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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13505/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di AVELLINOh •ato alle •arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un provvedimento interlocutorio, giustificato dall'assenza di situazione di eccezionalità legittimanti la concessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato.

Ritenuto, in ogni caso, che i provvedimenti di rigetto delle istanze di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione non sono impugnabili, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 30525 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di AVELLINOh •ato alle •arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un provvedimento interlocutorio, giustificato dall'assenza di situazione di eccezionalità legittimanti la concessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato. Ritenuto, in ogni caso, che i provvedimenti di rigetto delle istanze di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione non sono impugnabili, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 30525 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 13505/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris