CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12327/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARRA-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 3743/2024 depositata il28/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 10094/2024Numero sezionale 4566/2025Numero di raccolta generale 12327/2026Data pubblicazione 02/05/2026Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 05/05/2024 la società [OSCURATO:PERSONA] AirlinesS.p.A. impugna per cassazione la sentenza n. 3743/2024 del [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice d’Appello, depositata il 28/02/2024.2. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.3. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il risarcimento di cui alregolamento CE 261/04 per il ritardo prolungato del volo di cui erapasseggero SU 291 del 03/12/2017, sulla tratta Hanoi-Mosca, conconseguente perdita della coincidenza sul volo SU 2422 Mosca-Veneziae quindi riprotezione sui successivi voli Mosca-Roma-Venezia (AZ 595 eAZ 1463); chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno per losmarrimento del bagaglio nel corso del viaggio operato da Alitalia, nellamisura di euro 400,00.4. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma con la sentenza n. 24993/19 depositata il24.09.2019, condannava il vettore aereo convenuto alla corresponsionea favore dell’attore della somma di € 1.100,00 oltre alle spese legali.5. Avverso la sentenza proponeva appello Aeroflot, sul presupposto che ilGiudice di Pace avesse errato nell’applicare direttamente ilRegolamento CE 261/04 alla fattispecie in esame, relativa a un volocon partenza da un aeroporto extraeuropeo, ed effettuato da vettoreextraeuropeo, con motivazione carente sulla principale questioneconcernente la propria legittimazione passiva per lo smarrimento delbagaglio.6. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3743/2024 del 28 febbraio2024, accoglieva i motivi d’appello sia sull’ inapplicabilità al caso dispecie del regolamento CE 261/04, sia sulla non imputabilità al vettorecontrattuale (in luogo del vettore operativo Alitalia), dello smarrimentodel bagaglio, rigettando la domanda e compensando integralmente leNumero registro generale 10094/2024Numero sezionale 4566/2025Numero di raccolta generale 12327/2026Data pubblicazione 02/05/2026spese del doppio grado “In ragione delle modalità dei fatti e dellaparticolare natura della questione”.7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Motivi della decisione8. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di legge sub specie artt. 91 e 92c.p.c.”, per avere il giudice di merito disposto la compensazione inassenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 92 comma2 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132/2014 e interpretato dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 77/2018. Il motivo denuncia che nonsarebbe sufficiente, per derogare alla regola della soccombenza in temadi regolamentazione delle spese processuali, un generico riferimentoalla “peculiarità della controversia” o alla “particolare natura dellaquestione”.9. Con il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la“Nullità parziale del capo della sentenza impugnata in relazione all’art.132 c.p.c. per assenza di motivazione in tema di liquidazione di speselegali”, atteso che il giudice di merito, limitandosi ad affermare che, «inragione delle modalità dei fatti e della particolare natura dellaquestione», avrebbe motivato la decisione in modo apparente, conespressioni generiche e stereotipate, prive di effettivo contenutoesplicativo.10. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.11. In tema di spese processuali il principio della soccombenza va intesonel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;ne consegue che il sindacato della S.C. è limitato all'accertamento dellamancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tantoNumero registro generale 10094/2024Numero sezionale 4566/2025Numero di raccolta generale 12327/2026Data pubblicazione 02/05/2026nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso conaltri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima nonecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabellevigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice dimerito (Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 406 del11/01/2008).12. Pertanto, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per lacompensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c.,è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede dilegittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica,tautologica, inesistente o meramente apparente.13. Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione èdiretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee afondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti econsiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità"costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudizialedi compensazione delle spese di lite, non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese " in favore della parte vittoriosa.Pertanto è sufficiente che la motivazione non sia illogica ederronea rispetto ai fatti di causa oggetto di valutazione (Sez. L - ,Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 21400 del 26/07/2021; Cass.Sez.6-3, Ordinanza n. 26912 del26/11/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del03/07/2019)).14. Va in proposito rammentato che la Corte costituzionale, con lasentenza del 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui nonNumero registro generale 10094/2024Numero sezionale 4566/2025Numero di raccolta generale 12327/2026Data pubblicazione 02/05/2026prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altraanaloghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quellecristallizzate nella norma che, in base alla formulazioneapplicabile al caso di specie , ammette l’esercizio di tale potere diriequilibro del principio di causalità sottinteso nel parametro dellasoccombenza in ragione della assoluta novità della questionetrattata e del mutamento della giurisprudenza , e ciò in basealla modifica apportata dall’art. 13, D.L. 12 settembre2014, n.132, convertito in L. 110 novembre 2014, n. 16.15. Alla luce di quanto sopra, la violazione della norma denunciataè insussistente, così come il denunziato vizio di motivazione.16. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.17. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attivitàdifensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27/11/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente