CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24502/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 155/2020 depositata il 15/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 febbraio 1983) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 155/2020 della Corte d’appello di Napoli. Resiste con controricorso il Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” (quale socio illimitatamente responsabile). Non ha svolto attività difensive [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 17 maggio 2012 convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Napoli, impugnando, ai sensi dell’art. 524 c.c., la rinuncia fatta da [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato fallito ex art. 147 l. fall. in forza di sentenza n. 789/1988 Trib. Napoli) con dichiarazione del 2 dicembre 2009 all’ereditàdi [OSCURATO:PERSONA] (nato il 1° novembre 1925 e deceduto il 7 dicembre 2008), regolata da testamento olografo del 10 settembre 2001. L’eredità era stata così devoluta per rappresentazione a [OSCURATO:PERSONA] (23 febbraio 1983). Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] si costituì in uno a [OSCURATO:PERSONA], il quale intervenne volontariamente. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23 aprile 2014, dichiarò la “inopponibilità” della rinuncia al Fallimento, condannando in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite. La sentenza di primo grado ritenne altresì inammissibili le domande rivolte dai due convenuti nei confronti di altri coeredi, terzi rispetto al processo. Proposto appello congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di ammissibilità delle domande da portare verso gli altri coeredi e di condanna alle spese processuali, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. il primo motivo di gravame, difettando l’indicazione degli errori di diritto e di fatto attribuiti alla sentenza di primo grado, ed ha rigettato il secondo motivo, ravvisando la prevalente soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in rapporto all’accoglimento della impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. Il ricorso premette una sollecitazione al rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva o ad causam di [OSCURATO:PERSONA] e poi, col primo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.524 c.c., essendo non il ricorrente – quale successivo chiamato ed accettante l’eredità -, ma il debitore rinunciante [OSCURATO:PERSONA] l’unico legittimato passivo rispetto all’azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c. Il secondo motivo di ricorso lamenta invece la “mancata condanna” del [OSCURATO:PERSONA] a l rimborso delle spese processuali die pregressi gradi di giudizio. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] si era comunque costituito spiegando intervento volontario, che [OSCURATO:PERSONA] si era difeso proponendo anche domande per la chiamata in causa dei coeredi e che entrambi avevano formulato appello. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, rivelano plurime ragionidi inammissibilità. Innanzitutto, avendo il giudice di appello dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’unico motivo di gravame sul merito della causa, i ricorrenti, rimasti soccombenti, nel ricorrere per cassazione contro tale sentenza, onde impedirne il passaggio in giudicato, avevano l'onere di impugnare la relativa statuizione, denunciando la violazione dell’art. 342 c.p.c. (Cass. n. 21514 del 2019; n. 9243 del 2004). Il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità dell’unico motivo di appello attinente al rapporto sostanziale tra le parti oggetto di lite priva questa Corte della possibilità di sindacare la sussistenza della legitimatio ad causam, ovvero dell'astratta coincidenza del convenuto con il soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, è destinatario degli effetti della pronuncia richiesta. Le censure sono ulteriormente inammissibili ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo argomenti che risultano anche astrattamente inidonei a determinare la cassazione della sentenza impugnata. E’ vero che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale più risalente, unico legittimato passivo all'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. è il debitore rinunciante all’eredità (benché fallito, come nel caso in esame, trattandosi di diritto di natura strettamente personale), mentre i successivi chiamati che abbiano accettato possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante (Cass. n. 17866 del 2003; n. 3548 del 1995; n. 310 del 1982; n. 1470 del 1964). Non mancano tuttavia in dottrina autorevoli ricostruzioni in senso diverso, le quali sostengono che l’azione va esercitata sia nei confronti del chiamato rinunciante che dell’erede cui la rinuncia ha giovato, dovendosi, del resto, la trascrizione della domanda ex art.524 c.c., agli effetti dell’art. 2652, n. 1, c.c., fare contro chi abbia acquistato l’eredità rinunciata (di tali ricostruzioni vi è conferma in Cass. n. 15468 del 2003 e n. 7735 del 2007). In ogni modo, la costituzione operata in limine litis , come nella specie, dal debitore rinunciante insieme al successivo chiamato accettante è da considerare comunque quale intervento del legittimato passivo a contraddire la domanda e, in quanto tale, idonea a regolarizzare il rapporto processuale come radicatosi fra tutti gli effettivi contraddittori legittimi, continuando il convenuto originario, ovvero chi abbia accettato l’eredità, a partecipare al giudizio per sostenere le ragioni del medesimo debitore o a far valere le proprie, a seconda del ruolo di parte del processo eventuale o necessaria che le si voglia riconoscere. Non vi è ragione, infine, di cassare la statuizione sulla regolamentazione delle spese processuali, operata dai giudici di appello in applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo in favore del controricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione , se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis