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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 04645/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali e danneggiamento; ritenuto che i tre motivi di ricorso, rispettivamente relativi all'affermazione di responsabilità per i detti reati nonché alla ritenuta recidiva, all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, al bilanciamento tra circostanze eterogenee e alla dosimetria della pena, sono patentemente privi della necessaria specificità, poiché si sostanziano in asserti apodittici, peraltro non correlati all'effettivo iter argomentativo della sentenza impugnata (pure travisato allorché se ne deduce la contraddittorietà assumendo che avrebbe affermato l'impossibilità di stabilire la causa delle lesioni personali in imputazione), versati in fatto e reiterativi delle doglianze disattese dalla Corte territoriale (segnatamente in ordine alla prova del danneggiamento) nonché manifestamente infondati allorché assumono che la sussistenza della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche siano state giustificate tramite clausole di stile, quantunque la Corte di merito abbia compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali e danneggiamento; ritenuto che i tre motivi di ricorso, rispettivamente relativi all'affermazione di responsabilità per i detti reati nonché alla ritenuta recidiva, all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, al bilanciamento tra circostanze eterogenee e alla dosimetria della pena, sono patentemente privi della necessaria specificità, poiché si sostanziano in asserti apodittici, peraltro non correlati all'effettivo iter argomentativo della sentenza impugnata (pure travisato allorché se ne deduce la contraddittorietà assumendo che avrebbe affermato l'impossibilità di stabilire la causa delle lesioni personali in imputazione), versati in fatto e reiterativi delle doglianze disattese dalla Corte territoriale (segnatamente in ordine alla prova del danneggiamento) nonché manifestamente infondati allorché assumono che la sussistenza della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche siano state giustificate tramite clausole di stile, quantunque la Corte di merito abbia compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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