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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08693/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 56-494 e 497 ter cod. pen.;

2. Considerato che gli argomenti di ricorso, contenuti in unico motivo e con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, lamentando il mancato accertamento del perseguimento di un vantaggio, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato).

Gli argomenti difensivi sono in particolare irrilevanti poiché non viene evocata in essi alcuna valenza sull'accertamento di responsabilità;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 56-494 e 497 ter cod. pen.; 2. Considerato che gli argomenti di ricorso, contenuti in unico motivo e con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, lamentando il mancato accertamento del perseguimento di un vantaggio, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato). Gli argomenti difensivi sono in particolare irrilevanti poiché non viene evocata in essi alcuna valenza sull'accertamento di responsabilità; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 15
Sentenza Cassazione n. 08693/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris