CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 23160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e la memoria a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 5/10/2021, su concorde richiesta delle parti, gli applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., concessegli le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzio- ne per il rito, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione, so- stituita con euro 15.000 di multa ex art. 53, co. 1, I. 689/81, per il reato di cui all'art. 590-bis co. 1 cod. pen. accertato in Potenza il 2/4/2019. Con la sentenza in questione, ai sensi dell'art. 222 cod. strada, veniva di- sposta la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Trasi, deducendo, quali motivi - di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 222 co. 2, cod. strada e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria applicata. Espone il difensore ricorrente che il tribunale ha erroneamente considerato obbligatoria l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente nei casi previsti dall'art. 589, co. 1, cod. pen., mentre la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 17/4/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 cod. strada, modificato dalla legge 41/2016 introduttiva del rea- to di omicidio stradale, laddove prevede l'automatica revoca della patente di gui- da in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Con la stessa pronuncia si è precisato che in tema di reati stradali la revoca della patente di guida non è "automatica", indistintamente, in ognuna delle ipo- tesi previste dagli artt. 589bis e 590 bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ipo- tesi più gravi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. In tutte le altre ipotesi il giudice è tenuto a valutare le circostanze del caso concreto ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dall'art. 222, comma 2, secondo e dal terzo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così come richiesto in sede di discussione dal difensore, a differenza di quanto si legge nel capo impugnato della sentenza. Pertanto, nel caso che ci occupa il giudice avrebbe dovuto valutare in con- creto il comportamento dell'imputato, le modalità del sinistro, decidendo, con adeguata motivazione, se applicare la revoca o la meno grave sanzione della so- spensione della patente, non potendosi peraltro trascurare che, al fine di conce- dere la sospensione condizionale della pena, si legge in sentenza di "un favore- vole giudizio di prognosi (...) alla luce della scarsa entità della coplpa2. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al- la disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di gui- da, con ogni conseguente statuizione. 3. Il PG presso questa Corte di legittimità ha rassegnato le proprie conclu- sioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi la sentenza impu- gnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame sul punto In data 13/4/2022 sono state presentate note scritte a firma degli Avvoca- ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Trasi, che hanno in- sistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito es- sere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ov- vero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma infondato e, pertan- to, va rigettato. Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dicturn di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative ac- cessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione ammini- strativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, de- riva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma con- segue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applica- zione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ri- tenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; corif. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sen- tenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622). 6. Tuttavia, in casi come quello che ci occupa, il giudice del patteggiamento aveva l'obbligo di fornire una motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata. E con tutta evidenza non ha ottem- perato allo stesso, come fondatamente lamentano le ricorrenti, essendosi limita- to a constatare l'obbligatorietà della disposta sanzione. Ciò in quanto, in data precedente alla sentenza impugnata, la Corte Costitu- zionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarata l'illegittimità costi- tuzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura pena- le, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni perso- nali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sen- si del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada al- lorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso 1:enendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto •- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 7. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa l'applicazione della sanzione am- ministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valuta- zione discrezionale, pur rimanendo collegata alla "condanna" c:ui la Suprema Cor- te ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti. 8. Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e va disposta la trasmissione degli atti per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Potenza, altra sezione. Rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto cui è evidentemente estranea l'appli- cazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente di gui- da e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza altr