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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04107/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) nella misura di anni sei e mesi due di reclusione e C 29.000,00, in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) artt. 81 comma 2, cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte della confessione necessitata ha rilevato che l'imputato è soggetto gravato da numerose e gravi condanne anche per delitto della stessa specie (recidiva specifica e infraquinquennale).

Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva.

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) nella misura di anni sei e mesi due di reclusione e C 29.000,00, in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) artt. 81 comma 2, cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte della confessione necessitata ha rilevato che l'imputato è soggetto gravato da numerose e gravi condanne anche per delitto della stessa specie (recidiva specifica e infraquinquennale). Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris