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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 32680/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22024-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.22024/2020 Cron.

Rep.

Ud15/10/2025 -intimato - avverso la sentenza n. 60/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 316/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Bologna, confermando pronuncia del Tribunale di Modena, ha accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della retribuzione ai lavoratori turnisti in caso di parziale prestazione dell’attività di lavoro mensile (a causa dell’autorizzazione di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria) e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive per ciascuno specificate; 2.la Corte territoriale ha, in sintesi, ritenuto che il criterio del valore di 173 quale divisore generale dettato dall’art 66 del CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari per i casi di svolgimento di un orario inferiorea quello normale sia applicabile anche ai lavoratori turnisti aventi un regime orario non modulato sulle 40 ore settimanali (pari, appunto, a 173 ore mensili), ma aventi un orario inferiore, ossia pari a 144 ore mensili; la Corte ha, invero, ritenuto che non solo l’interpretazione letterale della clausola collettiva conduca a tale conclusione esegetica, ma altresì che la volontà delle parti sociali, emersa dalla valutazione dell’intero contratto collettivo, sia quella di mantenere la stessa retribuzione a tutte le categorie di lavoratori, turnisti o meno, anche considerata la maggiore gravosità del lavoro a turni; 3.avverso tale sentenza ricorre la società con due motivi; i lavoratori resistono con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. c on il primo motivo , parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi; in particolare denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 66 c.c.n.l. che si assume interpretato dalla Corte di merito in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; sostiene, in sintesi, che alla luce delle previsioni collettive si imponeva, per i lavoratori turnisti, il riproporzionamento dei meccanismi di calcolo delle decurtazioni in relazione ai periodi di sospensione per cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’attività di lavoro;

2. c on il secondo motivo, deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi, in particolare dell’art. 66 c.c.n.l., sotto il profilo dell’abnormità delle conseguenze applicative connesse all’accoglimento della interpretazione delle previsioni collettive fatta propria dai giudici di merito;

3. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti, per i motivi già espressi da questa Corte in controversie analoghe (Cass. n. 35573/2023, n. 35607/2023, n. 965/2024, n. 1132/2024), alle cui motivazioni in questa sede si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., intendendo il Collegio darvi continuità;

4. i l principio di diritto espresso da questa Corte in proposito è il seguente: il criterio della cd. mensilizzazione - in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa - non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi (nella specie, la cassa integrazione ordinaria), di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale, per gli addetti alle industrie della ceramica e in applicazione ratione temporis degli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014, va individuata attraverso l'utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del c.c.n.l. citato, escludendo il riproporzionamento della retribuzione mensile oraria - con applicazione del divisore 144, anziché 173 - per i lavoratori turnisti in cassa integrazione ordinaria);

5. c ondivisa e qui confermata l’applicazione di tale principio alla fattispecie concreta, in ragione della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrent i costituiti , liquidate complessivamente come da dispositivo;

6. a l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigettail ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22024-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.22024/2020 Cron. Rep. Ud15/10/2025 -intimato - avverso la sentenza n. 60/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/02/2020 R.G.N. 316/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Bologna, confermando pronuncia del Tribunale di Modena, ha accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della retribuzione ai lavoratori turnisti in caso di parziale prestazione dell’attività di lavoro mensile (a causa dell’autorizzazione di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria) e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive per ciascuno specificate; 2.la Corte territoriale ha, in sintesi, ritenuto che il criterio del valore di 173 quale divisore generale dettato dall’art 66 del CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari per i casi di svolgimento di un orario inferiorea quello normale sia applicabile anche ai lavoratori turnisti aventi un regime orario non modulato sulle 40 ore settimanali (pari, appunto, a 173 ore mensili), ma aventi un orario inferiore, ossia pari a 144 ore mensili; la Corte ha, invero, ritenuto che non solo l’interpretazione letterale della clausola collettiva conduca a tale conclusione esegetica, ma altresì che la volontà delle parti sociali, emersa dalla valutazione dell’intero contratto collettivo, sia quella di mantenere la stessa retribuzione a tutte le categorie di lavoratori, turnisti o meno, anche considerata la maggiore gravosità del lavoro a turni; 3.avverso tale sentenza ricorre la società con due motivi; i lavoratori resistono con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. c on il primo motivo , parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi; in particolare denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 66 c.c.n.l. che si assume interpretato dalla Corte di merito in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; sostiene, in sintesi, che alla luce delle previsioni collettive si imponeva, per i lavoratori turnisti, il riproporzionamento dei meccanismi di calcolo delle decurtazioni in relazione ai periodi di sospensione per cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’attività di lavoro; 2. c on il secondo motivo, deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi, in particolare dell’art. 66 c.c.n.l., sotto il profilo dell’abnormità delle conseguenze applicative connesse all’accoglimento della interpretazione delle previsioni collettive fatta propria dai giudici di merito; 3. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti, per i motivi già espressi da questa Corte in controversie analoghe (Cass. n. 35573/2023, n. 35607/2023, n. 965/2024, n. 1132/2024), alle cui motivazioni in questa sede si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., intendendo il Collegio darvi continuità; 4. i l principio di diritto espresso da questa Corte in proposito è il seguente: il criterio della cd. mensilizzazione - in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa - non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi (nella specie, la cassa integrazione ordinaria), di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale, per gli addetti alle industrie della ceramica e in applicazione ratione temporis degli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014, va individuata attraverso l'utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del c.c.n.l. citato, escludendo il riproporzionamento della retribuzione mensile oraria - con applicazione del divisore 144, anziché 173 - per i lavoratori turnisti in cassa integrazione ordinaria); 5. c ondivisa e qui confermata l’applicazione di tale principio alla fattispecie concreta, in ragione della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrent i costituiti , liquidate complessivamente come da dispositivo; 6. a l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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