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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 luglio 2020

Cassazione n. 31266/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'FFICIO sul ricorso 29794-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 16218/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 29 luglio 2020 n. 16218, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha sollecitato con istanza l'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. 1) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella 1. 25.10.2016, n. 197, lamentando che nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 7.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, che per mero errore materiale, è stato omesso di distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore antistatario, così dichiaratosi.

A seguito di attivazione del procedimento, in data 8.3.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione degli errori materiali segnalati nell'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposta che è stata comunicata telematicamente in data 15.03.2021 ai difensori delle parti costituite nel procedimento 18773/2018, senza che l'intimato Cardone svolgesse attività difensiva.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato dinanzi a questa Corte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e definito dalla ordinanza di questa Corte n. 16218 del 2020, Ric. 2020 n. 29794 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -2- l'avv. [OSCURATO:PERSONA], loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario".

Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).

Pertanto, l'ordinanza n. 16218 del 2020 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.

Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 16218 del 2020 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "liquidate come in dispositivo", nella motivazione, e dopo "accessori di legge" e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: ", con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.

Ric. 2020 n. 29794 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] oggi, (93 (ti 110 zd_ 2À ESP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'FFICIO sul ricorso 29794-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 16218/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 29 luglio 2020 n. 16218, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha sollecitato con istanza l'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. 1) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella 1. 25.10.2016, n. 197, lamentando che nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 7.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, che per mero errore materiale, è stato omesso di distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore antistatario, così dichiaratosi. A seguito di attivazione del procedimento, in data 8.3.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione degli errori materiali segnalati nell'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposta che è stata comunicata telematicamente in data 15.03.2021 ai difensori delle parti costituite nel procedimento 18773/2018, senza che l'intimato Cardone svolgesse attività difensiva. Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato dinanzi a questa Corte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e definito dalla ordinanza di questa Corte n. 16218 del 2020, Ric. 2020 n. 29794 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- l'avv. [OSCURATO:PERSONA], loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario". Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009). Pertanto, l'ordinanza n. 16218 del 2020 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 16218 del 2020 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "liquidate come in dispositivo", nella motivazione, e dopo "accessori di legge" e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: ", con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della sostituzione così disposta. Ric. 2020 n. 29794 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] oggi, (93 (ti 110 zd_ 2À ESP
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