivo si fondava su una "contestazione aperta" e non consentiva di trarre indicazioni sfavorevoli al detenuto - è destituito di fondamento. Si consideri, in proposito, che il provvedimento impugnato veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sul diverso assunto che l'elevato disvalore del delitto associativo per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza irrevocabile e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale tale comportamento criminoso si era concretizzato, protrattosi lungo un arco temporale pluriennale, non consentivano la concessione del beneficio penitenziario richiesto. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 1 dell'ordinanza impugnata, in cui si osservava che «la commissione del gravissimo reato associativo dal gennaio 2000 al febbraio 2017 [...] è sicuramente incompatibile con qualsivoglia forma di partecipazione all'opera di rieducazione». Questi elementi informativi, dunque, assumevano un valore altamente sintomatico dell'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva di escludere l'adesione al trattamento rieducativo dell'istante, che è necessaria per la concessione del beneficio penitenziario invocato nel suo interesse, ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. Ne discende che non appaiono pertinenti i richiami difensivi alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di concessione dei benefici penitenziari per le ipotesi di "contestazioni aperte" nei reati permanenti - che attiene a un thema decidendum diverso da quello in esame, incentrato sull'elevato disvalore sintomatico del reato associativo per cui Chieffallo era stato condannato il 9 luglio 2018 -, secondo cui in «tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato» (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707-01). A ben vedere, il provvedimento in esame, postulando l'elevato disvalore del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 9 luglio 2018, si colloca nel solco ermeneutico consolidato secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti i fatti sintomatici da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, valutandone la rilevanza anche in deroga al principio della valutazione frazionata semestrale. Non v'è dubbio, infatti, che le condotte illecite, se connotate da un elevato disvalore, come nel caso di specie, possono ripercuotersi sui semestri antecedenti o successivi a quelli in esame, incidendo sulla partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi del percorso trattamentale (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245- 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01). In questa direzione, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel valutare la posizione detentiva di Chieffallo, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, \= Palamara, Rv. 251677-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce