CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14041/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -controAGENZIA DELLE ENTRATE- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4964/2019, depositata il 10/9/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4964/2019, depositata il 10/9/2019, la CommissioneTributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenziadelle Entrate, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaccertamento catastale n. RM04761202015, con cui l’ufficio, a seguito diprocedura DOCFA, aveva rettificato il classamento dell’immobile diproprietà della contribuente, sito in Roma, via dei Portoghesi n.8,Numero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/2026portandolo dalla categoria A/4, classe 3, proposte dalla Medori, allacategoria A/2, classe 4.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sullabase di nove motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col sesto motivo di appello, da esaminarsi prioritariamente perragioni di ordine logico-giuridico, si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, num.4, d.lgs. n.546/1992, per motivazione apparente.1.1. La doglianza è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.3. Non è, però, questo il caso di specie. Il giudice di appello ha,infatti, dato conto delle ragioni poste alla base della ritenuta adeguatezzadell’impianto motivazionale dell’avviso impugnato, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.1.4. Non è, infatti, consentito impugnare la sentenza per criticare lasufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisioneadottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi(ex multis, Cass. 22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).Numero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Va, quindi, osservato che col primo e secondo motivo di ricorso, fraloro connessi. si censura, in relazione all’art. 360, primo comma,rispettivamente num.3 e num.4, cod. proc. civ., il rigetto dell’eccezione dinullità dell’avviso di accertamento per difetto di rappresentanzadell’Agenzia delle Entrate da parte del sottoscrittore dell’avviso,deducendo la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1993.2.1. I motivi sono inammissibili e, comunque, infondati.2.2. Ai sensi dell'art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, "Gliaccertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati aconoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscrittidal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da luidelegato".2.3. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che “l’avviso impugnatorisulta sottoscritto dal direttore pro tempore dell’Agenzia delle entrate -ufficio provinciale di Roma - territorio, incarico ricoperto da dirigenti diseconda fascia, vincitori di pubblico concorso” e tale accertamento non è,in questa sede, sindacabile.2.4. La censura è, dunque, inammissibile, giacché la ricorrente, purdeducendo un vizio ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,mira invero a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale alla basedella ritenuta osservanza dell’art. 42, cit., insistendo nella tesi secondo cuiil dr. [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore dell’avviso, non sarebbe il direttoredell’Agenzia delle entrate -ufficio provinciale di Roma.2.5. Va, dunque, confermato il rigetto dell’eccezione di nullitàdell’avviso, sul presupposto – come detto insindacabile, impattando sulmerito - che la sottoscrizione dell’atto appartenga al direttore dell’ufficio.2.6. Tanto basta, infatti, a ritenere l’atto legittimo, mentre non rileva,ai fini della sua validità, che la persona fisica che lo ha sottoscritto abbia laqualifica dirigenziale, in quanto la questione relativa all'accesso legittimoNumero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/2026alla dirigenza si pone su un piano diverso rispetto a quella concernente lalegittimazione alla sottoscrizione degli atti (Cass. 27621/2025).3. Col terzo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 57 d. lgs. n.546/1992, per aver la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità delmotivo di ricorso in appello con cui l’Agenzia delle Entrate si doleva che ilgiudice di primo grado avesse dichiarato l’avviso carente di motivazionesull’errato presupposto dell’applicazione della legge n. 311/2004 in luogodel d.m. 701/1994. In particolare, secondo la ricorrente, l’eccezionesarebbe inammissibile perché l’ufficio avrebbe dedotto per la prima voltain appello che l’avviso sia stato emesso ai sensi del d.m. 701/1994, e nondella legge n. 311/2004.Col quarto motivo si censura, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., la violazione dei canoni di interpretazione di cuiagli artt. 1362, 1363, 1364 cod. civ., per aver la CTR ritenuto che ilgiudice primo grado avesse applicato la normativa di cui alla legge n.311/2004 nell’annullare l’avviso di accertamento.4. I due motivi suindicati, da esaminare congiuntamente in quantologicamente connessi, sono entrambi infondati.4.1. L’AdE, in appello, lungi dall’ampliare il thema decidendum, checomprendeva la violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto di rettificadel classamento nell’ambito di una procedura DOCFA, ha - al contrario –rilevato come non dovesse, a tal fine, applicarsi la disciplina prevista incaso di revisione del classamento di cui all’art. 1, comma 335, legge n.311/2004, quanto piuttosto quella disciplinata dall’art.2 d.l. n. 16/2993 edal d.m. 701/1994, relativi appunto alla cd. procedura DOCFA.4.2. Il rilievo era, dunque, assolutamente ammissibile, muovendosi nelperimetro del tema d’indagine del giudice di appello e, a monte,dell’oggetto del ricorso originario della contribuente.Numero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/20264.3. Il rilievo era, inoltre, pertinente non avendo, in effetti, la CTPverificato l’osservanza dell’obbligo di motivazione in relazione alla specificaipotesi di riclassamento oggetto di impugnazione, ma solo argomentato insenso generalizzato sulla necessaria individualizzazione dell’attività diclassamento, nel procedimento disciplinato dalla legge n. 311/2004, art.1, comma 335, “e a fortiori anche nel procedimento di cui agli artt. 9 deld.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e 3, comma 154, della legge 23 dicembre1996, n. 662”.4.4. Ciò in violazione del principio secondo cui le ipotesi di revisionedel classamento sono tra loro distinte ed hanno presupposti, condizioni eprocedure diverse, tanto che ciascuna di esse va motivata con riferimentoai diversi fattori di volta in volta rilevanti.4.5. Correttamente, quindi, l’ufficio, in sede di appello, al fine dicensurare la decisione di primo grado che non aveva ritenutosufficientemente adempiuto l’onere motivazionale, ha osservato come laverifica del rispetto di tale onere dovesse compiersi con riguardo allaspecifica procedura nel caso di specie applicata (ovvero quella cd. DOCFA).5. Col quinto e settimo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 legge n.212/2000, per aver la CTR ritenuto l’avviso di accertamentosufficientemente motivato sull’errato presupposto che non fossero incontestazione i dati forniti dal contribuente in relazione all’estensione, allaconsistenza dell’immobile ed alla sua inclusione in una determinata area.5.1. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per via della lorostretta connessione (in quanto attinenti al contenuto motivazionaleminimo necessario dell’atto di accertamento), sono infondati e vannorespinti.5.2. Secondo un consolidato orientamento ripetutamente affermato daquesta Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo diNumero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/2026motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni(tra le tante: Cass., Sez. 5°, 31 ottobre 2014, n. 23237;Cass., Sez. 5°, 16giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6°, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass.,Sez. 6°-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n.17016; Cass., Sez. 5°, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5°, 9febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6°- 5, 15 marzo 2021,n. 7210; Cass., Sez. 6°-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 6°-5,1 febbraio 2022, n. 3017; Cass., Sez. 5°, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass.,Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410; Cass.,Sez. Trib., 14 marzo 2026, n. 5796).5.3. Pertanto, ai fini della valutazione dell’adeguatezza motivazionaledell’avviso scaturito da una proposta di variazione del contribuente,bisogna aver riguardo ai dati contenuti in questa proposta, sicché, sequesti non mutano e, quindi, la difformità di classificazione deriva solo dauna diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimielementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie) indicati nelladenuncia di variazione fatta dal contribuente nell'ambito della proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione deidati amministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie erendita).5.4. Le censura non colgono, dunque, nel segno, laddove si obietta chei dati di fatto alla base dell’accertamento impugnato siano differenti daquelli indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e nell’allegata periziatecnica di parte, dovendo il confronto compiersi con gli elementi dedottinella proposta di variazione che dà luogo alla cd. procedura DOCFA.Numero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/20265.5. In definitiva, non rileva l’eventuale discrasia coi dati di fattoesposti dal contribuente in un momento successivo, e precisamente insede di ricorso, quando quelli indicati nella proposta di variazione erano imedesimi considerati dall’ufficio ai fini del classamento, compreso il datodella consistenza, che la ricorrente ha dichiarato in 3 vani in entrambe leproposte di variazione del 2014, salvo poi modificare il dato, per la primavolta, in sede giudiziale, riportandolo a 2,5 vani.5.6. Ebbene, la CTR, attenendosi ai richiamati principi, ha ritenuto chel'avviso di accertamento impugnato, avente ad oggetto la rettifica di unarendita proposta con procedura DOCFA, fosse adeguatamente motivatocon l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ciò sull’esattopresupposto che i dati forniti dal contribuente nella denuncia di variazionenon fossero stati disattesi dall’amministrazione (neanche rispetto allaconsistenza dell’immobile), ma solo diversamente valutati, conl’attribuzione di una categoria catastale diversa e di una differente rendita.6. Con l’ottavo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., per aver giudice di appello ritenuto corretto il classamentodell’immobile in categoria A/2 nonostante le osservazioni svolte dallacontribuente nella perizia di parte allegata al ricorso.Col nono motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della natura di “mezzanino”dell’immobile, pur evidenziata nella citata perizia di parte, la cuivalutazione da parte della CTR avrebbe portato ad inquadrare l’immobilenella categoria A/4 (anziché A/2).6.1. Le suddette censure, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnesse, sono inammissibili, disvelando il tentativo di contestareinammissibilmente, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di leggee del vizio ex art. 360, primo comma, 5) c.p.c., la valutazione di meritocompiuta dal giudice regionale in merito alla congruità del classamento eNumero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/2026della corrispondente rendita catastale accertati dall’amministrazionefinanziaria.6.2. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).6.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).6.4. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).6.5. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengaNumero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/2026più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).6.6. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.6.7. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilgiudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod.proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).7. Il ricorso va, dunque, rigettato7.1. Nulla va disposto sulle spese giudiziali, essendo l’Agenzia rimastaintimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 13741/2020Numero sezionale 3556/2026Numero di raccolta generale 14041/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente